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Document 32007R1522

    Regolamento (CE) n. 1522/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

    GU L 335 del 20.12.2007, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1522/oj

    20.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 335/27


    REGOLAMENTO (CE) N. 1522/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2007

    che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 5, e l'articolo 145, lettere d), e d quinquies),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico a partire dal 2005.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (3), recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, definisce le norme relative agli aiuti disaccoppiati e all'inserimento del sostegno per gli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico. È quindi necessario adottare le relative modalità di applicazione, che devono essere in sintonia con le modalità già stabilite dal regolamento (CE) n. 795/2004 per l'olio d'oliva, il tabacco, il cotone, il luppolo, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero, la cicoria e la banana.

    (3)

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 deve essere reso più preciso per quanto riguarda la definizione dei vivai.

    (4)

    L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede le modalità applicabili agli agricoltori che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o che hanno affittato terreni a lungo termine. È opportuno adeguare tali disposizioni per tener conto della situazione particolare degli agricoltori del settore degli ortofrutticoli che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o hanno sottoscritto contratti d'affitto a lungo termine prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1182/2007.

    (5)

    Gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità a partire dal 1o maggio 2004 hanno istituito un sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema di identificazione è possibile che, per disfunzioni tecniche, le caratteristiche di talune parcelle esistenti nel 2003 non siano state correttamente riprese nel nuovo sistema. Per facilitare l'applicazione, in questo contesto, della definizione di «ettaro ammissibile al diritto di ritiro» di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento in tutti questi Stati membri, questi ultimi devono essere autorizzati a derogare, fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 795/2004, al riferimento alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003, fissata al primo comma dell'articolo 54, paragrafo 2, sopra citato, a condizione che provvedano affinché la superficie totale ammissibile ai diritti di ritiro non risulti aumentata. Occorre pertanto modificare in tal senso l'articolo 32 del regolamento (CE) n. 795/2004. Poiché alcuni degli Stati membri di cui sopra applicano il regime di pagamento unico dal 1o gennaio 2007, la suddetta deroga deve essere applicata a decorrere da tale data.

    (6)

    Nei confronti degli agricoltori ai quali sono stati assegnati diritti all'aiuto o che hanno acquistato o ricevuto tali diritti entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto per l'anno di determinazione degli importi e degli ettari ammissibili conformemente al punto M dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore e il numero dei rispettivi diritti all'aiuto devono essere ricalcolati in funzione degli importi e degli ettari di riferimento conseguenti all'inserimento del settore degli ortofrutticoli. In questo calcolo non vanno compresi i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

    (7)

    A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la riserva nazionale deve essere alimentata tramite una riduzione lineare di tutti gli importi di riferimento. Occorre stabilire le norme intese a chiarire in che modo gli Stati membri devono procedere per integrare nell'alimentazione della riserva nazionale l'importo di riferimento relativo agli ortofrutticoli.

    (8)

    Gli Stati membri che applicano la regionalizzazione prevista all'articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere abilitati a definire il numero di diritti all'aiuto per agricoltore conseguenti all'inserimento degli ettari coltivati ad ortofrutticoli.

    (9)

    È necessario fissare la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni relative alle opzioni previste all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (10)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:

    1)

    l'articolo 2 è modificato come segue:

    a)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    “colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali.»;

    b)

    il testo seguente è inserito dopo la lettera k):

    «l)

    “vivai”, i vivai definiti all'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione (4), relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole.

    2)

    l'articolo 21 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «Per gli investimenti nel settore degli ortofrutticoli, il termine di cui al primo comma è il 1o novembre 2007.»;

    b)

    Al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

    «Per gli investimenti nel settore degli ortofrutticoli, il termine di cui al primo comma è il 1o novembre 2007.»;

    c)

    Al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

    «Per gli affitti a lungo termine nel settore degli ortofrutticoli, il termine di cui al primo comma è il 1o novembre 2007.»;

    3)

    all'articolo 32, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

    «Fatto salvo l'articolo 33 del presente regolamento, qualora i nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1782/2003 abbiano incontrato difficoltà tecniche nel determinare i limiti di talune parcelle agricole in conseguenza del passaggio dal sistema di identificazione delle parcelle esistente alla data di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento al sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento, essi possono derogare al primo comma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per fissare al 30 giugno 2006 il riferimento alla data prevista per le domande di aiuto alla superficie per il 2003. Gli Stati membri in questione adottano le misure necessarie per evitare ogni incremento significativo della superficie totale ammissibile ai diritti di ritiro. La Bulgaria e la Romania sono tuttavia autorizzate a fissare tale data al 30 giugno 2007.»;

    4)

    il seguente capitolo 6 quater è inserito prima del capitolo 7:

    «CAPITOLO 6 quater

    INSERIMENTO DEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

    Articolo 48 septies

    Disposizioni generali

    1.   Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto e della fissazione del loro importo nell'ambito dell'inserimento del settore degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico, il disposto degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica fatte salve le norme stabilite all'articolo 48 octies del presente regolamento e, qualora lo Stato membro abbia fatto ricorso all'opzione prevista all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le norme stabilite all'articolo 48 nonies del presente regolamento.

    2.   Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004, per attribuire i diritti all'aiuto derivanti dall'inserimento del settore degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono iniziare l'identificazione degli agricoltori ammissibili a partire dal 1o gennaio 2008.

    3.   Se del caso, l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica al valore di tutti i diritti all'aiuto esistenti prima dell'inserimento del sostegno a favore degli ortofrutticoli e agli importi di riferimento calcolati per il sostegno a favore degli ortofrutticoli.

    4.   La percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applica agli importi di riferimento corrispondenti ai prodotti del settore degli ortofrutticoli integrati nel regime di pagamento unico.

    5.   Il periodo quinquennale di cui all'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non ricomincia a decorrere per i diritti all'aiuto provenienti dalla riserva nazionale, il cui importo è stato ricalcolato o maggiorato ai sensi degli articoli 48 octies e 48 nonies del presente regolamento.

    6.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, degli articoli da 12 a 17, dell'articolo 20 e dell'articolo 27 del presente regolamento al settore degli ortofrutticoli, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l'anno di determinazione, da parte dello Stato membro, degli importi e degli ettari ammissibili di cui all'allegato VII, punto M, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenuto conto del periodo transitorio facoltativo di tre anni di cui al terzo comma del punto suddetto.

    Articolo 48 octies

    Disposizioni specifiche

    1.   Se, alla data limite per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto fissata conformemente all'articolo 12 del presente regolamento, un agricoltore non possiede diritti all'aiuto o possiede soltanto diritti di ritiro o diritti sottoposti a condizioni particolari, egli riceve diritti all'aiuto calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il settore degli ortofrutticoli.

    Il disposto del primo comma si applica anche se l'agricoltore ha preso in affitto diritti all'aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l'anno dell'inserimento del settore degli ortofrutticoli.

    2.   Se un agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati diritti all'aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto fissato conformemente all'articolo 12 del presente regolamento, il valore e il numero dei diritti all'aiuto in suo possesso sono ricalcolati nel modo seguente:

    a)

    il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai;

    b)

    il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all'aiuto che detiene e dell'importo di riferimento, calcolato a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il sostegno a favore degli ortofrutticoli, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente comma.

    Nel calcolo di cui al presente paragrafo non vanno compresi i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

    3.   I diritti all'aiuto ceduti in affitto prima del termine per la presentazione delle domande di pagamento unico fissato conformemente all'articolo 12 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2. Tuttavia, i diritti all'aiuto ceduti in affitto prima del 15 maggio 2004 in forza di una clausola relativa ai contratti privati di cui all'articolo 27 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2 solo se le condizioni di affitto possono essere aggiornate.

    Articolo 48 nonies

    Attuazione regionale

    1.   Se uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all'aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili assegnati agli ortofrutticoli, alle patate da consumo e ai vivai, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

    Il valore dei diritti all'aiuto è calcolato conformemente all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

    Il primo anno di applicazione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, del suddetto regolamento è il 2008.

    2.   In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono determinare il numero supplementare di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente al punto M dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai.»;

    5)

    Prima dell'articolo 50 è inserito il seguente articolo 49 ter:

    «Articolo 49 ter

    Inserimento degli ortofrutticoli

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al massimo entro il 1o novembre 2008, la decisione da essi adottata in merito alle opzioni previste all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartendo i dati per prodotto, anno e, se del caso, regione.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

    (2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 608/2007 (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 31).

    (3)  GU L 273 del 17.10.2007, pag 1.

    (4)  GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.»;


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