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Document 32007R1550

    Regolamento (CE) n. 1550/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    GU L 337 del 21.12.2007, p. 79–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1550/oj

    21.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/79


    REGOLAMENTO (CE) N. 1550/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 20 dicembre 2007

    che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c), d bis), l), m), n) e p),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nella relazione al Consiglio (2) sull’applicazione della condizionalità, la Commissione ha identificato una serie di miglioramenti auspicabili in termini di efficienza e/o di semplificazione delle norme che disciplinano tale applicazione. Al fine di rendere operativi tali miglioramenti è necessario modificare in vari punti il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3).

    (2)

    L’articolo 143 ter ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede un pagamento separato per gli ortofrutticoli negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ivi previsto all’articolo 143 ter. Per le sue caratteristiche intrinseche, questo pagamento non è legato alla superficie agricola, ragion per cui le disposizioni relative alla domanda unica di cui al regolamento (CE) n. 796/2004 non si applicano al regime in questione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la definizione dei regimi di aiuto alla superficie e prevedere una procedura appropriata per la presentazione delle domande.

    (3)

    Le disposizioni previste al capitolo 10 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 con riguardo al pagamento per lo zucchero sono divenute obsolete e devono essere soppresse.

    (4)

    Occorre fissare, per la Bulgaria e la Romania, la data di determinazione della proporzione di pascolo permanente che deve essere mantenuto a livello dello Stato membro. Occorre altresì determinare il termine ultimo per la comunicazione alla Commissione delle informazioni relative a tale proporzione.

    (5)

    A seguito dell’introduzione del pagamento transitorio per gli ortofrutticoli previsto al capitolo 10 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del pagamento transitorio per i frutti rossi previsto al capitolo 10 nonies dello stesso regolamento, occorre modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 per quanto concerne la procedura di presentazione delle domande.

    (6)

    A seguito dell’introduzione del regime di pagamento unico e del disaccoppiamento dei pagamenti per superficie, non è più necessario che i controlli in loco relativi a questi pagamenti siano sistematicamente effettuati senza preavviso. Occorre inoltre precisare in quali circostanze debbano essere effettuati senza preavviso i controlli in loco relativi alla condizionalità, in modo da evitare in particolare la dissimulazione di infrazioni o irregolarità.

    (7)

    L’esperienza ha mostrato che occorre dar prova di maggiore flessibilità quanto al modo in cui viene raggiunto il tasso minimo di controlli di condizionalità. Lo Stato membro deve avere la possibilità di raggiungere il tasso minimo non solo a livello dell’autorità di controllo competente, ma anche a livello dell’organismo pagatore, a livello di un atto o di una norma determinati o anche a livello di un insieme di atti o di norme. Inoltre, qualora un campione debba essere esteso al di là del tasso minimo di controlli a seguito della constatazione di un gran numero di infrazioni, tale estensione deve riguardare gli atti o le norme in questione e non l’insieme della zona soggetta al criterio di condizionalità. Occorre pertanto modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004.

    (8)

    L’esperienza ha inoltre mostrato che la selezione di campioni ai fini dei controlli in loco può essere migliorata consentendo che essa venga effettuata non più esclusivamente a livello dell’autorità di controllo competente, ma anche a livello dell’organismo pagatore oppure per atto e per norma.

    (9)

    L’esistenza di tassi di controllo diversi nei testi legislativi specifici relativi al controllo della condizionalità complica il lavoro degli Stati membri in materia di organizzazione dei controlli. Occorre pertanto introdurre un tasso di controllo unico per i controlli in loco legati alla condizionalità. Nondimeno, le eventuali infrazioni constatate nel corso di controlli in loco effettuati in virtù della normativa settoriale devono essere menzionate nella relazione di controllo e successivamente verificate nell’ambito della condizionalità.

    (10)

    È possibile migliorare il campionamento ai fini dei controlli in loco connessi alla condizionalità consentendo che nell’ambito dell’analisi dei rischi venga tenuto conto della partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché ai sistemi di certificazione pertinenti. Nel tener conto di tale partecipazione occorre tuttavia dimostrare che gli agricoltori che partecipano a tali sistemi presentano meno rischi di quelli che non vi partecipano.

    (11)

    Per far sì che la selezione del campione ai fini dei controlli in loco connessi alla condizionalità comporti un elemento di rappresentatività, è necessario che una parte del suddetto campione sia selezionata su base aleatoria. Nel caso in cui suddetti controlli vengano intensificati, è opportuno che possa essere aumentata anche la percentuale di agricoltori selezionati in modo casuale per tali controlli.

    (12)

    Per consentire di iniziare i controlli in loco connessi alla condizionalità quanto prima possibile nel corso dell’anno, prima ancora che siano disponibili tutte le informazioni contenute nei moduli delle domande, è opportuno che si possa effettuare una selezione parziale del campione di controllo basandosi sulle informazioni già disponibili.

    (13)

    I controlli in loco connessi alla condizionalità richiedono in generale più ispezioni nella stessa azienda. Al fine di ridurre l’onere costituito dai controlli sia per gli agricoltori che per le amministrazioni, queste ultime possono limitarsi a una sola ispezione. Occorre precisare il momento in cui tale ispezione deve essere effettuata. Parallelamente, occorre che gli Stati membri provvedano affinché un controllo effettivo e rappresentativo dei requisiti e delle norme ancora da verificare venga effettuato nel corso dello stesso anno.

    (14)

    Con riguardo ai controlli in loco relativi ai criteri di ammissibilità, la formula consistente nel limitare le ispezioni effettive a un campione della zona da controllare si è rivelata efficace. È dunque opportuno estendere ove possibile questa possibilità ai controlli in loco connessi alla condizionalità. Tuttavia, qualora il controllo del suddetto campione riveli infrazioni, il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate deve essere esteso. Questo principio deve essere altresì applicato laddove la legislazione applicabile all’atto o alla norma in questione preveda questo tipo di controllo.

    (15)

    Al fine di semplificare i controlli in loco e sfruttare al meglio le capacità di controllo esistenti, è opportuno prevedere, quando l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche tramite controllo in loco, la sostituzione dei controlli nell’azienda con controlli amministrativi o controlli a livello delle imprese.

    (16)

    È inoltre necessario che gli Stati membri abbiano la possibilità di utilizzare, ai fini dei controlli in loco, indicatori oggettivi specifici di taluni requisiti o talune norme. Tali indicatori devono tuttavia avere un legame diretto con i requisiti o le norme che rappresentano e includere tutti gli elementi oggetto del controllo.

    (17)

    L’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004 prevede la possibilità di applicare, in caso di constatazione di un dato caso di infrazione, una riduzione a titolo dell’anno civile di presentazione della domanda. Ovviamente, il controllo in loco deve essere effettuato nel corso dell’anno di presentazione della domanda. Questo punto deve essere chiarito nel quadro del regolamento (CE) n. 796/2004.

    (18)

    Gli agricoltori devono essere informati in merito ad ogni possibile infrazione identificata a seguito di un controllo in loco. È opportuno fissare un termine entro il quale l’agricoltore deve ricevere questa informazione, senza tuttavia che il superamento di tale termine possa esimere l’agricoltore interessato dalle conseguenze dell’infrazione identificata.

    (19)

    Le attuali disposizioni relative alle riduzioni da applicare in caso di infrazioni ripetute non tengono conto dell’eventuale aumento o diminuzione di queste ultime. Per incoraggiare gli interessati a migliorare la situazione ed evitare di peggiorarla è opportuno tener conto di queste evoluzioni nel calcolo della percentuale da fissare e da moltiplicare per tre in occasione della prima ripetizione.

    (20)

    In seguito all’inserimento di nuovi regimi di aiuto nel regime dei pagamenti diretti occorre aggiornare i riferimenti ai massimali di cui all’articolo 71 bis del regolamento (CE) n. 796/2004.

    (21)

    In alcuni casi, i diritti indebitamente assegnati corrispondono ad importi assai ridotti il cui recupero comporta un onere amministrativo considerevole. A fini di semplificazione e per equilibrare l’onere amministrativo e gli importi da recuperare, risulta giustificato limitare le azioni di recupero agli importi superiori a una determinata cifra.

    (22)

    Le modifiche previste dal presente regolamento riguardano le domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    (23)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 796/2004.

    (24)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 2 è modificato come segue:

    a)

    il testo del punto 12) è sostituito dal seguente:

    «12)

    “regimi di aiuto per superficie”: il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del suddetto regolamento, ad eccezione di quelli di cui ai capitoli 7, 10 septies, 11 e 12 del titolo IV, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del medesimo regolamento e del pagamento distinto per gli ortofrutticoli di cui all’articolo 143 ter ter del medesimo regolamento.»;

    b)

    il testo del punto 32) è sostituito dal seguente:

    «32)

    “atto”: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 7 e 8 del citato allegato III formano un unico atto.»;

    2)

    all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «7.   Per la Bulgaria e la Romania, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

    a)

    la superficie investita a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2007 conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento;

    b)

    la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2007.»;

    3)

    All’articolo 13, il seguente paragrafo è inserito prima del paragrafo 14:

    «13 bis.   Nel caso di una domanda relativa ai pagamenti transitori per gli ortofrutticoli di cui al titolo IV, capitolo 10 octies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o al pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al capitolo 10 nonies dello stesso titolo, la domanda unica deve essere corredata di copia del contratto di trasformazione o dell’impegno di conferimento a norma dell’articolo 171 quinquies bis del regolamento (CE) n. 1973/2004.

    Gli Stati membri possono tuttavia disporre che l’informazione di cui al primo comma possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, ma comunque entro il 1o dicembre dell’anno della domanda.»;

    4)

    Nella parte II, titolo II, l’intestazione del capitolo III bis è sostituita dalla seguente:

     

    «AIUTO PER I PRODUTTORI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CANNA DA ZUCCHERO, PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO E PAGAMENTO SEPARATO PER GLI ORTOFRUTTICOLI»;

    5)

    l’articolo 17 bis è modificato come segue:

    a)

    il titolo è sostituito dal testo seguente:

    «Requisiti relativi alle domande di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, il pagamento distinto per lo zucchero e il pagamento separato per gli ortofrutticoli»;

    b)

    al paragrafo 1, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

    «Per ottenere l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del suddetto regolamento e il pagamento separato per gli ortofrutticoli di cui all’articolo 143 ter ter del medesimo regolamento, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, in particolare:»;

    c)

    Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La domanda relativa all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, al pagamento distinto per lo zucchero o al pagamento separato per gli ortofrutticoli è presentata entro un termine fissato dagli Stati membri e non posteriore al 15 maggio ovvero, nel caso dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania, al 15 giugno.»;

    6)

    al capitolo I della parte II, titolo III, è aggiunto il seguente articolo 23 bis:

    «Articolo 23 bis

    1.   I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso deve essere strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

    Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale, il preavviso di cui al primo comma non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

    2.   Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sono effettuati contemporaneamente.»;

    7)

    l’articolo 25 è soppresso.

    8)

    gli articoli 44 e 45 sono sostituiti dal testo seguente:

    «Articolo 44

    Percentuale minima di controlli

    1.   In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli almeno sull’1 % degli agricoltori che presentano domande di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quali detta autorità di controllo è responsabile.

    La percentuale minima di controlli di cui al primo comma può essere raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente o a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o norme. Qualora i controlli non vengano effettuati dagli organismi pagatori conformemente all’articolo 42, la percentuale minima di controlli può essere tuttavia raggiunta a livello di ciascun organismo pagatore.

    Ove la legislazione applicabile agli atti e alle norme già preveda percentuali minime di controllo, è applicata la percentuale in questione anziché quella indicata al primo comma. In alternativa, gli Stati membri possono decidere che ogni caso di infrazione individuato in occasione di un controllo in loco effettuato al di fuori del campione di cui al primo comma in applicazione della legislazione applicabile agli atti e alle norme sia comunicato all’autorità di controllo competente per l’atto o le norme in questione e da essa seguito. Si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.

    2.   Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di infrazioni a un determinato atto o a una determinata norma, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere per l’atto o la norma in questione nel periodo di controllo successivo.

    Articolo 45

    Selezione del campione di controllo

    1.   Fatti salvi i controlli svolti a seguito di infrazioni portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione di ciascuno dei campioni di aziende da sottoporre a controlli ai sensi dell’articolo 44 si basa, se del caso, su un’analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un’analisi dei rischi pertinente rispetto ai requisiti o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere svolta a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche o, nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese.

    L’analisi dei rischi può tener conto di uno degli elementi seguenti, o di entrambi:

    a)

    la partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

    b)

    la partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione, se il regime in questione risulta pertinente per i requisiti e le norme considerati.

    1 bis.   Per ottenere il fattore di rappresentatività, si seleziona in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma.

    Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto dall’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

    1 ter.   Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo, sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.

    2.   I campioni di agricoltori da controllare conformemente all’articolo 44 vengono selezionati a partire dai campioni di agricoltori già selezionati ai sensi degli articoli 26 e 27 e ai quali si applicano le norme o i requisiti pertinenti.

    3.   In deroga al paragrafo 2, i campioni di agricoltori da sottoporre a controllo in applicazione dell’articolo 44 possono essere selezionati nell’ambito della popolazione di agricoltori che presentano domande di pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che sono tenuti a rispettare le norme o i requisiti pertinenti.

    In tal caso:

    a)

    qualora l’analisi dei rischi a livello delle aziende porti a concludere che i non beneficiari di aiuti diretti rappresentano un rischio maggiore degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto, gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto possono essere sostituiti da non beneficiari; in tal caso, comunque, il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli deve raggiungere la percentuale minima di controlli indicata all’articolo 44, paragrafo 1; le ragioni di tali sostituzioni vengono adeguatamente motivate e documentate;

    b)

    se più efficace, anziché a livello delle aziende agricole l’analisi dei rischi può essere svolta a livello delle imprese, in particolare macelli, commercianti o fornitori; in tal caso, gli agricoltori sottoposti a tali controlli possono rientrare nel calcolo della percentuale di cui all’articolo 44, paragrafo 1.

    4.   Si può stabilire di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.»;

    9)

    L’articolo 47 è modificato come segue:

    a)

    Al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

    «In deroga al primo comma, quando la percentuale minima di controlli è raggiunta a livello di ciascun atto o di ciascuna norma o di ciascun gruppo di atti o di norme, secondo quanto previsto all’articolo 44, paragrafo 1, gli agricoltori selezionati vengono sottoposti a controlli di conformità in relazione all’atto o alla norma o al gruppo di atti o norme in questione.

    In generale, ciascuno degli agricoltori selezionati per essere sottoposto a un controllo in loco viene controllato in un momento in cui la maggior parte dei requisiti e delle norme per i quali è stato selezionato possono essere controllati. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché tutte le norme e i requisiti siano oggetto nel corso dell’anno di controlli di un livello adeguato.»;

    b)

    Dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «1 bis.   La totalità delle superfici agricole dell’azienda è sottoposta, ove del caso, a controlli in loco. Tuttavia, l’effettiva ispezione sul posto nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente almeno alla metà delle parcelle agricole oggetto del requisito o della norma in questione, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda i requisiti e le norme. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di infrazioni, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.

    Inoltre, qualora ciò sia previsto dalla legislazione applicabile agli atti o alle norme in questione, la verifica effettiva della conformità alle norme e ai requisiti condotta nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione rappresentativo degli elementi da verificare. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché le verifiche siano effettuate su tutte le norme e i requisiti il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione.»;

    c)

    Sono aggiunti i seguenti paragrafi:

    «3.   A condizione che lo Stato membro garantisca che l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell’azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o controlli a livello delle imprese, conformemente all’articolo 45, paragrafo 3, secondo comma, lettera b).

    4.   Ai fini dell’esecuzione dei controlli in loco, gli Stati membri possono utilizzare indicatori specifici di taluni requisiti e talune norme, purché garantiscano che i controlli delle norme e dei requisiti in tal modo effettuati siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco realizzati senza far ricorso agli indicatori.

    Tali indicatori devono avere un legame diretto con i requisiti o le norme che rappresentano, nonché coprire la totalità degli elementi da controllare nell’ambito dei controlli relativi ai requisiti o alle norme in questione.

    5.   I controlli in loco relativi al campione di cui all’articolo 44, paragrafo 1, vengono effettuati nel corso dell’anno civile in cui sono state presentate le domande di aiuto.»;

    10)

    All’articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L’agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata entro tre mesi dalla data del controllo in loco.»;

    11)

    All’articolo 66, paragrafo 4, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

    «4.   Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all’articolo 67, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità del paragrafo 1 per il primo caso di infrazione deve, per quanto riguarda la ripetizione dell’infrazione, essere moltiplicata per tre. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità del paragrafo 2, l’organismo pagatore deve determinare la percentuale che sarebbe stata applicata al caso di infrazione ripetuta al requisito o alla norma in questione.»;

    12)

    All’articolo 71 bis, paragrafo 2, lettera d), il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

    «per i regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 che sono soggetti ad un massimale ai sensi degli articoli 64, paragrafo 2, 70, paragrafo 2, 71, paragrafo 2, 110 septdecies, paragrafo 1, 143 ter, paragrafo 7, 143 ter bis, paragrafo 2, e 143 ter quater dello stesso regolamento, lo Stato membro addiziona gli importi risultanti dall’applicazione delle lettere a), b) e c).»;

    13)

    All’articolo 73 bis, dopo il paragrafo 2 bis è inserito il seguente paragrafo:

    «2 ter.   Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti indebitamente assegnati qualora il totale dell’importo indebitamente concesso all’agricoltore sia pari o inferiore a 50 EUR. Inoltre, qualora il valore totale di cui al paragrafo 2 bis sia pari o inferiore a 50 EUR, gli Stati membri possono decidere di non procedere a un nuovo calcolo.»;

    14)

    All’articolo 76, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

    «Tuttavia, la Bulgaria e la Romania inviano alla Commissione, al massimo entro il 31 marzo 2008, una comunicazione relativa alla percentuale di superficie investita a pascolo permanente per l’anno di riferimento 2007 ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

    (2)  COM(2007) 147 definitivo del 29.3.2007.

    (3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 972/2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 3).


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