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Document 32007R1140
Commission Regulation (EC) No 1140/2007 of 1 October 2007 concerning the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1140/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007 , relativo all’autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato negli alimenti per animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1140/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007 , relativo all’autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato negli alimenti per animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 256 del 2.10.2007, pp. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
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2.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2007 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2007
relativo all’autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato negli alimenti per animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3 e l’articolo 9 E, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (2), in particolare l’articolo 25,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale. |
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(2) |
L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate a norma della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda di autorizzazione di un nuovo impiego dell’additivo di cui all’allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Le osservazioni iniziali su tale domanda, in conformità all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve pertanto continuare ad essere trattata a norma dell’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE. |
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(5) |
L’impiego dei preparati enzimatici endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolisina prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) è stato autorizzato a tempo indeterminato per polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione (3). |
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(6) |
Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una domanda di autorizzazione di tale preparato per quattro anni per le galline ovaiole. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso il suo parere su tale impiego il 18 aprile 2007. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per il rilascio dell’autorizzazione. Di conseguenza, può essere autorizzato per quattro anni l’impiego del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. |
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(7) |
La valutazione di questa domanda dimostra la necessità di talune procedure per proteggere i lavoratori dall’esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l’applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4). |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È autorizzato l’impiego provvisorio per quattro anni, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(3) GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3.
(4) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).
ALLEGATO
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Numero CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di alimento per animali completo |
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Enzimi |
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53 |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 Bacillolisina EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolisina prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) avente un’attività minima di:
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Galline ovaiole |
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Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 587 Endo-1,4-beta-glucanasi: 1 000 U Alfa-amilasi: 100 U Bacillolisina: 112 U Endo-1,4-betaxilanasi: 5 000 U |
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22 ottobre 2011 |
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(1) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano di orzo, con pH 7,5 e a 30 °C.
(2) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dalla carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C.
(3) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di glucosio al minuto a partire da un polimero amilaceo reticolato, con pH 7,5 e a 37 °C.
(4) 1 U è la quantità di enzima che rende 1 microgrammo di substrato di azocaseina solubile al minuto, con pH 7,5 e a 37 °C.
(5) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.