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Document 32007R1338
Commission Regulation (EC) No 1338/2007 of 15 November 2007 amending Council Regulation (EC) No 747/2001 as regards Community tariff quotas for oranges originating in Egypt and for a processed agricultural product originating in Israel
Regolamento (CE) n. 1338/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari per le arance originarie dell’Egitto e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele
Regolamento (CE) n. 1338/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari per le arance originarie dell’Egitto e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele
GU L 298 del 16.11.2007, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
16.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1338/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari per le arance originarie dell’Egitto e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 30 ottobre 2007 (2), il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Egitto, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea. |
(2) |
Tale protocollo prevede un aumento di volume dei contingenti tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità di arance originarie dell’Egitto. L’aumento di volume si applica a decorrere dal 1o luglio 2007. |
(3) |
Con decisione del 22 ottobre 2007 (3), il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea. |
(4) |
Tale protocollo prevede un nuovo contingente tariffario annuale applicabile alle importazioni nella Comunità di uno specifico prodotto agricolo trasformato originario di Israele. Il nuovo contingente tariffario si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della firma del protocollo. |
(5) |
Al fine di applicare le concessioni tariffarie previste da detti protocolli, è necessario adeguare l’elenco dei contingenti tariffari previsto per l’Egitto e per Israele dal regolamento (CE) n. 747/2001. |
(6) |
Poiché il contingente tariffario per Israele dell’anno 2007 non si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007, il volume del nuovo contingente tariffario per quest’anno è fissato a un quantitativo inferiore al volume del contingente tariffario annuale. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 747/2001. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.
Tuttavia, il disposto del punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o novembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1712/2006 della Commissione (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 7).
(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:
1) |
nella tabella di cui all’allegato IV, le righe dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1707 e 09.1711 sono sostituite dalle righe seguenti:
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2) |
nella tabella di cui alla parte A dell’allegato VII, è inserita la seguente riga:
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