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Document 32007R1201
Commission Regulation (EC) No 1201/2007 of 15 October 2007 entering a designation in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Coliflor de Calahorra (PGI))
Regolamento (CE) n. 1201/2007 della Commissione, del 15 ottobre 2007 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coliflor de Calahorra (IGP)]
Regolamento (CE) n. 1201/2007 della Commissione, del 15 ottobre 2007 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coliflor de Calahorra (IGP)]
GU L 271 del 16.10.2007, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
16.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2007
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coliflor de Calahorra (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Coliflor de Calahorra» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione è stata notificata una dichiarazione d’opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché la dichiarazione d’opposizione è stata successivamente ritirata, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU C 148 del 24.6.2006, pag. 21.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato
Classe 1.6. |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
SPAGNA
Coliflor de Calahorra (IGP)