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Document 32007R1322

    Regolamento (CE) n. 1322/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007 , recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati di trasmissione appropriati, i risultati da comunicare e i criteri di misurazione della qualità per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni

    GU L 294 del 13.11.2007, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1322/oj

    13.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 294/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 1322/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 12 novembre 2007

    recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati di trasmissione appropriati, i risultati da comunicare e i criteri di misurazione della qualità per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 1 e 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 458/2007 ha definito un quadro metodologico da utilizzare per compilare statistiche su una base comparabile ad uso della Comunità e ha fissato scadenze per la trasmissione e la diffusione delle statistiche compilate conformemente a ESSPROS.

    (2)

    A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 458/2007, devono essere adottate le misure di esecuzione riguardanti i formati per la trasmissione dei dati, i risultati da comunicare e i criteri di misurazione della qualità per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni.

    (3)

    Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le misure di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 458/2007 per quanto concerne il sistema centrale ESSPROS (per i dati quantitativi nonché per l'informazione qualitativa per regimi e per prestazioni dettagliate) e il modulo sui beneficiari delle pensioni sono definiti come specificato negli allegati I e II.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2007.

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3.


    ALLEGATO I

    FORMATI DI TRASMISSIONE APPROPRIATI E RISULTATI DA COMUNICARE

    1.   FORMATI DI TRASMISSIONE APPROPRIATI E RISULTATI DA COMUNICARE PER IL SISTEMA CENTRALE ESSPROS

    1.1.   Elenco dei regimi

    Informazioni da fornire servendosi di una tabella standard:

    1)

    numero progressivo identificativo di ogni singolo regime;

    2)

    denominazione di ciascun regime;

    3)

    abbreviazione della denominazione (facoltativo);

    4)

    classificazione dei regimi sulla base dei cinque criteri definiti nel manuale ESSPROS redatto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri.

    1.2.   Dati quantitativi

    Il questionario ESSPROS sui dati quantitativi si riferisce alle entrate, alle spese e alle prestazioni dettagliate.

    1.2.1.   Organizzazione dei dati

    I dati devono riferirsi a uno degli anni di calendario per i quali sono da trasmettere informazioni [conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 458/2007 sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS)].

    La tabella standard per i dati annuali è costruita come segue:

    le righe corrispondono alla classificazione dettagliata delle entrate, delle spese e delle prestazioni,

    le colonne corrispondono ai regimi elencati nella tabella «elenco dei regimi» (una colonna per regime, più una colonna per il totale di tutti i regimi),

    se occorre inserire un nuovo regime, va aggiunta una nuova colonna alla tabella.

    1.2.2.   Dati da trasmettere

    I dati in valuta nazionale devono essere forniti per ogni anno al livello della voce elementare; dati più dettagliati devono essere forniti regime per regime (gli aggregati sono calcolati automaticamente mediante formule).

    1.2.3.   Manuale di riferimento

    La classificazione dettagliata da utilizzare per fornire i dati è contenuta nell'appendice 1 del manuale ESSPROS redatto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri.

    1.3.   Inormazione qualitativa per regimi e per prestazioni dettagliate

    Il questionario ESSPROS per l'informazione qualitativa copre i settori specificati nell'appendice 2 del manuale ESSPROS redatto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri.

    1.3.1.   Organizzazione dei dati

    I dati devono riferirsi a uno degli anni di calendario per i quali sono da trasmettere informazioni [conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 458/2007 sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS)].

    Le informazioni sono costituite:

    dalle informazioni relative a tutti i regimi esistenti nel paese,

    dalle informazioni specifiche separatamente per ciascun regime.

    1.3.2.   Informazioni da trasmettere

    Gli Stati membri devono fornire o aggiornare l'informazione qualitativa su ciascun regime e su ciascuna prestazione dettagliata.

    1.3.3.   Manuale di riferimento

    Le informazioni dettagliate da trasmettere sono precisate nell'appendice 2 del manuale ESSPROS redatto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri.

    2.   FORMATI DI TRASMISSIONE APPROPRIATI E RISULTATI DA COMUNICARE PER IL MODULO SUI BENEFICIARI DELLE PENSIONI

    Il questionario ESSPROS sui beneficiari delle pensioni è costituito da una tabella standard.

    2.1.   Organizzazione dei dati

    I dati devono riferirsi a uno degli anni di calendario per i quali sono da trasmettere informazioni [conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 458/2007 sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS)].

    La tabella standard per i dati annuali è costruita come segue:

    le righe corrispondono alle categorie dei beneficiari delle pensioni sulla base della classificazione di cui all'appendice 3 del manuale ESSPROS redatto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri,

    le colonne corrispondono ai regimi per i quali esiste almeno una categoria di beneficiari.

    2.2.   Dati da trasmettere

    I dati sui beneficiari devono essere forniti per ogni anno.

    Questionario

    Il questionario è costituito da una tabella da compilare solo per le prestazioni per le quali esiste una spesa nel paese in questione. In caso di creazione di un nuovo regime questo può essere aggiunto mantenendo lo stesso formato. Il foglio di rilevazione dei dati è specifico per paese e/o per anno.

    Data di riferimento

    La rilevazione dei dati di stock per l'anno N riguarda il numero di beneficiari alla fine dell'anno di calendario.

    Dati disaggregati per sesso

    I dati sui beneficiari devono essere disaggregati per sesso. Tali dati sono obbligatori solo per il livello del totale di tutti i regimi.


    ALLEGATO II

    CRITERI DI MISURAZIONE DELLA QUALITÀ

    1.   CRITERI DI MISURAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL SISTEMA CENTRALE ESSPROS

    1.1.   Accuratezza e attendibilità

    1.1.1.   Per i dati quantitativi

    1.1.1.1.   Copertura delle fonti dei dati

    Gli Stati membri devono fornire informazioni in merito:

    alle tipologie di fonti utilizzate: registri o altre fonti amministrative, indagini, stime, ecc.,

    ai problemi (inclusi i ritardi) che hanno determinato la stima di dati,

    ai regimi coperti dalle diverse tipologie di fonti,

    se del caso, alle prestazioni cui si riferiscono le diverse tipologie di fonti (se si utilizzano fonti incrociate, ad esempio indagini sul costo del lavoro).

    1.1.1.2.   Metodologie e ipotesi impiegate per le stime

    Gli Stati membri devono fornire informazioni in merito:

    alle stime per i regimi per i quali non sono disponibili dati,

    alle stime per dati mancanti con riguardo alle entrate, alle spese e alle prestazioni dettagliate:

    a)

    se i dati mancano completamente;

    b)

    se manca la disaggregazione per una prestazione o per un gruppo di prestazioni (ad esempio, disaggregazione di una prestazione in prestazioni soggette a particolari condizioni di reddito e non soggette a tali condizioni o disaggregazione di una prestazione in denaro specifica per una funzione in numerose prestazioni dettagliate).

    1.1.1.3.   Revisione delle statistiche

    Gli Stati membri devono fornire informazioni in merito:

    alle modifiche delle fonti di dati utilizzate,

    alle modifiche dei metodi utilizzati per la stima dei dati,

    alle revisioni di dati per effetto di modifiche concettuali (ad esempio, modifiche dei conti nazionali),

    alle revisioni di dati a seguito della disponibilità di statistiche definitive,

    alle revisioni di dati a seguito di iniziative di revisione della qualità.

    1.1.2.   Per l'informazione qualitativa

    Non pertinente.

    1.2.   Comparabilità

    1.2.1.   Per i dati quantitativi

    Comparabilità geografica

    Onde consentire a Eurostat di valutare la comparabilità tra paesi, gli Stati membri devono fornire informazioni in merito:

    al grado di copertura in termini di regimi,

    al grado di copertura in termini di entrate, spese e prestazioni dettagliate,

    ai casi di mancata applicazione della metodologia ESSPROS nella forma di un elenco esauriente.

    1.2.2.   Per l'informazione qualitativa

    Non pertinente.

    2.   CRITERI DI MISURAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL MODULO SUI BENEFICIARI DELLE PENSIONI

    2.1.   Accuratezza e attendibilità

    2.1.1.   Copertura delle fonti dei dati

    Gli Stati membri devono fornire informazioni in merito:

    alle tipologie di fonti utilizzate: registri o altre fonti amministrative, indagini, stime, ecc.,

    ai problemi (inclusi i ritardi) che hanno determinato la stima di dati,

    ai regimi coperti dalle diverse tipologie di fonti.

    2.1.2.   Metodologie e ipotesi impiegate per il trattamento dei doppi computi e per le stime

    Gli Stati membri devono fornire informazioni in merito:

    alle stime per i regimi per i quali non sono disponibili dati,

    al trattamento dei doppi computi:

    a)

    per una categoria di pensioni all'interno di un unico regime;

    b)

    tra regimi (una categoria di pensioni per tutti i regimi);

    c)

    tra categorie di pensioni non soggette a particolari condizioni di reddito e soggette a tali condizioni;

    d)

    tra categorie in corso di aggregazione.

    2.1.3.   Revisione delle statistiche

    Gli Stati membri devono fornire informazioni in merito:

    alle modifiche delle fonti di dati utilizzate,

    alle modifiche dei metodi utilizzati per la stima dei dati,

    alle revisioni di dati a seguito della disponibilità di statistiche definitive,

    alle revisioni di dati a seguito di iniziative di revisione della qualità.

    2.2.   Comparabilità

    Comparabilità geografica

    Onde consentire a Eurostat di valutare la comparabilità tra paesi, gli Stati membri devono fornire informazioni in merito:

    al grado di copertura in termini di regimi,

    al grado di copertura in termini di beneficiari,

    ai casi di mancata applicazione della metodologia ESSPROS nella forma di un elenco esauriente.

    3.   CALENDARIO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI SULLA QUALITÀ

    3.1.   Per il sistema centrale

    Le relazioni sulla qualità per il sistema centrale sono annuali. La relazione per l'anno N va trasmessa a Eurostat entro la fine di settembre dell'anno N+2. Eurostat produrrà e diffonderà una versione consolidata di tali relazioni entro la fine di dicembre dell'anno N+2.

    3.2.   Per il modulo sui beneficiari delle pensioni

    Le relazioni sulla qualità per il modulo sui beneficiari delle pensioni sono annuali. La relazione per l'anno N va trasmessa a Eurostat entro la fine di agosto dell'anno N+2. Eurostat produrrà e diffonderà una versione consolidata di tali relazioni entro la fine di novembre dell'anno N+2.


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