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Document 32007R0828

    Regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione, del 13 luglio 2007 , concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi negli alimenti per animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 184 del 14.7.2007, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2017; abrogato da 32017R1145

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/828/oj

    14.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 184/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 828/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 13 luglio 2007

    concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi negli alimenti per animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3, l'articolo 9 D, paragrafo 1, e l'articolo 9 E, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

    (2)

    L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate a norma della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento stesso.

    (3)

    Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (4)

    Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

    (5)

    L'uso del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) è stato provvisoriamente autorizzato per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione (3). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato per i polli da ingrasso sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni per tale autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato, secondo quanto specificato nell'allegato I del presente regolamento.

    (6)

    L'uso del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) è stato provvisoriamente autorizzato per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione (4). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato per i tacchini sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni per tale autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato, secondo quanto specificato nell'allegato II del presente regolamento.

    (7)

    Sono stati presentati dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per quattro anni del preparato Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) per salmoni e trote. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso il suo parere sull’impiego di questo preparato il 25 gennaio 2006. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni per tale autorizzazione di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare provvisoriamente l'impiego di questo preparato, secondo quanto specificato nell'allegato III del presente regolamento, per un periodo di quattro anni.

    (8)

    Dalla valutazione di tali richieste emerge la necessità di imporre talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione deve essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5).

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato appartenente al gruppo «enzimi» di cui all'allegato I è autorizzato a tempo indeterminato quale additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Il preparato appartenente al gruppo «enzimi» di cui all'allegato II è autorizzato a tempo indeterminato quale additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

    Articolo 3

    Il preparato appartenente al gruppo «coloranti, compresi i pigmenti» di cui all'allegato III è autorizzato provvisoriamente, per un periodo di quattro anni, quale additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

    (2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

    (3)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

    (4)  GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.

    (5)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).


    ALLEGATO I

    Numero CE

    Additivo

    Formula chimica, descrizione

    Specie animale o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    Unità d'attività/kg di alimento completo

    Enzimi

    E 1641

    Endo-1,4-beta-xilanasi

    EC 3.2.1.8

    Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) avente un'attività minima di:

     

    in forma solida: 1 500 AXC/g (1)

     

    in forma liquida: 200 AXC/ml

    Polli da ingrasso

    55 AXC

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.

    Dose raccomandata per kg di alimento completo: 55-100 AXC.

    3.

    Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), ad esempio contenenti oltre il 50 % di frumento.

    A tempo indeterminato


    (1)  AXC è il quantitativo di enzima che libera 17,2 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di avena, al minuto, a pH 4,7 e a 30 °C.


    ALLEGATO II

    Numero

    Additivo

    Formula chimica, descrizione

    Specie animale o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    Unità d'attività/kg di alimento completo

    Enzimi

    E 1617

    Endo-1,4-beta-xilanasi

    EC 3.2.1.8

    Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) con un'attività minima di:

     

    in forma solida: 6 000 EPU/g (1)

     

    in forma liquida: 6 000 EPU/ml

    Tacchini da ingrasso

    1 050 EPU

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.

    Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 1 050-3 000 EPU

    3.

    Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), ad esempio contenenti oltre il 40 % di frumento.

    A tempo indeterminato


    (1)  1 EPU è il quantitativo di enzima che libera 0,0083 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di farro e di avena, al minuto, a pH 4,7 e a 30 °C


    ALLEGATO III

    Numero CE

    Additivo

    Formula chimica, descrizione

    Specie animale o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg/kg di alimento completo

    Coloranti, compresi i pigmenti

    E 161y

    Phaffia rhodozyma

    ricca di astaxantina

    (ATCC SD-5340)

    Biomassa concentrata del lievito Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340), ucciso, e contenente almeno 10,0 g di astaxantina per kg di additivo

    Salmoni

    100

    Il tenore massimo è espresso come astaxantina.

    Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi.

    La miscela dell'additivo con la cantaxantina è ammessa a condizione che la concentrazione totale di astaxantina e cantaxantina non superi i 100 mg/kg nell'alimento completo.

    3 agosto 2011

    Trote

    100


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