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Document 32007R0906

Regolamento (CE) n. 906/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007 , che chiude il riesame intermedio delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone e che abroga le misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006

GU L 198 del 31.7.2007, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/906/oj

31.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/1


REGOLAMENTO (CE) N. 906/2007 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2007

che chiude il riesame intermedio delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone e che abroga le misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: «il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio (2) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone, che rientrano attualmente nei codici NC ex 8525 80 19, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91, ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99 e 8543 70 90 (codici NC dal 1o gennaio 2007).

(2)

Nel dicembre 2006 tali misure sono state confermate dal Consiglio mediante il regolamento (CE) n. 1910/2006 (3), a seguito di un riesame in previsione della scadenza condotto a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (di seguito: le «misure iniziali»).

B.   PROCEDIMENTO

(3)

Il 4 aprile 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone.

(4)

La denuncia è stata presentata dalla Grass Valley Nederland B. V. per conto di produttori comunitari che costituivano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di certi sistemi di fotocamere a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(5)

La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

(6)

Di conseguenza la Commissione, mediante un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di certi sistemi di fotocamere, che rientrano attualmente nei codici NC ex 8525 80 19, ex 8525 80 91, ex 8528 49 10, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91, ex 8528 59 10, ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8543 70 90 ed ex 9002 90 00 (codici NC dal 1o gennaio 2007) e sono originari del Giappone.

(7)

L'avviso di apertura ha definito il prodotto come certi sistemi di fotocamere originari del Giappone costituiti da:

a)

un corpo camera:

i)

con mirino integrato, collegamento o capacità di mirino;

ii)

con blocco ottico integrato, modulo anteriore o dispositivo analogo (si veda la descrizione qui sotto), collegamento o capacità;

iii)

in un pezzo unico, contenente il corpo camera e l'adattatore, oppure separato;

b)

un adattatore, integrato o meno nel corpo camera;

c)

un blocco ottico, un modulo anteriore o un dispositivo analogo munito di uno o più sensori ottici la cui area fotosensibile abbia una diagonale effettiva pari o superiore a 6 mm. Tale blocco ottico può essere integrato o meno nel corpo camera;

d)

un mirino, integrato o meno nel corpo camera;

e)

una stazione di base o unità di controllo camera («CCU») collegata alla fotocamera con un cavo o in un altro modo, ad esempio mediante un collegamento senza fili;

f)

un pannello di controllo («OCP») o un dispositivo equivalente per il controllo delle singole fotocamere (vale a dire per la regolazione del colore, l'apertura dell'obiettivo o il diaframma ad iride);

g)

un pannello di controllo principale («MCP») o un'unità di set-up principale («MSU») per il monitoraggio e la regolazione di più fotocamere a distanza;

h)

un adattatore per obiettivi box type, come un Large Lens Adapter o un SuperXpander, che permetta di utilizzare le fotocamere portatili con tali obiettivi,

importati insieme o separatamente e originari del Giappone.

I sistemi di fotocamere non devono essere sempre costituiti da tutte le componenti di cui sopra.

Le suddette componenti (non il corpo camera) di un sistema di fotocamere non possono funzionare separatamente e non possono essere utilizzate al di fuori del sistema di un determinato produttore.

Gli obiettivi e i registratori che non si trovano in uno stesso alloggiamento insieme con un corpo camera non rientrano nel prodotto in esame.

Il prodotto in esame può essere usato per la tele diffusione, per la raccolta di notizie, per la cinematografia digitale o per applicazioni professionali. Le applicazioni professionali comprendono, tra l'altro, l'utilizzo di questi sistemi per la creazione di materiale video a scopo pedagogico, di intrattenimento, promozionale o documentario destinato alla distribuzione interna o esterna.

(8)

Il prodotto oggetto delle misure iniziali rientra appieno nella definizione del prodotto di cui sopra.

(9)

Pertanto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base la Commissione ha avviato anche, mediante il medesimo avviso di apertura, un riesame intermedio del regolamento (CE) n. 2042/2000. Obiettivo di tale riesame intermedio è la modifica o l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2042/2000 qualora si dovesse decidere di istituire su certi sistemi di fotocamere originari del Giappone misure le quali riguarderebbero di conseguenza anche i sistemi di telecamere oggetto delle misure contemplate dal regolamento (CE) n. 2042/2000. In tal caso non sarebbe più opportuno applicare le misure istituite dal regolamento (CE) n. 2042/2000, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

La scadenza del regolamento (CE) n. 2042/2000 era prevista per il 29 dicembre 2006. Prima di tale data e come enunciato al considerando 2, il Consiglio — mediante il regolamento (CE) n. 1910/2006, entrato in vigore il 22 dicembre 2006 — ha prolungato le misure antidumping definitive in vigore sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone. Il riesame già avviato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio è stato pertanto esteso automaticamente al regolamento (CE) n. 1910/2006.

(11)

La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta di riesame ai produttori esportatori, agli importatori e alle associazioni degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, agli utilizzatori, ai fornitori delle materie prime e al produttore comunitario denunziante. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura e inoltre un questionario è stato inviato a tutte le parti interessate.

C.   RITIRO DELLA DENUNCIA, CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E ABROGAZIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE IN VIGORE

(12)

Con lettera del 12 aprile 2007 indirizzata alla Commissione, la Grass Valley Nederland B. V. ha formalmente ritirato la denuncia e con la stessa lettera ha anche ritirato il proprio sostegno al mantenimento delle misure iniziali nei confronti dei sistemi di telecamere originari del Giappone istituite mediante il regolamento (CE) n. 1910/2006 a seguito di un riesame in previsione della scadenza condotto a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(13)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(14)

A tale proposito, mediante la decisione 2007/539/CE (5) la Commissione ha chiuso il procedimento relativo alle importazioni nella Comunità di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone, in quanto dall'inchiesta non era emerso alcun elemento dal quale si evincesse che tale chiusura fosse contraria all'interesse della Comunità.

(15)

Come enunciato al considerando 8, dazi antidumping definitivi si applicano anche nei confronti delle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone che rientrano nella definizione di prodotto di cui al procedimento relativo a certi sistemi di fotocamere.

(16)

Come ricordato al considerando 12, con la citata lettera l'industria comunitaria ha formalmente ritirato il proprio sostegno a tali misure e ne ha chiesto l'abrogazione.

(17)

Si è pertanto giudicato opportuno abrogare le misure vigenti, in quanto dall'inchiesta non è emerso alcun elemento dal quale si evinca che tale abrogazione sia contraria all'interesse della Comunità.

D.   CONCLUSIONE

(18)

Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che la chiusura del riesame intermedio e l'abrogazione delle vigenti misure antidumping sarebbero state contrarie all'interesse della Comunità.

(19)

La conclusione è pertanto quella di chiudere il riesame in corso e di abrogare il dazio antidumping definitivo in vigore nei confronti delle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene chiuso il riesame del regolamento (CE) n. 1910/2006 ed è abrogato il dazio antidumping definitivo istituito a norma del regolamento (CE) n. 1910/2006 sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 7.

(4)  GU C 117 del 18.5.2006, pag. 8.

(5)  GU L 198 del 31.7.2007, pag. 32.


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