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Document 32007R1273

    Regolamento (CE) n. 1273/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1914/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

    GU L 284 del 30.10.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2014; abrogato da 32014R0178

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1273/oj

    30.10.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 284/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1273/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 29 ottobre 2007

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1914/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 14,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dall’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione (2) emerge la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), prevede il ricorso a sistemi informatici per il rilascio e l’uso dei titoli; è opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 1914/2006 un riferimento a questa possibilità.

    (3)

    L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 914/2006 non indica con precisione i pagamenti da effettuare nel corso dell’anno. Occorre quindi modificare in tal senso tale disposizione. Analogamente è opportuno modificare l’articolo 35 dello stesso regolamento per consentire di effettuare nel corso dell’anno i pagamenti per le misure ivi contemplate.

    (4)

    Occorre precisare ulteriormente le procedure di modifica dei programmi previste all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1914/2006. A tal fine occorre precisare le regole per la presentazione delle domande di modifica dei programmi generali, per la loro approvazione da parte della Commissione, nonché i termini per la presentazione delle domande. Tenendo conto delle regole che disciplinano il bilancio, è necessario che le modifiche si applichino a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla domanda di modifica. Inoltre è opportuno distinguere tra modifiche di rilievo che richiedono l’approvazione mediante decisione della Commissione e modifiche minori da comunicare alla Commissione solo per informazione.

    (5)

    Il periodo di 90 giorni a decorrere dalla presentazione del certificato di aiuto utilizzato, concesso alle autorità competenti per il pagamento dell’aiuto a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1914/2006, è troppo lungo e comporta determinate difficoltà amministrative. Appare opportuno ridurlo a 60 giorni.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1914/2006.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1914/2006 è modificato come segue.

    1)

    L’articolo 4 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 1 è modificato come segue:

    i)

    al terzo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Le autorità competenti procedono al pagamento dell’aiuto entro sessanta giorni dalla data di presentazione del certificato di aiuto utilizzato, tranne nei seguenti casi:»;

    ii)

    è aggiunto il seguente comma:

    «I pagamenti sono effettuati nell’arco dell’anno.»;

    b)

    al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Il certificato di aiuto è compilato sulla base del modello di titolo d’importazione riprodotto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili l’articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.»;

    2)

    L’articolo 34 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 34

    Modifiche ai programmi

    1.   Le modifiche dei programmi approvati a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate fornendo in particolare le seguenti informazioni:

    a)

    i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma generale;

    b)

    gli effetti della modifica previsti;

    c)

    le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

    Tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali la Grecia presenta le domande di modifica del programma non più di una volta per anno civile e per programma entro il 30 settembre di ogni anno.

    Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, la Grecia applica le modifiche richieste a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state comunicate.

    Le modifiche possono essere applicate prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata alla Grecia entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa comunitaria.

    Se la modifica comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa la Grecia e la modifica stessa non si applica fino a quando la Commissione riceve una modifica che possa essere dichiarata conforme.

    2.   In deroga al paragrafo 1, per le modifiche che seguono la Commissione valuta le proposte della Grecia e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006:

    a)

    l’inserimento nel programma generale di nuove misure o nuovi regimi di aiuto; e

    b)

    l’aumento del livello unitario di sostegno già approvato, per ogni misura o regime di aiuto esistenti, di oltre il 50 % dell’importo applicabile al momento in cui è stata presentata la domanda di modifica.

    3.   La Grecia è autorizzata a procedere alle modifiche seguenti, preventivamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:

    a)

    per quanto riguarda il bilancio preventivo di approvvigionamento, le modifiche delle quantità di prodotti che rientrano nel regime di approvvigionamento e di conseguenza l’importo globale dell’aiuto assegnato a favore di ciascuna gamma di prodotti; e

    b)

    nel caso del sostegno a favore della produzione locale, adattamenti non superiori al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura.

    Tali modifiche non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse possono essere attuate non più di una volta all’anno, salvo in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, o in caso di modifica dei quantitativi dei prodotti che rientrano nei regimi di approvvigionamento o di modifica della nomenclatura statistica e dei codici della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4).

    3)

    All’articolo 35, secondo comma, è aggiunta la seguente frase:

    «I pagamenti destinati a finanziare studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e misure di assistenza tecnica sono effettuati nell’arco dell’anno.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64.

    (3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

    (4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1


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