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Document 32007R1403

Regolamento (CE) n. 1403/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007 , recante riapertura della pesca dell’occhialone nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

GU L 311 del 29.11.2007, pp. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1403/oj

29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1403/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

recante riapertura della pesca dell’occhialone nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2)

Il 22 ottobre 2007 la Spagna ha comunicato alla Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che a decorrere dal 19 ottobre 2007 avrebbe chiuso la pesca dell’occhialone nelle acque delle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi).

(3)

Il 13 novembre 2007 la Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 1328/2007 (4), che vieta la pesca dell’occhialone nelle acque delle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna.

(4)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità spagnole, all’interno del contingente spagnolo nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) è ancora disponibile un quantitativo di occhialone. Occorre quindi autorizzare la pesca dell’occhialone nelle acque suddette per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna.

(5)

È necessario che detta autorizzazione prenda effetto il 30 ottobre 2007, in modo che il quantitativo di occhialone di cui trattasi possa essere pescato prima della fine dell’anno.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1328/2007 con effetto a decorrere dal 30 ottobre 2007.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1328/2007 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)   GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

(4)   GU L 295 del 14.11.2007, pag. 3.


ALLEGATO

N.

81 - Riapertura

Stato membro

Spagna

Stock

SBR/678-

Specie

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Zona

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII

Data

30.10.2007


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