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Document 32007R1142

Regolamento (CE) n. 1142/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007 , riguardante l’autorizzazione di un nuovo impiego della 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 256 del 2.10.2007, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2020; abrogato da 32020R0172

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1142/oj

2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1142/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2007

riguardante l’autorizzazione di un nuovo impiego della 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato enzimatico 3-fitasi (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G e Natuphos 10 000 L) prodotto dall’Aspergillus niger (CBS 101 672) per galline ovaiole e tacchini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego di tale preparato enzimatico è stato autorizzato per suinetti svezzati, suini da ingrasso e polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione (2).

(5)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 17 aprile 2007 che il preparato enzimatico 3-fitasi (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G e Natuphos 10 000 L) prodotto dall’Aspergillus niger (CBS 101 672) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (3). Essa ha inoltre concluso che il preparato non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il suddetto parere l’impiego del preparato non ha effetti dannosi per queste ulteriori categorie di animali. Nel suo parere l’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere viene inoltre verificata la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 73 del 13.3.2007, pag. 4.

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del preparato enzimatico di Natuphos (3-fitasi) prodotto dall’Aspergillus niger per galline ovaiole e tacchini da ingrasso. Adottato il 17 aprile 2007. The EFSA Journal (2007) 472, pagg. 1-4.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-fitasi EC 3.1.3.8

(Natuphos 5 000 Natuphos 5 000 G Natuphos 5 000 L Natuphos 10 000 G Natuphos 10 000 L)

 

Composizione dell’additivo:

3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672) con un’attività minima di:

forma solida: 5 000 FTU (1)/g

forma liquida: 5 000 FTU/ml

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Metodo analitico (2)

Metodo colorimetrico di misurazione del fosfato inorganico rilasciato dall’enzima dal substrato di fitato

Galline ovaiole

250 FTU

 

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 300-400 FTU

3.

Per l’impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina

22.10.2017

Tacchini da ingrasso

 

250 FTU

 

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele, indicare il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 500 FTU

3.

Per l’impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina


(1)  1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico, al minuto, a partire dal fitato di sodio con pH 5,5 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


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