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Document 32007R1572

    Regolamento (CE) n. 1572/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2008

    GU L 340 del 22.12.2007, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1572/oj

    22.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 340/79


    REGOLAMENTO (CE) N. 1572/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2007

    che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2008

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 29, paragrafi 1 e 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell’ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

    (2)

    Per i prodotti elencati nell’allegato I, punti A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    (3)

    I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2008, dal regolamento (CE) n. 1570/2007 della Commissione (2).

    (4)

    Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d’importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

    (5)

    Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi di riferimento per la campagna di pesca 2008 relativi ai prodotti della pesca, come da articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000, sono riportati nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).

    (2)  Cfr.pagina 69 della Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO (1)

    1.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

    Specie

    Dimensioni (2)

    Prezzi di riferimento (EUR/tonnellata)

    Pesce eviscerato con testa (2)

    Pesce intero (2)

    Codice aggiuntivo TARIC

    Extra, A (2)

    Codice aggiuntivo TARIC

    Extra, A (2)

    Aringhe della specie

    Clupea harengus

    ex 0302 40 00

    1

     

    F011

    130

    2

     

    F012

    199

    3

     

    F013

    188

    4a

     

    F016

    119

    4b

     

    F017

    119

    4c

     

    F018

    249

    5

     

    F015

    222

    6

     

    F019

    111

    7a

     

    F025

    111

    7b

     

    F026

    100

    8

     

    F027

    83

    Scorfani o sebasti

    (Sebastes spp.)

    ex 0302 69 31 e ex 0302 69 33

    1

     

    F067

    953

    2

     

    F068

    953

    3

     

    F069

    800

    Merluzzi della specie

    Gadus morhua

    ex 0302 50 10

    1

    F073

    1 186

    F083

    856

    2

    F074

    1 186

    F084

    856

    3

    F075

    1 120

    F085

    659

    4

    F076

    889

    F086

    494

    5

    F077

    626

    F087

    362

     

     

    Cotti in acqua

    Freschi o refrigerati

    Codice aggiuntivo TARIC

    Extra, A (2)

    Codice aggiuntivo TARIC

    Extra, A (2)

    Gamberelli boreali

    (Pandalus borealis)

    ex 0306 23 10

    1

    F317

    5 010

    F321

    1 092

    2

    F318

    1 757

    2.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

    Prodotti

    Codice aggiuntivo TARIC

    Presentazione

    Prezzo di riferimento

    (EUR per tonnellata)

    1.   

    Scorfani o sebasti

     

     

    Interi:

     

    ex 0303 79 35

    ex 0303 79 37

    F411

    con o senza testa

    960

    ex 0304 29 35

    ex 0304 29 39

     

    Filetti:

     

    F412

    con lische (standard)

    1 953

    F413

    senza lische

    2 159

    F414

    blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

    2 285

    2.   

    Merluzzi

    ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

    F416

    Interi, con o senza testa

    1 084

    ex 0304 29 29

     

    Filetti:

     

    F417

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

    2 452

    F418

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

    2 717

    F419

    filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

    2 550

    F420

    filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

    2 943

    F421

    blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

    2 903

    ex 0304 99 33

    F422

    Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

    1 463

    3.   

    Merluzzi carbonari

    ex 0304 29 31

     

    Filetti:

     

    F424

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

    1 518

    F425

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

    1 705

    F426

    filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

    1 476

    F427

    filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

    1 680

    F428

    blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

    1 768

    ex 0304 99 41

    F429

    Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

    986

    4.   

    Eglefino

    ex 0304 29 33

     

    Filetti:

     

    F431

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

    2 264

    F432

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

    2 606

    F433

    filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

    2 537

    F434

    filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

    2 710

    F435

    blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

    2 960

    5.   

    Merluzzo dell’Alasca

     

     

    Filetti:

     

    ex 0304 29 85

    F441

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

    1 147

    F442

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

    1 324

    6.   

    Aringhe

     

     

    Filetti doppi di aringa

     

    ex 0304 19 97

    ex 0304 99 23

    F450

    di peso superiore a 80 g. al pezzo

    510

    F450

    di peso superiore a 80 g. al pezzo

    464


    (1)  Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell’allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri»

    (2)  Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


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