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Document 32007R1245

Regolamento (CE) n. 1245/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 per quanto riguarda l’uso di pepsina liquida per rilevare Trichinella spp. nelle carni (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 281 del 25.10.2007, pp. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2015; abrogato da 32015R1375

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1245/oj

25.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1245/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2007

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 per quanto riguarda l’uso di pepsina liquida per rilevare Trichinella spp. nelle carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 18, paragrafi 9 e 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni (2) stabilisce metodi di rilevamento di Trichinella spp. nei campioni prelevati da carcasse. Il metodo di riferimento di cui all’allegato I del suddetto regolamento prevede che per il rilevamento di larve di Trichinella spp. nei campioni di carne vengano aggiunti 10 ± 0,2 g di pepsina al campione.

(2)

In alcune pubblicazioni scientifiche (3) si riporta che la pepsina in polvere può causare reazioni allergiche in talune persone sensibili.

(3)

Le ricerche effettuate dal laboratorio comune di riferimento per i parassiti indicano che la sensibilità del metodo di riferimento per l’individuazione di Trichinella spp. non è alterata qualora venga utilizzata pepsina liquida anziché pepsina in polvere, seguendo le indicazioni del fabbricante. Il ricorso a tale alternativa risulta pertanto opportuno sia per il metodo di riferimento che per il metodo equivalente di individuazione di Trichinella spp. nelle carni.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 va quindi modificato di conseguenza.

(5)

I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 è modificato come segue:

1)

il capitolo I è modificato come segue:

a)

al punto 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p)

Pepsina, concentrazione: 1:10 000 NF (US National Formulary) corrispondente a 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) corrispondente a 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), oppure pepsina liquida stabilizzata con 660 EP (European Pharmacopoeia) unità/ml minimo;»

b)

al punto 3.I, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Si aggiungono 10 ± 0,2 g di pepsina oppure 30 ± 0,5 ml di pepsina liquida.»;

2)

il capitolo II è modificato come segue:

a)

al punto A.1, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q)

Pepsina, concentrazione: 1:10 000 NF (US National Formulary) corrispondente a 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) corrispondente a 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), oppure pepsina liquida stabilizzata con 660 EP (European Pharmacopoeia) unità/ml minimo;»

b)

al punto A.3.II., lettera a), il punto v) è sostituito dal seguente:

«v)

Si aggiungono infine 6 g di pepsina o 18 ml di pepsina liquida. Rispettare rigorosamente l’ordine per evitare la decomposizione della pepsina.»;

c)

al punto C.3.I, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

Si aggiungono infine 7 g di pepsina o 21 ml di pepsina liquida. Rispettare rigorosamente l’ordine per evitare la decomposizione della pepsina.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1665/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 46).

(3)  J Investig Allergol Clin Immunol (2006) 16, 136-137.


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