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Document 32007R0925
Council Regulation (EC) No 925/2007 of 23 July 2007 amending Regulation (EC) No 397/2004 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of cotton-type bed linen originating in Pakistan
Regolamento (CE) n. 925/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan
Regolamento (CE) n. 925/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan
GU L 202 del 3.8.2007, pp. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2009
|
3.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 925/2007 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),
visto l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (2),
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 397/2004, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan, classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (codice Taric 6302 31 00 90) ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90 19). A tutte le società che esportano il prodotto in esame nella Comunità è stato imposto, a livello nazionale, un dazio antidumping del 13,1 %. |
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(2) |
Nel maggio 2006, in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d'ufficio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 397/2004 con il regolamento (CE) n. 695/2006 e ha istituito nuove aliquote di dazio comprese tra lo 0 % e l'8,5 %. Dato l'ampio numero dei produttori esportatori che hanno collaborato, è stato selezionato un campione. |
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(3) |
Alle società comprese nel campione nel corso dell'inchiesta di riesame sono state attribuite aliquote di dazio individuali, mentre alle altre società non incluse nel campione ma che avevano collaborato è stato attribuito il dazio medio ponderato del 5,8 %. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata applicata un'aliquota del dazio dell'8,5 %. |
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(4) |
A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, i produttori esportatori pachistani che soddisfano le tre condizioni stabilite in tale articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento delle società non inserite nel campione che hanno collaborato (trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori). |
B. RICHIESTE DEI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
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(5) |
Diciotto società pachistane hanno chiesto di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. |
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(6) |
È stato effettuato un esame volto a determinare se le società richiedenti ottemperano alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004. Per ogni richiedente si è verificato che:
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(7) |
A tutti i richiedenti è stato inviato un questionario ed è stato chiesto di presentare elementi di prova che dimostrino il rispetto delle tre condizioni di cui sopra. |
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(8) |
Ai produttori esportatori che soddisfano le tre condizioni può essere concessa, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, l'aliquota di dazio del 5,8 % accordata alle società non incluse nel campione che hanno collaborato. |
C. RISULTATI
Società che hanno presentato risposte incomplete
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(9) |
Otto società pachistane che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi esportatori non hanno risposto al questionario iniziale. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, la loro richiesta non è stata accolta. Tali società sono state informate del fatto che la loro richiesta non sarebbe stata ulteriormente esaminata e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. |
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(10) |
Tre società pachistane che non hanno risposto interamente al questionario non hanno risposto alle richieste di ulteriori chiarimenti. Non è stato pertanto possibile analizzare le risposte di tali società, né verificare se queste ultime soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004. Di conseguenza, le loro richieste non sono state accolte. Tali società sono state informate del fatto che la loro richiesta non sarebbe stata ulteriormente esaminata e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. |
Società che hanno presentato risposte complete
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(11) |
Per quattro produttori esportatori pachistani, l'esame delle informazioni presentate ha mostrato che gli elementi di prova forniti erano sufficienti a dimostrare il rispetto delle tre condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004. A questi quattro produttori esportatori può quindi essere concessa, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento citato, l'aliquota di dazio accordata alle società non incluse nel campione che hanno collaborato (ovvero 5,8 %) e il loro nome può essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori che figura nell'allegato di tale regolamento. |
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(12) |
Una società pachistana non ha potuto dimostrare di aver esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta (PI), né di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità. Dopo il PI, tale società aveva esportato prodotti che essa sostiene essere corrispondenti al prodotto in esame, ma senza averli dichiarati come prodotto in esame classificato ai codici NC elencati al considerando 1. Tale società è stata invitata a presentare ulteriori elementi di prova a sostegno della sua affermazione che la partita corrispondeva realmente al prodotto in esame. Non sono stati forniti elementi di prova supplementari. La società è stata informata del fatto che in assenza di ulteriori elementi di prova la sua richiesta non sarebbe stata ulteriormente esaminata e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. Non è stato quindi possibile stabilire con certezza se la società abbia esportato il prodotto in esame dopo il PI, come previsto dalla terza condizione dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, pertanto la sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi esportatori non è stata accolta. |
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(13) |
Una società pachistana non è stata in grado di presentare elementi di prova sufficienti a sostegno della sua affermazione di non aver esportato il prodotto in esame durante il PI iniziale. La società non ha fornito prove dettagliate della propria attività di vendita prima e durante il PI, nonostante le ripetute richieste al riguardo formulate ai fini della presente inchiesta. È stato quindi impossibile stabilire se tale società sia un nuovo esportatore a norma della prima condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, pertanto la sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi esportatori non è stata accolta. Tale società è stata informata del fatto che la sua richiesta non sarebbe stata ulteriormente esaminata e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. |
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(14) |
Una società pachistana non ha potuto dimostrare che fabbrica il prodotto in esame. Tale richiedente non rispetta pertanto la condizione essenziale per essere riconosciuto produttore esportatore, perciò la sua richiesta non ha potuto essere considerata ulteriormente. La società è stata informata della decisione di respingere la richiesta e non ha formulato alcuna osservazione. |
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(15) |
Tutti i richiedenti e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati definitivi dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. In seguito a tale comunicazione, diversi richiedenti hanno sostenuto di non aver risposto alle lettere e alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione in quanto non avevano ricevuto tale corrispondenza, oppure a causa di problemi organizzativi interni nel trattare tali richieste. Dopo aver nuovamente verificato la corrispondenza, si è giunti alla conclusione che tali argomentazioni erano infondate. Inoltre, la mancata collaborazione di una società non può essere giustificata con problemi di organizzazione interna. Una società ha domandato che le proprie richieste fossero riesaminate. Tale società non ha presentato alcuna motivazione né informazioni supplementari tali da comportare una modifica delle conclusioni. Nessuna delle società interessate ha dimostrato di essersi conformata ai criteri pertinenti. Pertanto, le loro richieste non sono state accolte. |
D. CONCLUSIONE
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(16) |
Alla luce dei risultati di cui al precedente considerando 11, quattro produttori esportatori pachistani rispettano le condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004 per ottenere il trattamento riservato ai nuovi esportatori. È quindi opportuno aggiungere tali società all'elenco dei produttori figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 397/2004 e applicare nei loro riguardi un'aliquota di dazio del 5,8 %. Le richieste presentate dai rimanenti 14 produttori esportatori vanno respinte per le ragioni sopra illustrate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'elenco dei produttori figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 397/2004 è sostituito dal seguente:
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Ragione sociale |
Indirizzo |
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«A.B. Exports (PVT) Ltd |
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A.S.T. (PVT) Limited |
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Abdur Rahman Corporation (Pvt) Ltd |
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Adil Waheed Garments |
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Afroze Textile Industries (Pvt) Ltd |
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Al Musawar Textile (PVT) Ltd |
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M/S Al-Ghani International |
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Al-Karam Textile Mills (PVT) Ltd |
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Al-Latif |
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Al-Noor Processing & Textile Mills |
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Al-Raheem Textile |
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Ameer Enterprises |
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Amsons Textile Mills (PVT) Ltd |
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Amtex (Private) Limited |
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Anjum Textile Mills (PVT) Ltd |
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Apex Corporation |
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M/S Arif Textiles Private Limited |
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Arshad Corporation |
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Arzoo Textile Mills Ltd |
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Asia Textile Mills |
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Aziz Sons |
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B.I.L. Exporters |
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Baak Industries |
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Be Be Jan Pakistan Limited |
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Bela Textiles Ltd |
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Bismillah Fabrics (PVT) Ltd |
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Bismillah Textiles (PVT) Ltd |
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Classic Enterprises |
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M/S Club Textile |
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Cotton Arts (PVT) Ltd |
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D.L. Nash (Private) Ltd |
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Dawood Exports PVT Ltd |
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Decent Textiles |
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En Em Fabrics (Pvt) Ltd |
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En Em Industries Ltd |
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Enn Eff Exports |
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Faisal Industries |
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Fashion Knit Industries |
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Fateh Textile Mills Limited |
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Gerpak Textile (PVT) Ltd |
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Gohar Textile mills |
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H.A. Industries (PVT) Ltd |
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Haroon Fabrics (Private) Limited |
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Hay's (PVT) Limited |
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M/S Home Furnishings Limited |
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Homecare Textiles |
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Husein Industries Ltd |
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Ideal International |
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J.K. Sons Private Limited |
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Jaquard Weavers |
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Kam International |
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Kamal Spinning Mills |
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Kausar Processing Industries (PVT) Ltd |
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Kausar Textile Industries (PVT) Ltd |
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Khizra Textiles International |
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Kohinoor Textile Mills Limited |
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Latif International (PVT) Ltd |
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Liberty Mills Limited |
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M/s M.K. SONS Pvt Limited |
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MSC Textiles (PVT) Ltd |
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Mughanum (PVT) Ltd |
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Mustaqim Dyeing & Printing Industries (Pvt) Ltd |
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Naseem Fabrics |
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Nawaz Associates |
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Nazir Industries |
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Niagara Mills (PVT) Ltd |
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Nina Industries Limited |
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Nishitex Enterprises |
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Parsons Industries (PVT) Ltd |
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Popular Fabrics (PVT) Limited |
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Rainbow Industries |
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Rehman International |
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Sadaqat Textile Mills Pvt Ltd |
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Sadiq Siddique Co. |
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Sakina Exports International |
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Samira Fabrics (PVT) Ltd |
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Sapphire Textile Mills Limited |
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Shahzad Siddique (PVT) Ltd |
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Shalimar Cotton Export (PVT) Ltd |
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Sharif Textiles Industries (PVT) Ltd |
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Shercotex |
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Sitara Textile Industries Limited |
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South Asian Textile Inds. |
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Sweety Textiles Pvt Ltd |
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Tex-Arts |
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The Crescent Textile Mills Ltd |
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Towellers Limited |
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Union Exports (PVT) Limited |
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United Finishing Mills Ltd |
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United Textile Printing Industries (Pvt) Ltd |
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Wintex Exports PVT Ltd |
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Zafar Fabrics (PVT) Limited |
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Zamzam Weaving and Processing Mills |
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ZIS Textiles Private Limited |
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 695/2006 (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 14).