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Document 32007R0900

Regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007 , relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008

GU L 196 del 28.7.2007, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/900/oj

28.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/26


REGOLAMENTO (CE) N. 900/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2007

relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, e l'articolo 40, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

Data la situazione dei mercati dello zucchero nella Comunità e a livello mondiale, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 che, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, dia la possibilità di fissare restituzioni all'esportazione.

(2)

Per la fissazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero di cui dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 devono essere applicate le norme generali che disciplinano le gare.

(3)

Per evitare ogni abuso connesso alla reimportazione o alla reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che abbiano beneficiato di restituzioni all'esportazione non devono essere fissate restituzioni all'esportazione per i paesi dei Balcani occidentali.

(4)

In conformità agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, le restituzioni all'esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso paesi terzi che concedono ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all'esportazione per tali destinazioni.

(5)

Data la specificità dell'operazione, è necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della gara permanente, in particolare per quanto riguarda il termine per il rilascio dei titoli, il periodo di validità degli stessi, l'importo della cauzione nonché la quantità per la quale è soddisfatto l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione. Devono tuttavia continuare ad essere applicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (3).

(6)

Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono, per quanto riguarda le gare parziali del mese di agosto 2007, le disposizioni del regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la fissazione di prelievi e/o restituzioni all'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (4). Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è quindi opportuno abrogare tale regolamento con effetto a decorrere dal 1o agosto 2007.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (5), il Montenegro e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.

2.   La gara permanente è aperta sino al 25 settembre 2008.

Articolo 2

1.   Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In base a tale bando gli Stati membri redigono un bando di gara che possono pubblicare o far pubblicare altrove.

2.   Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.

3.   Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, sono modificate le condizioni di gara.

Articolo 3

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

a)

decorre dal 1o agosto 2007;

b)

scade il 9 agosto 2007 alle ore 10.00, ora di Bruxelles.

2.   Il termine di presentazione delle offerte per ognuna delle gare parziali successive:

a)

decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara parziale precedente;

b)

scade alle ore 10.00, ora di Bruxelles, dei giorni seguenti:

30 agosto 2007,

13 e 27 settembre 2007,

11 e 25 ottobre 2007,

8 e 22 novembre 2007,

6 e 20 dicembre 2007,

10 e 31 gennaio 2008,

14 e 28 febbraio 2008,

13 e 27 marzo 2008,

10 e 24 aprile 2008,

8 e 29 maggio 2008,

12 e 26 giugno 2008,

10 e 24 luglio 2008,

7 e 28 agosto 2008,

11 e 25 settembre 2008.

Articolo 4

1.   Le offerte relative alla presente gara sono inviate all'autorità competente di uno Stato membro per fax o per posta elettronica, a condizione che l'agenzia competente accetti queste forme di inoltro.

Le autorità competenti dello Stato membro possono richiedere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2.   L'offerta è valida solo alle seguenti condizioni:

a)

l'offerta indica:

i)

gli estremi dell'offerta (n. 1/2007) e la gara parziale;

ii)

il nome, l'indirizzo e il numero di partita IVA dell'offerente;

iii)

il quantitativo di zucchero bianco da esportare;

iv)

l'importo della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in euro con tre decimali;

v)

l'importo della cauzione da costituire a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per il quantitativo di zucchero di cui al punto iii), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta;

b)

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è fornita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;

c)

il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;

d)

l'offerta è corredata di una dichiarazione con la quale l'offerente s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, il titolo o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;

e)

l'offerta è corredata di una dichiarazione con la quale l'offerente attesta che il prodotto da esportare è zucchero bianco di qualità sana, leale e mercantile, del codice NC 1701 99 10;

f)

l'offerta è corredata di una dichiarazione con la quale l'offerente s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:

i)

completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, non sia rispettato,

ii)

comunicare all'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, nei 30 giorni successivi al giorno della scadenza della validità del titolo, il o i quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato.

3.   Le offerte non presentate in conformità ai paragrafi 1 e 2 o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.

4.   Le offerte presentate non possono essere ritirate.

5.   Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a)

l'importo massimo della restituzione all'esportazione è deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

b)

l'aggiudicazione riguarda la totalità o una parte specificata del quantitativo offerto.

Articolo 5

1.   Ogni offerente costituisce una cauzione di 11 EUR/100 kg di zucchero bianco da esportare nell'ambito della presente gara.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, tale cauzione costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la cauzione del titolo di esportazione.

2.   La cauzione di cui al paragrafo 1 è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3.   La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata:

a)

per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale l'offerta non è stata accolta;

b)

per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il relativo titolo di esportazione nel termine previsto all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, a concorrenza di 10 EUR/100 kg di zucchero bianco;

c)

per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento, alle condizioni indicate all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la parte della cauzione da svincolare è ridotta, se del caso, della differenza tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, se quest'ultimo importo è più elevato del primo.

Salvo casi di forza maggiore, la parte della cauzione o la cauzione che non è svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4.   In casi di forza maggiore, l'autorità competente dello Stato membro adotta le misure per lo svincolo della cauzione che ritiene necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

Articolo 6

1.   Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'autorità competente, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2.   Le offerte presentate a norma del presente regolamento, se ricevibili, sono comunicate dagli Stati membri alla Commissione in forma anonima e devono pervenire alla Commissione al più tardi un'ora e trenta minuti dopo lo scadere del termine per la presentazione settimanale delle offerte specificato nel bando di gara.

In assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine.

Articolo 7

1.   Previo esame delle offerte ricevute, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale di cui trattasi.

2.   Può essere deciso di non dare corso ad una determinata gara parziale.

Articolo 8

1.   Se decide di dare corso alla gara parziale la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, l'importo massimo della restituzione all'esportazione. L'importo è fissato tenendo conto della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e a livello mondiale.

2.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione.

Articolo 9

1.   Se per una gara parziale è stato fissato un quantitativo massimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente che offre la restituzione all'esportazione meno elevata. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti sino ad esaurimento del quantitativo massimo, in base all'ammontare della restituzione all'esportazione partendo da quella meno elevata.

2.   Qualora l'applicazione della regola di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 dia esito, per una data offerta, al superamento del quantitativo massimo, l'offerente è dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte che indicano la stessa restituzione e che, in caso di accettazione di tutti i quantitativi che indicano, porterebbero al superamento del quantitativo massimo, sono prese in considerazione secondo una delle seguenti modalità:

a)

proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse;

b)

nei limiti di un quantitativo massimo da determinare per aggiudicatario;

c)

per estrazione a sorte.

Articolo 10

1.   L'autorità competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della partecipazione alla gara. Essa invia inoltre agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2.   La dichiarazione di aggiudicazione reca almeno le seguenti indicazioni:

a)

gli estremi della gara;

b)

il quantitativo di zucchero bianco da esportare;

c)

l'importo della restituzione all'esportazione, in EUR/100 kg di zucchero bianco, per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 11

1.   L'aggiudicatario ha diritto al rilascio, alle condizioni di cui al paragrafo 2, per il quantitativo attribuitogli, di un titolo di esportazione che indica l'importo della restituzione contenuto nell'offerta.

2.   L'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1291/2000, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per il quantitativo attribuitogli, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89.

La presentazione della domanda è effettuata entro e non oltre una delle seguenti scadenze:

a)

l'ultimo giorno lavorativo che precede la gara parziale prevista per la settimana successiva;

b)

l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, se per tale settimana non è prevista alcuna gara parziale.

3.   L'aggiudicatario ha l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e, se non rispetta tale obbligo, di pagare, se del caso, l'importo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

4.   Il diritto e gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non sono trasferibili.

Articolo 12

1.   Ai fini della determinazione del periodo di validità dei titoli si applicano le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2.   I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

3.   Salvo casi di forza maggiore, per il quantitativo per il quale non è stato rispettato l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'intestatario del titolo versa all'autorità competente un importo determinato, se la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è inferiore alla differenza tra la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, e la restituzione indicata in detto titolo.

L'importo da versare di cui al primo comma è pari alla differenza tra la differenza di cui al primo comma e la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 13

Il regolamento (CE) n. 958/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o agosto 2007.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(3)  GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1847/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 21).

(4)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 2).

(5)  Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(6)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.


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