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Document 32007R0933

Regolamento (CE) n. 933/2007 della Commissione, del 3 agosto 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

GU L 204 del 4.8.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/933/oj

4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/5


REGOLAMENTO (CE) N. 933/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 17 luglio 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 400/2007 (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 98).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

La voce «Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Data di nascita: (a) 6.4.1961; (b) 4.6.1961. Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda. Altre informazioni: stabilito in Germania.» è sostituita dal seguente:

«Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Data di nascita: (a) 6.4.1961, (b) 4.6.1961. Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda. Altre informazioni: (a) passaporto ruandese scaduto il 10 settembre 2004; (b) risiede a Neuffen, Germania.»


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