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Document 32007R1231
Commission Regulation (EC) No 1231/2007 of 19 October 2007 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 1231/2007 della Commissione, del 19 ottobre 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 1231/2007 della Commissione, del 19 ottobre 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 279 del 23.10.2007, p. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
23.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1231/2007 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8516 79 70 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 2(a), 3(b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, nonché dal testo dei codici 8516, 8516 79 e 8516 79 70. Le apparecchiature meccaniche e i dispositivi elettronici conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale. L’articolo non può pertanto essere classificato nella voce 4421 come altri lavori di legno. L’articolo non consente alcun trattamento medico e dunque non può essere classificato alla voce 9018 come un strumento o apparecchio medico. La classificazione nella voce 9406 è esclusa perché l’articolo non costituisce una costruzione prefabbricata indipendente completa o incompleta. Dato che il radiatore ad infrarossi in ceramica, che svolge la funzione principale del prodotto, è un apparecchio elettrotermico con una funzione specificata in un’altra voce del capitolo 85 (voce 8516), è esclusa la classificazione nella voce 8543. Poiché il radiatore ad infrarossi in ceramica è principalmente destinato a riscaldare i corpi e non solamente l’aria della cabina, il prodotto è escluso dalla sottovoce 8516 29 relativa agli apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali. Di conseguenza, deve essere classificato nella sottovoce 8516 79. |
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8521 90 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5(E) al capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00. Dato che l’apparecchio esegue una funzione specifica, ossia la videoregistrazione da videocamera, è esclusa la classificazione come unità di memoria alla sottovoce 8471 70 [cfr. la nota 5(E) al capitolo 84]. Dato che l’apparecchio è specificato alla voce 8521 (apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione), è esclusa la classificazione come macchine per l’inserimento di informazioni su supporto alla voce 8471 (sottovoce 8471 90). Dato che l’apparecchio ha una funzione specificata altrove nel capitolo 85 (voce 8521), è esclusa la classificazione alla voce 8543. |
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8525 80 30 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 30. La fotocamera non può essere classificata nelle sottovoci 8525 80 11 o 8525 80 19 come telecamera, perché è in grado di registrare immagini fisse e filmati. Il prodotto può catturare e salvare un numero significativo di immagini fisse di alta qualità. Tuttavia, il prodotto può catturare e salvare filmati con una risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel e non permette di utilizzare lo zoom durante la registrazione (cfr. le note esplicative della NC della sottovoce 8525 80 30). Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, la funzione principale del prodotto è quella di catturare e salvare immagini fisse, e, pertanto, l’apparecchio deve essere classificato come fotocamera digitale della sottovoce 8525 80 30. |
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8525 80 30 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 30. La fotocamera non può essere classificata alle sottovoci 8525 80 11 o 8525 80 19 come telecamera, perché è in grado di registrare immagini fisse e filmati. Il prodotto può catturare e salvare immagini fisse di alta qualità. Anche se il prodotto assomiglia a una videocamera, permette di utilizzare lo zoom durante la registrazione di filmati e può registrare un filmato della durata massima di 42 minuti utilizzando una risoluzione di 640 × 480 pixel, la registrazione di filmati rimane una funzione secondaria, dal momento che il prodotto può solo catturare e salvare filmati con una risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel (cfr note esplicative della NC della sottovoce 8525 80 30). Ai sensi della nota 3 della sezione XVI la funzione principale del prodotto è quella di catturare e salvare immagini fisse e pertanto, l’apparecchio deve essere classificato come fotocamera digitale della sottovoce 8525 80 30. |
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8525 80 91 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 91. La fotocamera non può essere classificata alle sottovoci 8525 80 11 o 8525 80 19 come telecamera, perché è in grado di registrare immagini fisse e filmati. Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, la funzione principale dell’apparecchio è quella di catturare e registrare immagini video poiché può registrare dei filmati con una qualità superiore a 800 × 600 pixel per circa 42 minuti con una risoluzione di 1 280 × 720 pixel, a 30 inquadrature per secondo. Inoltre l’apparecchio è dotato di uno zoom ottico che può essere utilizzato durante la registrazione di un filmato (cfr. le note esplicative della NC, sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99). Il prodotto, permettendo unicamente la registrazione del suono e delle immagini dalla telecamera, è classificato come videocamera alla voce 8525 80 91. |
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8526 91 20 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3(c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8526, 8526 91 e 8526 91 20. Il dispositivo è composto da due componenti: una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, che rientra nella voce 8471 e un ricevitore GPS, che rientra nella voce 8526. Non possono essere considerate funzione principale né quella di elaborazione dell’informazione, né quella di ricezione di segnali GPS. In applicazione della regola generale interpretativa 3(c), il dispositivo rientra pertanto nella voce 8526. |
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8701 90 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6, per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici 8701, 8701 90 e 8701 90 90. Il veicolo non rientra nella voce 8709 in quanto non è né progettato per, né destinato al, trasporto delle merci stesse e non è suscettibile di essere utilizzato nelle stazioni ferroviarie. Nella causa C 495/03 (1) la Corte di giustizia europea ha sentenziato che questo tipo di veicolo rientra nella voce 8701. Non può essere classificato come trattore stradale per semirimorchi nella voce 8701 20, in quanto non è né progettato per, né destinato a, essere condotto su strada a causa della sua costruzione e della velocità massima di cui è capace. Il veicolo, pertanto, deve essere classificato come trattore nella voce NC 8701 90 90. |
(1) [2005] ECR I-8151.