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Document 32007R0809

    Regolamento (CE) n. 809/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 , che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 per quanto riguarda le reti da posta derivanti

    GU L 182 del 12.7.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrog. impl. da 32019R1241

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/809/oj

    12.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 182/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 809/2007 DEL CONSIGLIO

    del 28 giugno 2007

    che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 per quanto riguarda le reti da posta derivanti

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), stabilisce un quadro di gestione per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche che prevedono una limitazione generale della lunghezza massima totale delle reti da posta derivanti a 2,5 chilometri, nonché il divieto di utilizzare o tenere a bordo reti da posta derivanti destinate alla cattura di determinate specie; tale divieto si applica a tutti i pescherecci comunitari, ad eccezione di quelli operanti nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca (2), stabilisce i requisiti per l’utilizzo di deterrenti acustici e il controllo delle catture accidentali di cetacei in alcune attività di pesca praticate con reti da posta derivanti.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (3), stabilisce le restrizioni e le condizioni per l’uso di reti da posta derivanti nella suddetta zona regolamentata.

    (4)

    I suddetti regolamenti non contengono tuttavia una definizione delle reti da posta derivanti. A fini di chiarezza e di una maggiore uniformità delle pratiche di controllo attuate dagli Stati membri, è necessario introdurre una definizione uniforme delle reti da posta derivanti nei tre atti summenzionati.

    (5)

    Il fatto di stabilire una definizione delle reti da posta derivanti non amplia il campo di applicazione delle restrizioni e delle condizioni per l’uso degli attrezzi in questione previste dalla normativa comunitaria.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CE) n. 894/97, l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    1.   Per “rete da posta derivante” si intende qualsiasi rete da imbrocco mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti, lasciata alla deriva sotto l’azione delle correnti, liberamente o insieme all’imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva.

    2.   È vietato a qualsiasi imbarcazione tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivanti, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri.»

    Articolo 2

    Nel regolamento (CE) n. 812/2004 è aggiunto il seguente articolo:

    «Articolo 1 bis

    Definizione

    Per “rete da posta derivante” si intende qualsiasi rete da imbrocco mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti, lasciata alla deriva sotto l’azione delle correnti, liberamente o insieme all’imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva.»

    Articolo 3

    Nel regolamento (CE) n. 2187/2005, all’articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

    «o)

    “rete da posta derivante”: qualsiasi rete da imbrocco mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti, lasciata alla deriva sotto l’azione delle correnti, liberamente o insieme all’imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva.»

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. GABRIEL


    (1)  GU L 132 del 23.5.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/98 (GU L 171 del 17.6.1998, pag. 1).

    (2)  GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12.

    (3)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.


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