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Document 32007R0976

    Regolamento (CE) n. 976/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007 , che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, gli importi dell’aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche e dell’aiuto al reimpianto dei vigneti colpiti dalla fillossera

    GU L 217 del 22.8.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/976/oj

    22.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 217/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 976/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 21 agosto 2007

    che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, gli importi dell’aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche e dell’aiuto al reimpianto dei vigneti colpiti dalla fillossera

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 definisce i criteri per la fissazione dell’aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e di uve secche di Corinto.

    (2)

    L’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento prevede la possibilità di differenziare l’importo dell’aiuto in funzione delle varietà di uve, nonché di altri fattori che possono influire sulle rese. Nel caso delle sultanine, occorre pertanto prevedere una differenziazione supplementare tra le superfici colpite dalla fillossera e le altre.

    (3)

    Nella campagna di commercializzazione 2006/2007, la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all’aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (2).

    (4)

    Occorre fissare l’importo dell’aiuto alla coltura delle suddette uve per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

    (5)

    Occorre inoltre fissare l’importo dell’aiuto da concedere ai produttori che reimpiantano i loro vigneti per combattere la fillossera alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l’aiuto alla coltura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

    a)

    2 603 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve della varietà sultanina colpite dalla fillossera o reimpiantate da meno di cinque anni;

    b)

    3 569 EUR/ettaro per le altre superfici coltivate a uve della varietà sultanina;

    c)

    3 391 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve secche di Corinto;

    d)

    969 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve della varietà Moscatel.

    2.   Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l’aiuto al reimpianto di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 3 917 EUR/ettaro.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).

    (2)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/2001 (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 14).


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