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Document 32007R1476

    Regolamento (CE) n. 1476/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007 , recante apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero per uso industriale detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1059/2007 e (CE) n. 1060/2007

    GU L 329 del 14.12.2007, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1476/oj

    14.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 329/17


    REGOLAMENTO (CE) N. 1476/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2007

    recante apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero per uso industriale detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1059/2007 e (CE) n. 1060/2007

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera g), e l'articolo 40, paragrafo 2, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita dello zucchero soltanto dopo che la Commissione ha adottato una decisione in tal senso. Poiché vi sono ancora scorte d’intervento, è opportuno prevedere la possibilità di vendere per uso industriale lo zucchero detenuto dagli organismi d’intervento.

    (2)

    A norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita.

    (3)

    Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

    (4)

    È necessario che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunichino le offerte alla Commissione. Agli offerenti deve essere garantito l’anonimato.

    (5)

    Per garantire la corretta gestione dei quantitativi di zucchero all’intervento, occorre provvedere a che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi effettivamente venduti.

    (6)

    È opportuno che ai quantitativi assegnati nell’ambito del presente regolamento si applichino le disposizioni relative ai registri dei trasformatori, ai controlli ed alle sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (3).

    (7)

    Per garantire che i quantitativi aggiudicati a norma del presente regolamento siano utilizzati come zucchero industriale occorre prevedere per gli offerenti sanzioni finanziarie che risultino dissuasive, al fine di evitare il rischio che detti quantitativi siano utilizzati per altri scopi.

    (8)

    A norma dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (4) resta di applicazione per lo zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione è tuttavia superflua per la rivendita di zucchero d’intervento e la sua attuazione comporterebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno che il regolamento (CE) n. 1262/2001 non si applichi alla rivendita di zucchero d’intervento nell’ambito del presente regolamento.

    (9)

    Nei quantitativi disponibili per uno Stato membro che possono essere aggiudicati a norma del presente regolamento occorre tenere conto dei quantitativi aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1059/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese (5).

    (10)

    I quantitativi aggiudicati a norma del presente regolamento devono essere inoltre presi in considerazione per il calcolo dei quantitativi che possono essere aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese (6). È pertanto opportuno inserire una disposizione al riguardo nel regolamento (CE) n. 1060/2007.

    (11)

    I quantitativi massimi di zucchero detenuti dall’organismo d’intervento spagnolo in conformità all’allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2007 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2007 non comprendono 18 000 t di zucchero accettato all’intervento nell’aprile 2006.

    (12)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1059/2007 e (CE) n. 1060/2007.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese mettono in vendita per uso industriale, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo massimo totale di 477 924 tonnellate di zucchero ammesso all’intervento e disponibile per la vendita per uso industriale.

    I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.

    Articolo 2

    1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1o gennaio 2008 e termina il 9 gennaio 2008 alle 15.00, ora di Bruxelles.

    Per la seconda gara parziale e le gare successive, i periodi di presentazione delle offerte iniziano a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente. Detti periodi terminano alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

    30 gennaio 2008,

    13 e 27 febbraio 2008,

    12 e 26 marzo 2008,

    9 e 23 aprile 2008,

    7 e 28 maggio 2008,

    11 e 25 giugno 2008,

    9 e 23 luglio 2008,

    6 e 27 agosto 2008,

    10 e 24 settembre 2008.

    2.   La quantità minima dell’offerta per partita di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è di 100 tonnellate, a meno che il quantitativo disponibile per la partita in questione non sia inferiore a 100 tonnellate. In tal caso l’offerta deve vertere sul quantitativo disponibile.

    3.   Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I.

    4.   Le offerte possono essere presentate unicamente da trasformatori ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006.

    Articolo 3

    Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.

    L’identità degli offerenti rimane segreta.

    Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modello riportato nell’allegato II.

    Qualora non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

    Articolo 4

    1.   In conformità alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita relativo a ciascuna gara parziale o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

    2.   Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito del regolamento (CE) n. 1059/2007.

    Se l’aggiudicazione al prezzo minimo di vendita stabilito a norma del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per lo Stato membro interessato, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.

    Se in uno Stato membro l’aggiudicazione a tutti gli offerenti che hanno indicato lo stesso prezzo di vendita comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, detto quantitativo è aggiudicato nel seguente modo:

    a)

    suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta;

    b)

    ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure

    c)

    per estrazione a sorte.

    3.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modello che figura nell’allegato III, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.

    Articolo 5

    1.   Gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 si applicano, per quanto compatibile, ai trasformatori con riguardo ai quantitativi di zucchero aggiudicati nell’ambito del presente regolamento.

    2.   Su richiesta dell’aggiudicatario, l’autorità competente dello Stato membro che ha accordato il riconoscimento al trasformatore, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006, può permettere che un quantitativo, in equivalente zucchero bianco, dello zucchero di quota sia utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 al posto dello stesso quantitativo, in equivalente zucchero bianco, dello zucchero d’intervento aggiudicato. Le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano il coordinamento dei controlli e la verifica a posteriori di tale operazione.

    Articolo 6

    1.   Ciascun aggiudicatario dimostra, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti delle Stato membro in questione, che i quantitativi aggiudicati con gara parziale sono stati utilizzati allo scopo di fabbricare i prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 e in conformità del riconoscimento di cui all’articolo 5 dello stesso. La prova comprende segnatamente l’inserimento nei registri dei quantitativi di prodotti di cui trattasi, effettuato in modo informatizzato nel corso o al termine del processo di fabbricazione.

    2.   Il trasformatore che alla fine del quinto mese successivo a quello dell’aggiudicazione non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1 paga, per ogni giorno di ritardo, un importo di 5 EUR per tonnellata del quantitativo di cui trattasi.

    3.   Se alla fine del settimo mese successivo a quello dell’aggiudicazione il trasformatore non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 967/2006, il quantitativo di cui trattasi è considerato dichiarato in eccesso.

    Articolo 7

    In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 non si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, di zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

    Articolo 8

    Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1059/2007, la riga concernente la Spagna è sostituita dalla seguente:

    «Spagna

    Fondo Español de Garantia Agraria

    C/Beneficencia, 8

    E-28004 Madrid

    Tel. (34-91) 347 64 66

    Fax (34-91) 347 63 97

    42 084»

    Articolo 9

    Il regolamento (CE) n. 1060/2007 è così modificato:

    a)

    all’articolo 4, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

    «Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 1059/2007 e (CE) n. 1476/2007.»;

    b)

    nell’allegato I, la riga concernente la Spagna è sostituita dalla seguente:

    «Spagna

    Fondo Español de Garantia Agraria

    C/Beneficencia, 8

    E-28004 Madrid

    Tel (34-91) 347 64 66

    Fax (34-91) 347 63 97

    42 084»

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

    (2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 551/2007 (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 7).

    (3)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

    (4)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

    (5)  GU L 242 del 15.9.2007, pag. 3.

    (6)  GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8.


    ALLEGATO I

    Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

    Stato membro

    Organismo d'intervento

    Quantitativi massimi detenuti dall’organismo d’intervento

    (in tonnellate)

    Belgio

    Bureau d’intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

    Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

    B-1040 Bruxelles/B-1040 Brussel

    Tél. (32-2) 287 24 11

    Fax (32-2) 287 25 24

    10 648

    Repubblica ceca

    Státní zemědělský intervenční fond

    Oddělení pro cukr a škrob

    Ve Smečkách 33

    CZ-11000 PRAHA 1

    Tel.: (420) 222 871 427

    Fax: (420) 222 871 875

    30 687

    Irlanda

    Intervention Section

    On Farm Investment

    Subsidies & storage Division

    Department of Agriculture & Food

    Johnstown Castle Estate

    Wexford

    Tel. (353-53) 63437

    Fax (353-91) 42843

    12 000

    Spagna

    Fondo Español de Garantia Agraria

    C/Beneficencia, 8

    E-28004 Madrid

    Tel. (34) 913 47 64 66

    Fax (34) 913 47 63 97

    9 873

    Italia

    AGEA — Agenzia per le erogazioni in Agricoltura

    Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

    Via Torino, 45

    00185 Roma

    Tel. (39-06) 49 49 95 58

    Fax (39-06) 49 49 97 61

    282 916

    Ungheria

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

    (Agricultural and Rural Development Agency)

    Soroksári út 22–24.

    HU-1095 Budapest

    Tel.: (36-1) 219 45 76

    Fax: (36-1) 219 89 05 o (36-1) 219 62 59

    41 443

    Slovacchia

    Pôdohospodárska platobná agentúra

    Oddelenie cukru a ostatných komodít

    Dobrovičova 12

    SK – 815 26 Bratislava

    Tel.: (421-4) 58 24 32 55

    Fax: (421-2) 53 41 26 65

    34 000

    Svezia

    Statens jordbruksverk

    Vallgatan 8

    S-551 82 Jönköping

    Tfn (46-36) 15 50 00

    Fax (46-36) 19 05 46

    56 357


    ALLEGATO II

    Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 3

    Modulo (1)

    Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

    Regolamento (CE) n. 1476/2007

    1

    2

    3

    4

    5

    Stato membro che vende lo zucchero di intervento

    Numerazione degli offerenti

    Numero della partita

    Quantitativo

    (t)

    Prezzo dell’offerta

    EUR/100 kg

     

    1

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

    3

     

     

     

     

    etc.

     

     

     


    (1)  da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.


    ALLEGATO III

    Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 4, paragrafo 3

    Modulo (1)

    Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

    Regolamento (CE) n. 1476/2007

    1

    2

    Stato membro che vende lo zucchero di intervento

    Quantitativo effettivamente venduto (tonnellate)

     

     


    (1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.


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