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Document 32007R1153
Council Regulation (EC) No 1153/2007 of 26 September 2007 amending Regulation (EC) No 2597/97 laying down additional rules on the common organisation of the market in milk and milk products for drinking milk
Regolamento (CE) n. 1153/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare
Regolamento (CE) n. 1153/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare
GU L 258 del 4.10.2007, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234
4.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2007 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio (2) definisce i prodotti che sono considerati come latte alimentare, con particolare riguardo al tenore di materia grassa. |
(2) |
Per agevolare la transizione dalle normative nazionali in vigore prima dell’adesione alla normativa comunitaria, in occasione delle recenti adesioni sono state adottate diverse deroghe temporanee. |
(3) |
In considerazione delle abitudini di consumo differenti nei vari Stati membri e della scadenza delle deroghe, sembra opportuno autorizzare la commercializzazione, come latte alimentare, di prodotti aventi un tenore di materia grassa diverso da quelli delle tre categorie esistenti. |
(4) |
Tuttavia, per motivi di chiarezza nei confronti dei consumatori, questo tipo di latte non dovrebbe essere commercializzato con una delle denominazioni esistenti (latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato) e la percentuale di materia grassa in esso contenuta dovrebbe essere chiaramente indicata sulla confezione. |
(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2597/97, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2597/97 è aggiunto il comma seguente:
«Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), è considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato con una cifra decimale sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura “… % di materia grassa”. Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) Parere del 5 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1602/1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).