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Document 32007R1238
Commission Regulation (EC) No 1238/2007 of 23 October 2007 on laying down rules on the qualifications of the members of the Board of Appeal of the European Chemicals Agency
Regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007 , che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche
Regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007 , che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche
GU L 280 del 24.10.2007, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
24.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1238/2007 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2007
che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), ,in particolare l’articolo 76, paragrafo 1, lettera h), e l’articolo 89,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 conferisce all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l’Agenzia») il potere di prendere decisioni individuali riguardanti la registrazione delle sostanze chimiche ed istituisce una commissione di ricorso innanzi alla quale è possibile impugnare tali decisioni. |
(2) |
L’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1907/2006 autorizza la Commissione ad adottare norme dettagliate riguardanti le qualifiche richieste per essere membro della commissione di ricorso. |
(3) |
La commissione di ricorso dovrebbe essere presieduta da una persona notoriamente esperta in diritto comunitario. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Qualifiche dei membri
1. La commissione di ricorso è composta da membri qualificati dal punto di vista tecnico e giuridico. Il presidente è qualificato dal punto di vista giuridico.
2. I membri qualificati dal punto di vista tecnico ed i loro sostituti sono titolari di un diploma universitario o di una qualifica equivalente ed hanno un’effettiva esperienza professionale in materia di valutazione dei rischi, valutazione dell’esposizione o gestione dei rischi, relativamente agli effetti delle sostanze chimiche sulla salute umana o sull’ambiente, oppure in materie connesse.
3. I membri qualificati dal punto di vista giuridico ed i loro sostituti sono titolari di un diploma universitario in diritto e sono notoriamente esperti di diritto comunitario.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2007.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.