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Document 32007R1247

    Regolamento (CE) n. 1247/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1947/2005 per quanto riguarda gli aiuti nazionali concessi dalla Finlandia per sementi e sementi di cereali

    GU L 282 del 26.10.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1247/oj

    26.10.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 282/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1247/2007 DEL CONSIGLIO

    del 22 ottobre 2007

    che modifica il regolamento (CE) n. 1947/2005 per quanto riguarda gli aiuti nazionali concessi dalla Finlandia per sementi e sementi di cereali

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio (1), la Finlandia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, può concedere aiuti per alcuni quantitativi di sementi e di sementi di cereali prodotti in tale paese a motivo delle sue condizioni climatiche specifiche.

    (2)

    Sulla base delle informazioni comunicatele dalla Finlandia, la Commissione ha trasmesso una relazione al Consiglio a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1947/2005. Detta relazione mostra che i produttori di sementi e di sementi di cereali in Finlandia possono accedere ad altri regimi di sostegno e possono beneficiare in tale contesto di aiuti che compensano gli agricoltori finlandesi per le condizioni climatiche in cui operano.

    (3)

    Dalla relazione risulta altresì che il volume della produzione di sementi di cereali in Finlandia ha registrato una tendenza all’aumento e che i quantitativi di sementi di cereali importati sono modesti rispetto alla produzione interna del paese. La relazione mostra poi che quando è diminuita la produzione interna di sementi sono aumentate le importazioni e viceversa, il che permette di concludere che è possibile sostituire sementi nazionali con sementi importate e che gli aiuti nazionali finlandesi possono distorcere la concorrenza con i prodotti importati.

    (4)

    La moltiplicazione delle sementi di fleolo in Finlandia avviene a condizioni quasi ottimali e relativamente competitive. Conservare l’accoppiamento degli aiuti alla produzione di fleolo consentirà senza dubbio di mantenere ad un livello elevato la produzione di sementi di fleolo in Finlandia. Occorre pertanto sopprimere gli aiuti nazionali per la produzione di sementi di fleolo.

    (5)

    Per i motivi sopra esposti e ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno porre fine alla possibilità data alla Finlandia di concedere aiuti nazionali nel settore delle sementi e delle sementi di cereali. Tuttavia, per permettere agli agricoltori finlandesi di prepararsi alla nuova situazione creata dalla soppressione degli aiuti nazionali, è opportuno concedere aiuti nel settore della produzione di sementi e di sementi di cereali, ad eccezione delle sementi di fleolo, per un ultimo periodo transitorio, al termine del quale essi saranno soppressi.

    (6)

    Ai fini di un esame intermedio del regime di aiuti nazionali, è opportuno prevedere che la Finlandia fornisca una relazione dettagliata sui risultati degli aiuti nazionali concessi.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1947/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1947/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Tuttavia la Finlandia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, può concedere aiuti fino al raccolto 2010 compreso per alcuni quantitativi di sementi, ad eccezione delle sementi di fleolo (Phleum pratense L.), e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti in questo solo Stato membro.

    Entro il 31 dicembre 2008 la Finlandia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati degli aiuti autorizzati.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. SILVA


    (1)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3.


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