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Document 32007R0982

    Regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007 , recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pimentón de la Vera (DOP) — Karlovarský suchar (IGP) — Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)]

    GU L 217 del 22.8.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/982/oj

    22.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 217/22


    REGOLAMENTO (CE) N. 982/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 21 agosto 2007

    recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pimentón de la Vera (DOP) — Karlovarský suchar (IGP) — Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)]

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pimentón de la Vera» presentata dalla Spagna, la domanda di registrazione della denominazione «Karlovarský suchar» presentata dalla Repubblica ceca e la domanda di registrazione della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» presentata dall’Italia sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

    (2)

    Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le suddette denominazioni devono essere registrate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento sono registrate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU C 287 del 24.11.2006, pag. 2 (Pimentón de la Vera); GU C 290 del 29.11.2006, pag. 20 (Karlovarský suchar); GU C 291 del 30.11.2006, pag. 10 (Riso di Baraggia Biellese e Vercellese).


    ALLEGATO

    1.   Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

    Classe 1.6. —   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    ITALIA

    Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)

    Classe 1.8. —   Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)

    SPAGNA

    Pimentón de la Vera (DOP)

    2.   Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento

    Classe 2.4. —   Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

    REPUBBLICA CECA

    Karlovarský suchar (IGP)


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