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Document 32007R1315

Regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione, dell’ 8 novembre 2007 , sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 291 del 9.11.2007, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2011; abrogato da 32011R1034

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1315/oj

9.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1315/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2007

sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione è tenuta a individuare e adottare le pertinenti disposizioni dei requisiti di sicurezza di Eurocontrol (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements — ESARR), tenendo conto della normativa comunitaria vigente. La norma ESARR 1 stabilisce una serie di requisiti di sicurezza applicabili ai fini dell’efficace esercizio della funzione di sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo (air traffic management — ATM).

(2)

Il ruolo e le funzioni delle autorità nazionali di vigilanza sono stati definiti nei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2); regolamento (CE) n. 550/2004; regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (3) e regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (4). I citati regolamenti prevedono altresì disposizioni relative alla sicurezza dei servizi di navigazione aerea. Mentre la responsabilità di fornire i servizi in condizioni di sicurezza incombe al prestatore di servizi, spetta agli Stati membri garantire una sorveglianza efficace per il tramite delle rispettive autorità nazionali di vigilanza.

(3)

Il presente regolamento non deve includere le operazioni e l’addestramento militari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.

(4)

Le autorità nazionali di vigilanza devono procedere a controlli regolamentari di sicurezza e ad esami di sicurezza conformemente al presente regolamento nell’ambito delle ispezioni e delle indagini previste dal regolamento (CE) n. 550/2004.

(5)

È opportuno che le autorità nazionali di vigilanza considerino la possibilità di applicare l’approccio alla sorveglianza della sicurezza illustrato nel presente regolamento ad altri settori soggetti a sorveglianza, secondo le necessità, affinché si possa sviluppare una supervisione efficace e coerente.

(6)

Conformemente all’allegato 11, sezione 2.26, della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, la norma ESARR 1 dispone il controllo e la valutazione dei livelli di sicurezza raggiunti rispetto ai livelli tollerabili di sicurezza stabiliti per specifici blocchi di spazio aereo. Tuttavia, detti livelli tollerabili di sicurezza non sono stati definiti completamente a livello comunitario e dovranno pertanto essere presi in considerazione dal presente regolamento in una fase successiva.

(7)

In tutti i servizi di navigazione aerea, così come nella gestione del flusso di traffico aereo e nella gestione dello spazio aereo, si utilizzano sistemi funzionali per la gestione del traffico aereo. Qualunque modifica dei sistemi funzionali deve pertanto essere sottoposta a sorveglianza della sicurezza.

(8)

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 552/2004 dispone che l’autorità di vigilanza nazionale adotti tutte le misure necessarie qualora un sistema o un componente non soddisfi i requisiti essenziali pertinenti. In questo contesto, e in particolare quando è necessario adottare istruzioni di sicurezza, l’autorità nazionale di vigilanza deve considerare l’opportunità di impartire istruzioni agli organismi notificati competenti per il rilascio delle dichiarazioni CE affinché conducano specifiche indagini in merito a detto sistema tecnico.

(9)

Le autorità nazionali di vigilanza devono disporre di un periodo sufficiente per prepararsi alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche, in particolare per quanto riguarda l’individuazione degli obiettivi e delle norme. Tale individuazione deve poggiare su specifiche comunitarie e altro materiale orientativo pertinente.

(10)

La presentazione delle relazioni annuali sulla sorveglianza della sicurezza da parte delle autorità nazionali di vigilanza deve contribuire a garantire la trasparenza e la controllabilità della sorveglianza della sicurezza. Le relazioni devono essere trasmesse allo Stato membro che ha designato o istituito l’autorità redigente. Le relazioni devono altresì essere utilizzate nel contesto della cooperazione regionale e del periodico monitoraggio della sorveglianza della sicurezza a livello internazionale. Le azioni da notificare devono includere informazioni pertinenti riguardanti il controllo delle prestazioni in materia di sicurezza, il rispetto delle norme di sicurezza applicabili dalle organizzazioni che sono oggetto di sorveglianza, il programma dei controlli regolamentari di sicurezza, l’esame delle dimostrazioni di sicurezza, le modifiche dei sistemi funzionali attuate dalle organizzazioni conformemente alle procedure accettate dall’autorità e le istruzioni di sicurezza emanate dall’autorità di vigilanza nazionale.

(11)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004, le autorità nazionali di vigilanza adottano le opportune disposizioni per istituire una stretta cooperazione reciproca, al fine di garantire una vigilanza adeguata dei prestatori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi nello spazio aereo di responsabilità di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il certificato. Segnatamente, le autorità scambiano le informazioni rilevanti sulla sorveglianza della sicurezza delle organizzazioni.

(12)

Il regolamento (CE) n. 2096/2005 deve conseguentemente essere modificato, al fine di garantire l’applicazione coerente delle disposizioni relative al cielo unico europeo.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce una funzione di sorveglianza della sicurezza concernente i servizi di navigazione aerea, la gestione dei flussi del traffico aereo (air traffic flow management — ATFM) e la gestione dello spazio aereo (air space management — ASM) per il traffico aereo generale, individuando e adottando le pertinenti disposizioni obbligatorie di cui alle norme di sicurezza di Eurocontrol (ESARR 1) applicabili alla sorveglianza della sicurezza della gestione del traffico aereo, nonché all’ATFM e all’ASM, pubblicate il 5 novembre 2004.

2.   Il presente regolamento si applica alle attività delle autorità nazionali di vigilanza e delle organizzazioni riconosciute che agiscono per loro conto, con riferimento alla sorveglianza della sicurezza dei servizi di navigazione aerea, all’ATFM e all’ASM.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 549/2004.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«misura correttiva»: è una misura volta a eliminare la causa della mancata conformità riscontrata;

2)

«sistema funzionale»: è la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate finalizzata all’assolvimento di una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo;

3)

«organizzazione»: è il prestatore di servizi di navigazione aerea, o l’organismo che provvede alla gestione del flusso di traffico aereo o alla gestione dello spazio aereo;

4)

«processo»: è la serie di attività correlate o interagenti attraverso la quale i fattori in ingresso (input) sono trasformati in elementi in uscita (output);

5)

«dimostrazione di sicurezza»: è la dimostrazione e la prova che una modifica proposta del sistema funzionale può essere attuata nel contesto degli obiettivi o delle norme stabiliti dal quadro normativo vigente, in modo compatibile con le norme di sicurezza;

6)

«istruzione di sicurezza»: è un documento rilasciato o adottato da un’autorità di vigilanza nazionale, che impone l’adozione di misure da eseguire su un sistema funzionale al fine di ripristinare la sicurezza, quando sia comprovato che in caso contrario la sicurezza aerea potrebbe risultarne compromessa;

7)

«obiettivo di sicurezza»: è la dichiarazione qualitativa e quantitativa che definisce la frequenza o probabilità massima di eventi pericolosi;

8)

«controllo regolamentare di sicurezza»: è l’esame sistematico e indipendente condotto da un’autorità di vigilanza nazionale, o per conto di tale autorità, al fine di accertare che tutte le misure connesse con la sicurezza, con riferimento ai processi e ai relativi risultati, a prodotti o a servizi, o alcune di esse sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza, sono attuate in modo efficace e sono idonee a raggiungere i risultati previsti;

9)

«norme di sicurezza»: sono le norme stabilite dalla regolamentazione comunitaria o dalla normativa nazionale e applicabili alla fornitura di servizi di navigazione aerea o all’esercizio delle funzioni ATFM e ASM, con riferimento alla competenza tecnica e operativa e all’idoneità a fornire questi servizi ed esercitare queste funzioni, alla gestione della loro sicurezza, nonché ai sistemi, ai rispettivi componenti e alle procedure connesse;

10)

«requisito di sicurezza»: è un dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale;

11)

«verifica»: è la conferma, dietro presentazione di prove oggettive, dell’ottemperanza a determinate disposizioni.

Articolo 3

Funzione di sorveglianza della sicurezza

1.   Le autorità nazionali di vigilanza esercitano la sorveglianza della sicurezza nell’ambito del loro compito di supervisione delle norme applicabili ai servizi di navigazione aerea nonché all’ATFM e all’ASM, allo scopo di verificare che dette attività siano fornite in modo sicuro e che siano rispettate le norme di sicurezza e le relative misure di esecuzione.

2.   In occasione della conclusione di un accordo riguardante la supervisione delle organizzazioni che operano nei blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello spazio aereo di responsabilità di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati individuano e attribuiscono le responsabilità in materia di sorveglianza della sicurezza in modo che:

a)

siano chiaramente individuati specifici responsabili dell’attuazione di ciascuna disposizione del presente regolamento;

b)

gli Stati membri abbiano una visione completa dei meccanismi di sorveglianza della sicurezza e dei loro risultati.

Gli Stati membri rivedono periodicamente l’accordo e le sue modalità pratiche d’attuazione alla luce in particolare delle prestazioni ottenute in materia di sicurezza.

Articolo 4

Monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza

1.   Le autorità nazionali di vigilanza provvedono a monitorare e valutare periodicamente i livelli di sicurezza raggiunti al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza applicabili nei blocchi di spazio aereo di loro competenza.

2.   Le autorità nazionali di vigilanza utilizzano i risultati del monitoraggio della sicurezza in particolare per individuare i settori nei quali è necessario effettuare in modo prioritario una verifica del rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 5

Verifica della conformità alle norme di sicurezza

1.   Le autorità nazionali di vigilanza mettono a punto un processo che consenta loro di verificare:

a)

il rispetto delle norme di sicurezza applicabili, prima del rilascio o del rinnovo di un certificato richiesto per la fornitura di servizi di navigazione aerea, comprese le condizioni di sicurezza che vi sono associate;

b)

il rispetto di qualsiasi obbligo in materia di sicurezza nell’atto di designazione rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 550/2004;

c)

la continuità della conformità, da parte delle organizzazioni, alle norme di sicurezza applicabili;

d)

l’attuazione degli obiettivi di sicurezza, dei requisiti di sicurezza e delle altre condizioni di sicurezza stabilite:

i)

nelle dichiarazioni CE di conformità o idoneità di sistemi, comprese le dichiarazioni CE di conformità o di idoneità all’uso dei componenti dei sistemi; e

ii)

nelle procedure di valutazione e di riduzione del rischio imposte dalle norme di sicurezza applicabili ai servizi di navigazione aerea, alla gestione del flusso di traffico aereo e alla gestione dello spazio aereo;

e)

l’attuazione delle istruzioni di sicurezza.

2.   Il processo di cui al paragrafo 1:

a)

è fondato su procedure documentate;

b)

è sostenuto da documentazione specificamente concepita al fine di fornire al personale addetto alla sorveglianza della sicurezza orientamenti per l’assolvimento delle sue funzioni;

c)

fornisce all’organizzazione interessata un’indicazione dei risultati dell’attività di sorveglianza della sicurezza;

d)

è fondato su controlli regolamentari di sicurezza ed esami di sicurezza condotti ai sensi degli articoli 6, 8 e 9;

e)

fornisce all’autorità di vigilanza nazionale le prove necessarie per sostenere l’adozione delle misure supplementari, in particolare quelle previste dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 549/2004 e dall’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004, nei casi in cui le norme di sicurezza non siano rispettate.

Articolo 6

Controlli regolamentari di sicurezza

1.   Le autorità nazionali di vigilanza, o le organizzazioni riconosciute che agiscono per loro conto, conducono controlli regolamentari di sicurezza.

2.   I controlli regolamentari di sicurezza di cui al paragrafo 1:

a)

forniscono alle autorità nazionali di vigilanza prova della conformità alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, valutando la necessità di un intervento migliorativo o correttivo;

b)

sono effettuati indipendentemente dalle attività di audit interno condotte dall’organizzazione interessata nell’ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità;

c)

sono effettuati da controllori qualificati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 11;

d)

si applicano a tutti o taluni degli elementi delle misure di esecuzione, nonché ai processi, ai prodotti o ai servizi;

e)

servono a determinare se:

i)

le misure di esecuzione sono conformi alle norme di sicurezza;

ii)

gli interventi attuati sono conformi alle misure di esecuzione;

iii)

i risultati degli interventi attuati corrispondono ai risultati attesi dalle misure di esecuzione;

f)

portano alla correzione di qualsiasi mancata conformità riscontrata ai sensi dell’articolo 7.

3.   Nell’ambito del programma di ispezioni previsto dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2096/2005, le autorità nazionali di vigilanza stabiliscono e aggiornano almeno ogni anno il programma di controlli regolamentari di sicurezza al fine di:

a)

contemplare tutti i settori che possono potenzialmente dar adito a preoccupazioni concernenti la sicurezza, concentrando l’attenzione sui settori nei quali sono stati riscontrati dei problemi;

b)

contemplare tutte le organizzazioni e servizi che operano sotto la supervisione dell’autorità di vigilanza nazionale;

c)

garantire che i controlli siano effettuati in modo adeguato al livello di rischio rappresentato dalle attività delle organizzazioni;

d)

garantire che sia effettuato un numero sufficiente di controlli su un periodo di due anni in modo da accertare se tutte le organizzazioni interessate rispettano le norme di sicurezza applicabili in tutti i settori pertinenti del sistema funzionale;

e)

dare seguito all’attuazione delle misure correttive.

4.   Le autorità nazionali di vigilanza possono decidere di modificare il campo d’applicazione dei controlli già pianificati e prevedere controlli supplementari quando ciò risulti necessario.

5.   Le autorità nazionali di vigilanza decidono quali disposizioni, elementi, servizi, prodotti, locali e attività devono essere oggetto di controllo entro un determinato arco temporale.

6.   Le constatazioni e le mancate conformità riscontrate sono documentate. Queste ultime sono sostenute da prove e definite in riferimento alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, rispetto alle quali il controllo è stato condotto.

È redatta una relazione sul controllo effettuato, che comprende i dettagli delle mancate conformità riscontrate.

Articolo 7

Misure correttive

1.   L’autorità di vigilanza nazionale comunica le conclusioni del controllo all’organizzazione oggetto dello stesso e chiede simultaneamente che siano adottate misure correttive per rimediare alle non conformità riscontrate, fatte salve altre misure supplementari eventualmente richieste dalle norme di sicurezza applicabili.

2.   L’organizzazione oggetto del controllo stabilisce le misure correttive ritenute necessarie per correggere una mancata conformità, indicandone il calendario di attuazione.

3.   L’autorità di vigilanza nazionale valuta le misure correttive e la loro attuazione stabilite dall’organizzazione oggetto del controllo e le accetta se risulta dalla valutazione che esse sono sufficienti a rimediare alle mancate conformità riscontrate.

4.   L’organizzazione oggetto della verifica intraprende le misure correttive accettate dall’autorità di vigilanza nazionale. Queste misure correttive e il successivo processo di verifica sono portati a termine nel periodo di tempo accettato dall’autorità di vigilanza nazionale.

Articolo 8

Sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate ai sistemi funzionali

1.   All’atto di decidere se apportare al proprio sistema funzionale una modifica relativa alla sicurezza, le organizzazioni applicano esclusivamente le procedure accettate dalla rispettiva autorità di vigilanza nazionale. Nel caso di prestatori di servizi del traffico aereo e di prestatori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza, l’accettazione delle citate procedure da parte dell’autorità di vigilanza nazionale avviene nell’ambito del regolamento (CE) n. 2096/2005.

2.   Le organizzazioni notificano alla rispettiva autorità di vigilanza nazionale tutte le modifiche in materia di sicurezza che sono state programmate. Le autorità nazionali di vigilanza stabiliscono a tal fine adeguate procedure amministrative conformemente al diritto nazionale.

3.   Salvo i casi in cui si applica l’articolo 9, le organizzazioni possono dare esecuzione alle modifiche notificate in applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Procedura di revisione delle modifiche proposte

1.   L’autorità di vigilanza nazionale esamina le dimostrazioni di sicurezza relative ai nuovi sistemi funzionali o alle modifiche che un’organizzazione propone di apportare a sistemi funzionali esistenti quando:

a)

a seguito di una valutazione della gravità effettuata conformemente all’allegato II, punto 3.2.4, del regolamento (CE) n. 2096/2005, si stabilisce una classe di gravità 1 o 2 per le conseguenze potenziali degli eventi pericolosi individuati; o

b)

l’attuazione delle modifiche richiede l’introduzione di nuove norme per il settore dell’aviazione.

Se l’autorità di vigilanza nazionale stabilisce che sia necessario un esame nelle situazioni non contemplate alle lettere a) e b) essa notifica all’organizzazione la sua decisione di effettuare un esame di sicurezza della modifica notificata.

2.   L’esame è commensurato al livello di rischio rappresentato dal nuovo sistema funzionale o dalla modifica da apportare a sistemi funzionali esistenti.

L’esame:

a)

fa ricorso a procedure documentate;

b)

è sostenuto da una documentazione specificamente concepita per fornire al personale addetto alla sorveglianza della sicurezza gli orientamenti necessari per l’assolvimento delle sue funzioni;

c)

tiene conto degli obiettivi di sicurezza, delle norme di sicurezza e delle altre condizioni in materia di sicurezza connesse con la modifica prevista, che sono stati individuati:

i)

nelle dichiarazioni CE di verifica dei sistemi;

ii)

nelle dichiarazioni CE di conformità o idoneità all’uso di componenti; oppure

iii)

nella documentazione relativa alla valutazione e alla riduzione dei rischi, stabilita conformemente alle norme di sicurezza applicabili;

d)

stabilisce le condizioni di sicurezza supplementari relative all’attuazione della modifica;

e)

valuta l’accettabilità delle dimostrazioni di sicurezza presentate, tenendo conto dei seguenti aspetti:

i)

l’individuazione degli eventi pericolosi;

ii)

la coerenza dell’attribuzione in classi di gravità;

iii)

la validità degli obiettivi di sicurezza;

iv)

la validità, l’efficacia e la fattibilità delle norme di sicurezza e di qualsiasi altra condizione di sicurezza stabilita;

v)

la dimostrazione che gli obiettivi di sicurezza, le norme di sicurezza e le altre condizioni in materia di sicurezza siano rispettati in modo continuativo:

vi)

la dimostrazione che il processo utilizzato per elaborare le dimostrazioni di sicurezza risponde alle norme di sicurezza applicabili;

f)

verifica i processi applicati dalle organizzazioni per elaborare le dimostrazioni di sicurezza in relazione al nuovo sistema funzionale o alle modifiche che intendono apportare ai sistemi funzionali esistenti;

g)

stabilisce se sia necessaria una verifica della continuità della conformità;

h)

include qualsiasi attività di coordinamento con le autorità responsabili della sorveglianza della sicurezza della navigabilità aerea e delle operazioni di volo che risulti necessaria;

i)

provvede a notificare l’accettazione, eventualmente subordinata a condizioni, o il rifiuto, debitamente motivato, delle modifiche prese in esame.

3.   L’introduzione della modifica oggetto dell’esame è subordinata alla sua accettazione da parte dell’autorità di vigilanza nazionale.

Articolo 10

Organizzazioni riconosciute

1.   Quando decide di delegare a un’organizzazione riconosciuta lo svolgimento dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, l’autorità di vigilanza nazionale si assicura che i criteri applicati ai fini della selezione dell’organizzazione fra quelle riconosciute ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004 includano quanto segue:

a)

l’organizzazione riconosciuta ha già maturato esperienza in materia di valutazione della sicurezza di entità aeronautiche;

b)

l’organizzazione riconosciuta non partecipa simultaneamente alle attività interne nell’ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità;

c)

tutto il personale che partecipa alla realizzazione dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza è debitamente formato e qualificato a tal fine e soddisfa i criteri di qualificazione esposti all’articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.   L’organizzazione riconosciuta accetta la possibilità di essere sottoposta a controllo da parte dell’autorità di vigilanza nazionale o di qualsiasi altro organismo che agisce per conto di quest’ultima.

3.   Le autorità nazionali di vigilanza tengono un registro delle organizzazioni riconosciute incaricate di effettuare controlli regolamentari di sicurezza o esami di sicurezza per loro conto. I registri devono comprovare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Capacità di sorveglianza della sicurezza

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di vigilanza dispongano della capacità necessaria per garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che operano sotto la loro supervisione, comprese le risorse sufficienti per dare esecuzione alle misure definite nel presente regolamento.

2.   Le autorità nazionali di vigilanza effettuano e aggiornano, ogni due anni, una valutazione delle risorse umane necessarie all’esercizio delle loro funzioni di sorveglianza della sicurezza, basate sull’analisi dei processi previsti dal presente regolamento e sulla loro applicazione.

3.   Le autorità nazionali di vigilanza assicurano che tutte le persone che partecipano ad attività di sorveglianza della sicurezza siano competenti a svolgere le funzioni loro assegnate. A questo proposito:

a)

definiscono e documentano il tipo di istruzione, di addestramento, le conoscenze tecniche e/o operative, l’esperienza e le qualificazioni necessarie per espletare le mansioni di ciascun incarico coinvolto nelle attività di sorveglianza della sicurezza nell’ambito della loro struttura;

b)

si assicurano che le persone che partecipano alle attività di sorveglianza della sicurezza nell’ambito della loro struttura ricevano una formazione specifica;

c)

provvedono a che il personale incaricato di effettuare controlli regolamentari di sicurezza, in particolare il personale di controllo delle organizzazioni riconosciute, soddisfi i criteri di qualificazione specifici stabiliti dall’autorità di vigilanza nazionale. Tali criteri riguardano:

i)

la conoscenza e la comprensione delle prescrizioni relative ai servizi di navigazione aerea, alla gestione del flusso di traffico aereo nonché all’ATFM e all’ASM, rispetto alle quali possono essere effettuati controlli regolamentari di sicurezza;

ii)

l’utilizzo delle tecniche di valutazione;

iii)

le competenze necessarie per la gestione di un controllo;

iv)

la dimostrazione della competenza dei controllori mediante valutazione o altri mezzi accettabili.

Articolo 12

Istruzioni di sicurezza

1.   L’autorità di vigilanza nazionale pubblica istruzioni in materia di sicurezza quando ha constatato l’esistenza, nell’ambito di un sistema funzionale, di una condizione atta a compromettere la sicurezza e che richiede una reazione immediata.

2.   Le istruzioni di sicurezza sono trasmesse alle organizzazioni interessate e contengono, almeno, le informazioni seguenti:

a)

l’individuazione della condizione che potrebbe compromettere la sicurezza;

b)

l’individuazione del sistema funzionale interessato;

c)

le misure che si rendono necessarie e la loro giustificazione;

d)

il termine entro il quale gli interventi necessari sono effettuati per conformarsi alla direttiva sulla sicurezza;

e)

la data d’entrata in vigore.

3.   L’autorità di vigilanza nazionale trasmette una copia delle istruzioni di sicurezza alle altre autorità nazionali di vigilanza interessate, in particolare a quelle che partecipano alla sorveglianza della sicurezza del sistema funzionale nonché, come opportuno, alla Commissione, all’Agenzia europea della sicurezza aerea (EASA) e a Eurocontrol.

4.   L’autorità di vigilanza nazionale verifica il rispetto delle istruzioni di sicurezza applicabili.

Articolo 13

Registri della sorveglianza della sicurezza

Le autorità nazionali di vigilanza conservano e mantengono l’accesso ad appositi registri concernenti i processi attuati ai fini della sorveglianza della sicurezza, comprese le relazioni di tutti i controlli regolamentari di sicurezza e altre registrazioni nel campo della sicurezza relative ai certificati, alle designazioni, alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate, alle istruzioni di sicurezza e al ricorso a organizzazioni riconosciute.

Articolo 14

Relazioni sulla sorveglianza della sicurezza

1.   L’autorità di vigilanza nazionale redige una relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza nella quale illustra le misure adottate in applicazione del presente regolamento e contenente altresì informazioni sulle questioni seguenti:

a)

la struttura organizzativa e le procedure dell’autorità di vigilanza nazionale;

b)

lo spazio aereo posto sotto la responsabilità dello Stato membro che ha istituito o designato l’autorità di vigilanza nazionale e le organizzazioni che rientrano nell’ambito di sorveglianza di quest’ultima;

c)

le organizzazioni riconosciute incaricate di effettuare i controlli regolamentari di sicurezza;

d)

gli esistenti livelli di risorse dell’autorità;

e)

qualsiasi problema di sicurezza individuato attraverso i processi di sorveglianza della sicurezza attuati dall’autorità di vigilanza nazionale.

2.   Gli Stati membri si avvalgono delle relazioni presentate dalle autorità nazionali di vigilanza ai fini dell’elaborazione della relazione annuale da trasmettere alla Commissione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 549/2004.

3.   La relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza è messa a disposizione degli Stati membri interessati, nel caso di blocchi di spazio aereo funzionali, nonché dei programmi o delle attività condotti in applicazione di accordi internazionali al fine di monitorare o controllare l’esecuzione della sorveglianza della sicurezza dei servizi di navigazione aerea, dell’ATFM e dell’ASM.

Articolo 15

Scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza

Le autorità nazionali di vigilanza adottano disposizioni per garantire una stretta cooperazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004 e scambiano tutte le informazioni utili a garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che forniscono servizi o svolgono funzioni di dimensione transfrontaliera.

Articolo 16

Modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 2096/2005 è abrogato.

Articolo 17

Disposizione provvisoria

Gli Stati membri possono differire l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, fino al 1o novembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(4)  GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13.


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