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Document 32007R1384

Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele

GU L 309 del 27.11.2007, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1384/oj

27.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/40


REGOLAMENTO (CE) N. 1384/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall’accordo di associazione e dall’accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (2), in particolare l’articolo 2,

vista la decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dell’accordo di associazione CE-Israele (3), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall’accordo di associazione e dall’accordo interinale tra la Comunità europea e Israele, (4) è stato più volte modificato in modo sostanziale e richiede ora nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2497/96 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine, è opportuno definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(3)

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (6).

(4)

Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale.

(5)

Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l’accesso degli operatori a tale regime.

(6)

Per assicurare un’adeguata gestione dei contingenti tariffari, occorre fissare a 20 EUR/100 kg l’importo della cauzione relativa ai titoli di importazione.

(7)

Nell’interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, da aggiungere al sottoperiodo contingentale successivo, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti tariffari di cui all’allegato I sono aperti dal regolamento (CE) n. 2398/96 per l’importazione dei prodotti del settore del pollame di cui ai codici NC riportati nel suddetto allegato.

I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2.   Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il tasso di riduzione del dazio doganale applicabile, i numeri d’ordine e i numeri del gruppo corrispondente sono stabiliti nell’allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, per ciascun numero d’ordine, è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

a)

25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Articolo 4

1.   Per l’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, all’atto della presentazione della prima domanda concernente un determinato periodo contingentale il richiedente di un titolo di importazione fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75.

2.   La domanda di titolo menziona soltanto uno dei numeri d’ordine stabiliti nell’allegato I. Essa può tuttavia riguardare più prodotti con diversi codici NC. In tal caso, tutti i codici NC e le relative designazioni sono inseriti rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo verte su un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.

3.   I titoli comportano l’obbligo di importare da Israele.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l’indicazione del paese d’origine e la dicitura «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte A.

La casella 24 del titolo reca una delle diciture che figurano nell’allegato II, parte B.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo può essere presentata soltanto nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all’articolo 3.

2.   All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

4.   I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo e al più tardi l’undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 3.

5.   Se necessario, la Commissione determina i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi globali espressi in chilogrammi che formano oggetto dei titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, entro il primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale.

2.   Entro il quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d’ordine ed espressi in chilogrammi.

3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l’ultimo sottoperiodo e un’altra volta entro il quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

L’immissione in libera pratica dei prodotti importati è subordinata alla presentazione di una prova d’origine, in conformità delle disposizioni dell’articolo 16 del protocollo n. 4 allegato all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall’altro.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 2497/96 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato III.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 7.

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

(4)  GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 143).

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(6)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF

(%)

Quantitativi annui

(in t)

IL 1

09.4092

0207 25

Tacchini e tacchine, interi, congelati

100

1 568

0207 27 10

Pezzi di tacchino disossati, congelati

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Pezzi di tacchino non disossati, congelati

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Carni di anatre e di oche, intere, fresche o refrigerate

100

560

ex 0207 33

Carni di anatre e di oche, intere, congelate

ex 0207 35

Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate

ex 0207 36

Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate


(1)  Indipendentemente dalle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.


ALLEGATO II

A.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera b):

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

in danese

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

in greco

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

in inglese

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

in francese

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

in ungherese

:

1384/2007/EK rendelet.

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

in svedese

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma:

in bulgaro

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

in spagnolo

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

in ceco

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

in danese

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

in estone

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

in greco

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

in inglese

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

in francese

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

in italiano

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

in lettone

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

in ungherese

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

in maltese

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

in neerlandese

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

in polacco

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

in portoghese

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

in rumeno

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

in slovacco

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

in sloveno

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

in finlandese

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2497/96

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4, primo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 8, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 5, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, secondo comma

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 10

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


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