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Document 32007R1257
Commission Regulation (EC) No 1257/2007 of 25 October 2007 on the issue of licences for importing rice under the tariff quotas opened for the October 2007 subperiod by Regulation (EC) No 327/98
Regolamento (CE) n. 1257/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007 , relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2007 dal regolamento (CE) n. 327/98
Regolamento (CE) n. 1257/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007 , relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2007 dal regolamento (CE) n. 327/98
GU L 282 del 26.10.2007, p. 32–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2007
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2007 dal regolamento (CE) n. 327/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento. |
(2) |
Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130 del sottoperiodo precedente. Il mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti recanti i numeri 09.4148 e 09.4168, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 327/98, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente. |
(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138-09.4148, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione. |
(4) |
Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento (CE) n. 327/98 nel corso dell'anno 2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso di cui ai contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138-09.4148, contemplati dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. La percentuale finale di utilizzazione, nel corso dell'anno 2007, di ciascun contingente contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98 figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(3) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2007 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 e percentuali di utilizzazione per l'anno 2007:
a) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:
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b) |
Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:
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c) |
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:
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d) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:
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e) |
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:
|
(1) Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.