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Document 32007R1352

    Regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione, del 16 novembre 2007 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 303 del 21.11.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1352/oj

    21.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1352/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 16 novembre 2007

    che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    viso il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (2) è stato aggiornato dal regolamento (CE) n. 702/2007 per tener conto delle conclusioni del gruppo di esperti chimici. Gli adeguamenti introdotti nel regolamento (CEE) n. 2568/91 hanno riguardato segnatamente la determinazione del tenore di 2-gliceril monopalmitato, che costituisce un metodo più preciso per la rivelazione degli oli esterificati, e la riduzione del valore limite per lo stigmastadiene negli oli d'oliva vergini, che permette di procedere ad una migliore separazione degli oli d'oliva vergini da quelli raffinati.

    (2)

    Di conseguenza, occorre adeguare anche la nota complementare n. 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata concernente gli oli d'oliva.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87.

    (4)

    La modifica apportata al regolamento (CEE) n. 2568/91 nel 2007 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008. Per motivi di coerenza, anche il presente regolamento deve essere applicabile a partire da tale data.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come indicato in allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2007.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

    (2)  GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 702/2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 11).


    ALLEGATO

    Nell'allegato I, capitolo 15, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è modificata come segue:

    1)

    la nota complementare 2.B.1 è modificata come segue:

    a)

    il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

    «a)

    uno dei seguenti tenori in cere:

    i)

    tenore in cere non superiore a 300 mg/kg; o

    ii)

    tenore in cere compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg, a condizione che:

    gli alcoli alifatici totali siano pari o inferiori a 350 mg/kg, o

    la percentuale di eritrodiolo e uvaolo sia pari o inferiore al 3,5 %;»

    b)

    il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

    «c)

    una delle due seguenti caratteristiche:

    i)

    tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

    ii)

    tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,1 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;»

    2)

    la nota complementare 2.B.2 è modificata come segue:

    a)

    il testo della lettera ij) è sostituito dal seguente:

    «ij)

    una delle seguenti caratteristiche:

    i)

    tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

    ii)

    tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,0 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;»

    b)

    il testo della lettera l) è sostituito dal seguente:

    «l)

    tenore in stigmastadieni non superiore a 0,10 mg/kg;»

    3)

    nella nota complementare 2.C il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

    «f)

    una delle due seguenti caratteristiche:

    i)

    tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

    ii)

    tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,0 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;»

    4)

    nella nota complementare 2.D il testo delle lettere da a) a d) è sostituito da quello delle seguenti lettere da a) a e):

    «a)

    uno dei seguenti tenori in cere:

    i)

    tenore in cere superiore a 350 mg/kg; o

    ii)

    tenore in cere compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg, a condizione che:

    gli alcoli alifatici totali siano pari o inferiori a 350 mg/kg, o

    la percentuale di eritrodiolo e uvaolo sia pari o inferiore al 3,5 %;

    b)

    tenore in eritrodiolo e uvaolo superiore a 4,5 %;

    c)

    tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,4 %;

    d)

    somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore allo 0,10 %;

    e)

    una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.»;

    5)

    nella nota complementare 2.E il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

    «Gli oli di questa sottovoce devono presentare un tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,4 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.»


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