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Document 32007R1422

Regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007 , che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 317 del 5.12.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; abrogato da 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1422/oj

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 69,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l’articolo 78,

sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie prime di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (3) il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (di seguito «accordo»). L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (di seguito «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.

(3)

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo.

(4)

Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE vanno modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 16 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), l’importo «422 000 EUR» è sostituito da «412 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;

2)

l’articolo 61 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, l’importo «422 000 EUR» è sostituito da «412 000 EUR»;

b)

al paragrafo 2, l’importo «422 000 EUR» è sostituito da «412 000 EUR».

Articolo 2

La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), l’importo «137 000 EUR» è sostituito da «133 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;

2)

l’articolo 8, primo comma, è modificato come segue:

a)

alla lettera a), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;

3)

all’articolo 56, l’importo «EUR 5 278 000» è sostituito da «EUR 5 150 000»;

4)

all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;

5)

l’articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

alla lettera a), l’importo «137 000 EUR» è sostituito da «133 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE.

(3)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.


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