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Document 32007R1434

    Regolamento (CE) n. 1434/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007 , sull’apertura di un’inchiesta relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano leggermente modificati o no e che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e attraverso l’importazione di alcuni tipi leggermente modificati di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni

    GU L 320 del 6.12.2007, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1434/oj

    6.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/23


    REGOLAMENTO (CE) N. 1434/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2007

    sull’apertura di un’inchiesta relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano leggermente modificati o no e che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e attraverso l’importazione di alcuni tipi leggermente modificati di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,

    considerando quanto segue:

    A.   DOMANDA

    (1)

    La Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.

    (2)

    La richiesta è stata presentata il 22 ottobre 2007 dalla Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, produttore comunitario di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli.

    B.   PRODOTTO

    (3)

    Il prodotto interessato dall’eventuale elusione è costituito da alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli, originari della Repubblica popolare cinese, normalmente dichiarati ai codici NC ex 8305 10 00 («il prodotto in esame»). Ai fini del presente regolamento, alcuni dei meccanismi ad anelli per la legatura di fogli sono costituiti da 2 lamine rettangolari, o da fili, d’acciaio su cui sono fissati almeno 4 semianelli in filo d’acciaio, tenuti insieme da una lamina d’acciaio esterna. Si possono aprire premendo sui semianelli o azionando un dispositivo d’acciaio a scatto, fissato al meccanismo.

    (4)

    I prodotti in esame sono alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli, leggermente modificati, provenienti dalla Repubblica popolare cinese, normalmente dichiarati ai codici NC ex 8305 10 00 (classificati, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento al codice TARIC 8305100090), e alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli, leggermente modificati e non, spediti dalla Tailandia, normalmente dichiarati ai codici NCex 8305 10 00 (classificati, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ai codici TARIC 8305100019, 8305100029 e 8305100090) («i prodotti sotto inchiesta»).

    C.   MISURE IN VIGORE

    (5)

    Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio (2) estese alle importazioni dello stesso prodotto, spedite dal Vietnam (3) e dalla Repubblica democratica popolare del Laos (4).

    D.   MOTIVAZIONE

    (6)

    La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse per mezzo di una lieve modifica del prodotto in esame per farlo rientrare in codici doganali normalmente non soggetti a tali misure, come il codice NC ex 8305 10 00 (prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, codice TARIC 8305100090), e che la modifica non cambia le caratteristiche essenziali del prodotto in esame. Esempi di tali lievi modifiche sono i meccanismi ad anelli per la legatura di fogli muniti di più di 2 lamine rettangolari, o fili, d’acciaio e/o con lamine smussate, oppure altri con 2 lamine d’acciaio i cui bordi siano stati tagliati e/o dotati di rientranze che fanno loro perdere la forma rettangolare. La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, vengono eluse mediante il trasbordo attraverso la Tailandia del prodotto in esame, con o senza le lievi modifiche sopradescritte.

    (7)

    Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

    dalla domanda risulta che, in seguito all’introduzione di misure sul prodotto interessato, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Tailandia nella Comunità ha subito notevoli cambiamenti senza che, a parte il dazio, ciò fosse sufficientemente motivato o giustificato,

    tale cambiamento nella configurazione degli scambi sembra dovuto alla lieve modifica del prodotto in esame e dal trasbordo attraverso la Tailandia di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, modificati o no,

    la domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito dall’inchiesta che ha portato alle misure in vigore,

    infine, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto in esame sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto,

    se, l’inchiesta giungesse a individuare pratiche di elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quelle summenzionate, essa potrà riguardare anche tali pratiche.

    E.   PROCEDURA

    (8)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano leggermente modificati o no o che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e le importazioni di alcuni tipi leggermente modificati di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.

    a)

    Questionari

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Tailandia, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle associazioni di importatori nella Comunità che hanno collaborato all’inchiesta che ha portato alle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Tailandia. Eventualmente, potranno essere chieste informazioni anche all’industria comunitaria.

    In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro e non oltre il termine di cui all’articolo 3 del presente regolamento, per stabilire se esse figurano nella domanda e chiedere un questionario entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

    Le autorità della Repubblica popolare cinese e della Tailandia saranno informate dell’apertura dell’inchiesta.

    b)

    Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione, inoltre, può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

    c)

    Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

    Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce una forma di elusione.

    Poiché l’eventuale elusione si verifica all’esterno della Comunità, possono essere concesse esenzioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

    F.   REGISTRAZIONE

    (9)

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta vanno sottoposte a registrazione per consentire, in caso di conferma dell’elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite.

    G.   TERMINI

    (10)

    Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

    le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte, rispondere ai questionari o dare ogni altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta,

    i produttori nella Repubblica popolare cinese e della Tailandia possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

    le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

    Si noti che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali di cui al regolamento di base dipende dal fatto che l’interessato si manifesti entro i termini fissati dall’articolo 3 del presente regolamento.

    H.   OMESSA COLLABORAZIONE

    (11)

    Se una parte interessata trattiene, o non comunica entro i termini stabiliti, le informazioni necessarie od ostacola gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, si potrà giungere, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, a conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

    (12)

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e le conclusioni si basano perciò, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

    I.   TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

    (13)

    Si sottolinea che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

    J.   CONSIGLIERE-AUDITORE

    (14)

    Si fa inoltre presente che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, esse possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Trade. Il consigliere-auditore funge da interfaccia tra parti interessate e servizi della Commissione mediando, se necessario, su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento come, in particolare, l’accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/od orale. Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, consultare le pagine del sito Internet della DG Trade (http://ec.europa.eu/trade) ad esso dedicate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, viene aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli (costituiti da 2 lamine rettangolari, o da fili, d’acciaio su cui sono fissati almeno 4 semianelli in filo d’acciaio, tenuti insieme da una lamina d’acciaio esterna e apribili premendo sui semianelli o azionando un dispositivo d’acciaio a scatto, fissato al meccanismo), dichiarati al codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC precedente 8305100012, 8305100022 e 8305100032), spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano leggermente modificati o no e che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e di alcuni tipi leggermente modificati di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli, dichiarati al codice NC 8305 10 00 (TARIC 8305100032 e 8305100039) originari della Repubblica popolare cinese, stiano eludendo le misure imposte dal regolamento (CE) n. 2074/2004.

    Articolo 2

    Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 e dell’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali a prendere le opportune disposizioni per registrare i) tutti i tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli diversi da quelli di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2074/2004, dichiarati al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100032 e 8305100039), originari della Repubblica popolare cinese e ii) tutti i tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli dichiarati al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100012, 8305100022 e 8305100032) spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no.

    La registrazione scade 9 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

    Con apposito regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultano aver eluso i dazi antidumping.

    Articolo 3

    1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro considerazioni scritte e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    3.   I produttori della Repubblica popolare cinese e della Tailandia che desiderino chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.

    4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    5.   Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizioni o questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e indicare nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, come le informazioni chieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale Commercio

    Direzione H

    Ufficio: J-79 4/23

    B-1049 Bruxelles

    Fax: (32–2) 295 65 05.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 33/2006 del Consiglio (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1).

    (5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (6)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno e che sarà protetto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


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