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Document 32007R0901

    Regolamento (CE) n. 901/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 196 del 28.7.2007, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2023; abrogato da 32023R2217

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/901/oj

    28.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 196/31


    REGOLAMENTO (CE) N. 901/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 27 luglio 2007

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Danuta HÜBNER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Il prodotto è costituito da foglie tagliate, fermentate e seccate nonché da sommità dei rami della pianta (Aspalathus linearis), altrimenti conosciuta come «Red Bush».

    Dopo il raccolto, le foglie verdi e le sommità vengono tagliate in pezzi delle dimensioni di 2-5 mm di lunghezza, che sono poi frantumati, fermentati ed essiccati.

    Il prodotto è usato in particolare per preparare infusioni.

    1212 99 70

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata e dal testo dei codici NC 1212, 1212 99 e 1212 99 70.

    La classificazione nella voce 1211 è esclusa in quanto il prodotto non è usato principalmente per gli scopi indicati nel testo di tale voce («… delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili»).

    Di conseguenza, il prodotto deve essere classificato come un altro prodotto vegetale del tipo usato principalmente per il consumo umano, non nominato né compreso altrove, della voce 1212.


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