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Document 32007R1575
Commission Regulation (EC) No 1575/2007 of 21 December 2007 fixing the standard values to be used in calculating the financial compensation and the advance pertaining thereto in respect of fishery products withdrawn from the market during the 2008 fishing year
Regolamento (CE) n. 1575/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell’anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2008
Regolamento (CE) n. 1575/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell’anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2008
GU L 340 del 22.12.2007, p. 86–88
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 340/86 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1575/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2007
che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell’anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 5 e 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all’allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato (2), ha fissato le opzioni di smercio per i prodotti ritirati dal mercato. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale smercio nei vari Stati membri. |
(3) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca (3), sono previste modalità particolari affinché, qualora un’organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l’organizzazione è stata riconosciuta, l’organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. L’organismo succitato è quello dello Stato membro in cui l’organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro. |
(4) |
È opportuno applicare lo stesso metodo di calcolo all’anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria e dell’anticipo corrispondente per i prodotti della pesca ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall’alimentazione umana, di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato per la campagna di pesca 2008 come indicato in allegato.
Articolo 2
Il valore forfettario detraibile dall’importo della compensazione finanziaria e dell’anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l’organizzazione di produttori è stata riconosciuta.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).
(2) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.
(3) GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.
ALLEGATO
Valori forfettari
Destinazione dei prodotti ritirati |
EUR/t |
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55 |
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50 |
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17 |
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2 |
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0 |
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10 |
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40 |
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20 |
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28 |
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1 |
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8 |
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0 |
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50 |
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30 |
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60 |
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20 |
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