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Document 32007R1267
Commission Regulation (EC) No 1267/2007 of 26 October 2007 on special conditions for the granting of private storage aid for pigmeat
Regolamento (CE) n. 1267/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007 , recante condizioni particolari per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine
Regolamento (CE) n. 1267/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007 , recante condizioni particolari per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine
GU L 283 del 27.10.2007, pp. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
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27.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/53 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1267/2007 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2007
recante condizioni particolari per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nel settore delle carni suine possono essere decise misure di intervento se il prezzo medio dei suini macellati, rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità, si colloca ad un livello inferiore al 103 % del prezzo di base ed ha probabilità di mantenervisi. |
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(2) |
I prezzi di mercato sono scesi sotto tale livello e, tenuto conto delle tendenze stagionali e cicliche, questa situazione potrebbe persistere. |
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(3) |
È necessario adottare misure di intervento. Dette misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all’ammasso privato, a norma del regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all’ammasso privato di carni suine (2). |
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(4) |
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine (3), la Commissione può decidere di ridurre o prorogare la durata contrattuale dell’ammasso. Occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per un determinato periodo di ammasso, gli importi di eventuali supplementi o detrazioni nel caso in cui la Commissione prenda una decisione in tal senso. |
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(5) |
Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare dei quantitativi minimi. |
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(6) |
Occorre fissare l’importo della cauzione ad un livello tale da garantire che gli assuntori adempiano ai loro obblighi contrattuali. |
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(7) |
Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 29 ottobre 2007 possono essere presentate domande di aiuto all’ammasso privato a norma del regolamento (CEE) n. 3444/90. L’elenco dei prodotti ammessi a beneficiare dell’aiuto e i relativi importi sono fissati nell’allegato.
2. Se la Commissione proroga o riduce la durata dell’ammasso, l’importo dell’aiuto è adeguato di conseguenza. I supplementi e le detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell’allegato, nelle colonne 6 e 7.
Articolo 2
I quantitativi minimi per contratto e per prodotto sono:
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a) |
10 tonnellate per i prodotti disossati; |
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b) |
15 tonnellate per gli altri prodotti. |
Articolo 3
La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell’allegato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
ALLEGATO
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(EUR/t) |
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Codice NC |
Prodotti per i quali sono concessi aiuti |
Importi degli aiuti per un periodo di ammasso di |
Supplementi o detrazioni |
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3 mesi |
4 mesi |
5 mesi |
per mese |
per giorno |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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ex 0203 |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate |
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ex 0203 11 10 |
Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, diaframma e midollo spinale (1) |
278 |
315 |
352 |
37 |
1,24 |
|
ex 0203 12 11 |
Prosciutti |
337 |
379 |
421 |
42 |
1,41 |
|
ex 0203 12 19 |
Spalle |
337 |
379 |
421 |
42 |
1,41 |
|
ex 0203 19 11 |
Parti anteriori |
337 |
379 |
421 |
42 |
1,41 |
|
ex 0203 19 13 |
Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2) (3) |
337 |
379 |
421 |
42 |
1,41 |
|
ex 0203 19 15 |
Pancette, tali quali o in taglio rettangolare |
164 |
197 |
230 |
33 |
1,09 |
|
ex 0203 19 55 |
Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole |
164 |
197 |
230 |
33 |
1,09 |
|
ex 0203 19 55 |
Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (2) (3) |
337 |
379 |
421 |
42 |
1,41 |
|
ex 0203 19 55 |
Tagli corrispondenti a «middles» (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (4) |
255 |
290 |
325 |
35 |
1,17 |
(1) Possono inoltre beneficiare dell’aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.
(2) Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.
(3) La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.
(4) La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20 .