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Document 32007R0937
Commission Regulation (EC) No 937/2007 of 6 August 2007 amending Regulation (EC) No 1539/2006 adopting a plan allocating resources to the Member States to be charged against 2007 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community, and derogating from Regulation (EEC) No 3149/92
Regolamento (CE) n. 937/2007 della Commissione, del 6 agosto 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, e recante deroga al regolamento (CEE) n. 3149/92
Regolamento (CE) n. 937/2007 della Commissione, del 6 agosto 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, e recante deroga al regolamento (CEE) n. 3149/92
GU L 206 del 7.8.2007, pp. 5–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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7.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 937/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, e recante deroga al regolamento (CEE) n. 3149/92
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (2), la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1539/2006 (3), ha adottato il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento. |
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(2) |
L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3149/92 impone una revisione del piano annuale se le modifiche nel corso dell'esecuzione del medesimo da parte degli Stati membri riguardano almeno il 5 % dei quantitativi o dei valori previsti per prodotto nel piano comunitario. |
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(3) |
Il sottoutilizzo di burro notificato alla Commissione riguarda oltre il 5 % del valore del quantitativo totale di burro previsto nel piano annuale per il 2007. Inoltre, alcuni quantitativi di cereali e di zucchero non sono più necessari per il piano del 2007. |
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(4) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3149/92, le risorse resesi disponibili devono essere attribuite ad altri Stati membri in funzione delle loro richieste. |
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(5) |
Nel corso delle operazioni di ritiro del riso detenuto nelle scorte d'intervento greche è emerso che i quantitativi disponibili non erano sufficienti a garantire la piena esecuzione del piano annuale in Grecia. Occorre pertanto adeguare l'attribuzione dei prodotti d'intervento o degli stanziamenti per l'acquisto sul mercato di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte d'intervento. |
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(6) |
L'articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92, fissa i termini per le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento. Dal momento che la modifica del piano assegna alla Polonia un quantitativo supplementare di 203 tonnellate di cereali e di 3 224 tonnellate di zucchero e alla Slovenia un quantitativo supplementare di 1 000 tonnellate di cereali da ritirare dalle scorte d'intervento, è opportuno prevedere una deroga a tali termini per quanto riguarda i suddetti quantitativi. |
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(7) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1539/2006. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1539/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92, i termini fissati al primo comma e nella prima e nella quarta frase del secondo comma di detto articolo non si applicano per i quantitativi supplementari di 1 203 tonnellate di cereali e di 3 224 tonnellate di zucchero assegnati a norma dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).
(2) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 758/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 47).
(3) GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 306/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 22).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1539/2006 sono modificati come segue.
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1) |
L'allegato I è modificato come segue:
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2) |
nell'allegato II, la tabella che figura alla lettera a) è sostituita dalla seguente:
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3) |
l'allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell'ambito del piano per il 2007
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