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Document 32007R1267

Regolamento (CE) n. 1267/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007 , recante condizioni particolari per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine

GU L 283 del 27.10.2007, pp. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1267/oj

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/53


REGOLAMENTO (CE) N. 1267/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

recante condizioni particolari per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nel settore delle carni suine possono essere decise misure di intervento se il prezzo medio dei suini macellati, rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità, si colloca ad un livello inferiore al 103 % del prezzo di base ed ha probabilità di mantenervisi.

(2)

I prezzi di mercato sono scesi sotto tale livello e, tenuto conto delle tendenze stagionali e cicliche, questa situazione potrebbe persistere.

(3)

È necessario adottare misure di intervento. Dette misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all’ammasso privato, a norma del regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all’ammasso privato di carni suine (2).

(4)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine (3), la Commissione può decidere di ridurre o prorogare la durata contrattuale dell’ammasso. Occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per un determinato periodo di ammasso, gli importi di eventuali supplementi o detrazioni nel caso in cui la Commissione prenda una decisione in tal senso.

(5)

Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare dei quantitativi minimi.

(6)

Occorre fissare l’importo della cauzione ad un livello tale da garantire che gli assuntori adempiano ai loro obblighi contrattuali.

(7)

Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 29 ottobre 2007 possono essere presentate domande di aiuto all’ammasso privato a norma del regolamento (CEE) n. 3444/90. L’elenco dei prodotti ammessi a beneficiare dell’aiuto e i relativi importi sono fissati nell’allegato.

2.   Se la Commissione proroga o riduce la durata dell’ammasso, l’importo dell’aiuto è adeguato di conseguenza. I supplementi e le detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell’allegato, nelle colonne 6 e 7.

Articolo 2

I quantitativi minimi per contratto e per prodotto sono:

a)

10 tonnellate per i prodotti disossati;

b)

15 tonnellate per gli altri prodotti.

Articolo 3

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell’allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)   GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(3)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 19.


ALLEGATO

(EUR/t)

Codice NC

Prodotti per i quali sono concessi aiuti

Importi degli aiuti per un periodo di ammasso di

Supplementi o detrazioni

3 mesi

4 mesi

5 mesi

per mese

per giorno

1

2

3

4

5

6

7

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate

 

 

 

 

 

ex 0203 11 10

Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, diaframma e midollo spinale (1)

278

315

352

37

1,24

ex 0203 12 11

Prosciutti

337

379

421

42

1,41

ex 0203 12 19

Spalle

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 11

Parti anteriori

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 13

Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2)  (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 15

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (2)  (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 55

Tagli corrispondenti a «middles» (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (4)

255

290

325

35

1,17


(1)  Possono inoltre beneficiare dell’aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2)  Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

(3)  La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

(4)  La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20 .


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