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Document 32007R1338

    Regolamento (CE) n. 1338/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari per le arance originarie dell’Egitto e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele

    GU L 298 del 16.11.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1338/oj

    16.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 298/11


    REGOLAMENTO (CE) N. 1338/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 15 novembre 2007

    che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari per le arance originarie dell’Egitto e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione del 30 ottobre 2007 (2), il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Egitto, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

    (2)

    Tale protocollo prevede un aumento di volume dei contingenti tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità di arance originarie dell’Egitto. L’aumento di volume si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

    (3)

    Con decisione del 22 ottobre 2007 (3), il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

    (4)

    Tale protocollo prevede un nuovo contingente tariffario annuale applicabile alle importazioni nella Comunità di uno specifico prodotto agricolo trasformato originario di Israele. Il nuovo contingente tariffario si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della firma del protocollo.

    (5)

    Al fine di applicare le concessioni tariffarie previste da detti protocolli, è necessario adeguare l’elenco dei contingenti tariffari previsto per l’Egitto e per Israele dal regolamento (CE) n. 747/2001.

    (6)

    Poiché il contingente tariffario per Israele dell’anno 2007 non si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007, il volume del nuovo contingente tariffario per quest’anno è fissato a un quantitativo inferiore al volume del contingente tariffario annuale.

    (7)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 747/2001.

    (8)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

    Tuttavia, il disposto del punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o novembre 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1712/2006 della Commissione (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 7).

    (2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    (3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

    1)

    nella tabella di cui all’allegato IV, le righe dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1707 e 09.1711 sono sostituite dalle righe seguenti:

    «09.1707

    0805 10

    Arance, fresche o secche

    dall’1.7.2007 al 30.6.2008 e per ogni periodo successivo dall’1.7 al 30.6

    70 320

    Esenzione (2)

     

     

    di cui:

     

    di cui:

     

    09.1711

    0805 10 20

    Arance dolci, fresche

    dall’1.12.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dall’1.12 al 31.5

    36 300 (5)

    Esenzione (6

    2)

    nella tabella di cui alla parte A dell’allegato VII, è inserita la seguente riga:

    N. d’ordine

    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume del contingente

    (in tonnellate, peso netto)

    Dazio contingentale

    «09.1367

    ex 2106 90 98

    44

    Preparazioni a base di agrumi per bevande non alcoliche contenenti, in peso, il 30 % o più di concentrati di succhi di frutta e non più del 50 % di saccarosio, non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari

    dall’1.11. al 31.12.2007

    3 240

    67 % dell’elemento agricolo»

    dall’1.1.2008 al 31.12.2008 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

    5 550


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