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Document 32007R1468

    Regolamento (CE) n. 1468/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007 , che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

    GU L 329 del 14.12.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1468/oj

    14.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 329/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1468/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2007

    che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

    (2)

    Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

    (3)

    È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

    (2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

    (3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

    (4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1341/2007 (GU L 298 del 16.11.2007, pag. 20).


    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione del 13 dicembre 2007 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

    «ALLEGATO I

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Prezzo rappresentativo

    (EUR/100 kg)

    Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

    (EUR/100 kg)

    Origine (1)

    0207 12 10

    Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

    103,9

    0

    01

    101,2

    0

    02

    0207 12 90

    Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

    112,6

    2

    01

    104,7

    4

    02

    131,6

    0

    03

    0207 14 10

    Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

    236,1

    19

    01

    252,0

    14

    02

    332,7

    0

    03

    0207 14 60

    Cosce di pollo, congelate

    111,2

    10

    01

    0207 14 70

    Altre parti di pollo, congelate

    211,9

    22

    01

    0207 25 10

    Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

    138,3

    6

    01

    0207 27 10

    Pezzi disossati di tacchini, congelati

    350,5

    0

    01

    365,5

    0

    03

    0408 11 80

    Tuorli essiccati

    318,9

    0

    02

    0408 91 80

    Uova sgusciate essiccate

    329,1

    0

    02

    1602 32 11

    Preparazioni non cotte di galli e di galline

    226,8

    18

    01

    376,2

    0

    04

    3502 11 90

    Ovoalbumina essiccata

    475,4

    0

    02


    (1)  Origine delle importazioni:

    01

    Brasile

    02

    Argentina

    03

    Cile

    04

    Tailandia.»


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