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Document 32007R1470
Commission Regulation (EC) No 1470/2007 of 13 December 2007 amending Regulation (EEC) No 1859/82 concerning the selection of returning holdings for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
Regolamento (CE) n. 1470/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole
Regolamento (CE) n. 1470/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole
GU L 329 del 14.12.2007, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010
14.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1470/2007 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2007
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (2) fissa il numero delle aziende contabili per circoscrizione. |
(2) |
Se si tiene conto dei cambiamenti verificatisi nelle strutture agricole italiane e del miglioramento dei metodi statistici utilizzati per definire il numero delle aziende da selezionare per regione, per tipo di azienda e per dimensione economica, è opportuno adeguare il numero delle aziende contabili per circoscrizione in Italia in modo che il campione possa essere maggiormente rappresentativo di tutti i tipi di aziende presenti nel campo d’osservazione. |
(3) |
Se si tiene conto dei cambiamenti verificatisi nelle strutture agricole polacche e dell’utilizzo di un maggior numero di tipi di aziende per la stratificazione del campo d’osservazione, è opportuno adeguare il numero di aziende contabili per circoscrizione in Polonia in modo che il campione possa essere maggiormente rappresentativo di tutti i tipi di aziende presenti nel campo d’osservazione. |
(4) |
In seguito alla fusione delle circoscrizioni «Entre Douro e Minho e Beira Litoral» e «Trás-os-montes e Beira Interior» in un’unica circoscrizione denominata «Norte e Centro», effettuata con il regolamento (CE) n. 1469/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell’allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, per quanto riguarda l’elenco delle circoscrizioni (3), è opportuno adeguare il numero di aziende contabili per circoscrizione in Portogallo. |
(5) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2007 (GU L 179 del 7.7.2007, pag. 3).
(3) Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue.
1) |
La parte relativa all’Italia è sostituita dal seguente testo:
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2) |
La parte relativa alla Polonia è sostituita dal seguente testo:
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3) |
La parte relativa al Portogallo è sostituita dal seguente testo:
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