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Document 32007R1477
Commission Regulation (EC) No 1477/2007 of 13 December 2007 amending Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security Text with EEA relevance
Regolamento (CE) n. 1477/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (CE) n. 1477/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 329 del 14.12.2007, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; abrog. impl. da 32008R0820
14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1477/2007 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione, a titolo del regolamento (CE) n. 2320/2002, è tenuta ad adottare, se necessario, misure per l'applicazione di norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2), è stato il primo atto a fissare tali misure. |
(2) |
Occorre riesaminare le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 622/2003 per il trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari, tenendo conto degli sviluppi tecnici, delle implicazioni operative negli aeroporti e dell'impatto sui passeggeri. |
(3) |
Dal riesame risulta che le restrizioni applicate al trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari creano alcune difficoltà operative in questi aeroporti e sono fonte di disagi per i passeggeri interessati. |
(4) |
In particolare la Commissione ha verificato, ritenendole soddisfacenti, talune norme sulla sicurezza applicate presso un aeroporto di un paese terzo, paese che registra peraltro buoni risultati nella cooperazione con la Comunità ed i suoi Stati membri. Alla luce dei suddetti elementi la Commissione ha deciso di intervenire per attenuare i problemi indicati in precedenza, per quanto concerne i passeggeri che trasportano liquidi ottenuti presso tale aeroporto. |
(5) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003. |
(6) |
Le misure contenute nel presente regolamento non rientrano tra quelle che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002, sono segrete e non sono pubblicate. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
L'articolo 3 del predetto regolamento non si applica per quanto riguarda la riservatezza dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 915/2007 (GU L 200 dell'1.8.2007, pag. 3).
ALLEGATO
L'appendice 3 è sostituita dalla seguente:
«Appendice 3
Repubblica di Singapore
Aeroporto Changi»