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Document 32007R0898

Regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV

GU L 196 del 28.7.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/898/oj

28.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/22


REGOLAMENTO (CE) N. 898/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

I limiti di cattura provvisori per lo spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV sono fissati nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2007.

(3)

Tenendo conto delle informazioni raccolte nel primo semestre del 2007, è opportuno adeguare i limiti di cattura per lo spratto nelle zone considerate.

(4)

Risulta pertanto necessario modificare in tal senso l’allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007.

(5)

Dato che lo spratto è una specie a vita breve, è opportuno che i limiti di cattura siano applicati il prima possibile per evitare ritardi che potrebbero condurre al sovrasfruttamento dello stock.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26).


ALLEGATO

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007 è così modificato:

la voce relativa alla specie spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dal seguente testo:

«Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

Acque CE delle zone IIa e IV

SPR/2AC4-C

Belgio

1 917

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

151 705

Germania

1 917

Francia

1 917

Paesi Bassi

1 917

Svezia

1 330 (1)

Regno Unito

6 325

CE

167 028

Norvegia

18 812 (2)

Isole Færøer

9 160 (3)  (4)  (5)

TAC

195 000


(1)  Compresi i cicerelli.

(2)  Da pescare solamente nelle acque CE della zona CIEM IV.

(3)  Questo quantitativo può essere pescato nelle zone CIEM IV e VIa nord di 56° 30' N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone CIEM VIa, VIb e VII.

(4)  1 832 t possono essere pescate come aringhe nella pesca che utilizza reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di 1 832 t di aringhe sono proibite tutte le attività di pesca che utilizzano reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

(5)  Le catture avvenute nella pesca a fini di controllo, corrispondenti al 2 % dello sforzo e fino a un massimo di 2 500 tonnellate, possono essere catturate come cicerelli.»


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