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Document 32007R0828
Commission Regulation (EC) No 828/2007 of 13 July 2007 concerning the permanent and provisional authorisation of certain additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione, del 13 luglio 2007 , concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi negli alimenti per animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione, del 13 luglio 2007 , concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi negli alimenti per animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 184 del 14.7.2007, p. 12–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2017; abrogato da 32017R1145
14.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 828/2007 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2007
concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi negli alimenti per animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3, l'articolo 9 D, paragrafo 1, e l'articolo 9 E, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale. |
(2) |
L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate a norma della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento stesso. |
(3) |
Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE. |
(5) |
L'uso del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) è stato provvisoriamente autorizzato per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione (3). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato per i polli da ingrasso sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni per tale autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato, secondo quanto specificato nell'allegato I del presente regolamento. |
(6) |
L'uso del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) è stato provvisoriamente autorizzato per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione (4). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato per i tacchini sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni per tale autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato, secondo quanto specificato nell'allegato II del presente regolamento. |
(7) |
Sono stati presentati dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per quattro anni del preparato Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) per salmoni e trote. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso il suo parere sull’impiego di questo preparato il 25 gennaio 2006. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni per tale autorizzazione di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare provvisoriamente l'impiego di questo preparato, secondo quanto specificato nell'allegato III del presente regolamento, per un periodo di quattro anni. |
(8) |
Dalla valutazione di tali richieste emerge la necessità di imporre talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione deve essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5). |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato appartenente al gruppo «enzimi» di cui all'allegato I è autorizzato a tempo indeterminato quale additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nello stesso allegato.
Articolo 2
Il preparato appartenente al gruppo «enzimi» di cui all'allegato II è autorizzato a tempo indeterminato quale additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nello stesso allegato.
Articolo 3
Il preparato appartenente al gruppo «coloranti, compresi i pigmenti» di cui all'allegato III è autorizzato provvisoriamente, per un periodo di quattro anni, quale additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nello stesso allegato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(3) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.
(4) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.
(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).
ALLEGATO I
Numero CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
Unità d'attività/kg di alimento completo |
||||||||||||||||||
Enzimi |
||||||||||||||||||
E 1641 |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) avente un'attività minima di:
|
Polli da ingrasso |
— |
55 AXC |
— |
|
A tempo indeterminato |
(1) AXC è il quantitativo di enzima che libera 17,2 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di avena, al minuto, a pH 4,7 e a 30 °C.
ALLEGATO II
Numero |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
Unità d'attività/kg di alimento completo |
||||||||||||||||||
Enzimi |
||||||||||||||||||
E 1617 |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) con un'attività minima di:
|
Tacchini da ingrasso |
— |
1 050 EPU |
— |
|
A tempo indeterminato |
(1) 1 EPU è il quantitativo di enzima che libera 0,0083 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di farro e di avena, al minuto, a pH 4,7 e a 30 °C
ALLEGATO III
Numero CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
mg/kg di alimento completo |
||||||||
Coloranti, compresi i pigmenti |
||||||||
E 161y |
Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) |
Biomassa concentrata del lievito Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340), ucciso, e contenente almeno 10,0 g di astaxantina per kg di additivo |
Salmoni |
— |
— |
100 |
Il tenore massimo è espresso come astaxantina. Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi. La miscela dell'additivo con la cantaxantina è ammessa a condizione che la concentrazione totale di astaxantina e cantaxantina non superi i 100 mg/kg nell'alimento completo. |
3 agosto 2011 |
Trote |
— |
100 |