This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007R1156
Commission Regulation (EC) No 1156/2007 of 3 October 2007 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Münchener Bier (PGI))
Regolamento (CE) n. 1156/2007 della Commissione, del 3 ottobre 2007 , recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Münchener Bier (IGP)]
Regolamento (CE) n. 1156/2007 della Commissione, del 3 ottobre 2007 , recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Münchener Bier (IGP)]
GU L 258 del 4.10.2007, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
4.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1156/2007 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2007
recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Münchener Bier (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Münchener Bier», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
(2) |
Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), secondo quanto disposto all'articolo 6 del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54).
(3) GU C 316 del 22.12.2006, pag. 2.
ALLEGATO
Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:
Classe 2.1. |
Birre |
GERMANIA
Münchener Bier (IGP)