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Document 32007R0754
Council Regulation (EC) No 754/2007 of 28 June 2007 amending Regulations (EC) No 1941/2006, (EC) No 2015/2006 and (EC) No 41/2007, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks
Regolamento CE n. 754/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici
Regolamento CE n. 754/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici
GU L 172 del 30.6.2007, p. 26–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/26 |
REGOLAMENTO CE N. 754/2007 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2007
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (2), in particolare l'articolo 8,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio (3) fissa le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici per il 2007. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1941/2006 prevede che i giorni aggiuntivi di divieto assegnati dagli Stati membri in alcune sottodivisioni del Mar Baltico siano divisi in periodi di almeno cinque giorni. Tuttavia la suddetta disposizione non dovrebbe applicarsi nel caso in cui i giorni aggiuntivi di divieto siano contigui a uno dei periodi di divieto fissati dal regolamento, sempreché la durata complessiva del periodo di chiusura sia pari o superiore a cinque giorni. È opportuno chiarire retroattivamente l'assegnazione dei giorni aggiuntivi di divieto. |
(3) |
È opportuno chiarire le disposizioni relative ai porti designati. |
(4) |
I palangari derivanti dovrebbero essere esclusi dai tipi di attrezzi interessati dalle limitazioni dello sforzo di pesca quando questo tipo di attrezzo non è utilizzato per pescare il merluzzo bianco. |
(5) |
Poiché si ritiene necessario mantenere il riferimento alla sottodivisione 27 per quanto riguarda le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico in considerazione dell'entità minima delle catture di merluzzo bianco in tale sottodivisione, il riferimento a tale sottodivisione dovrebbe essere soppresso. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio (4) stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde. |
(7) |
È opportuno chiarire la designazione di alcune zone di pesca nel suddetto regolamento al fine di garantire l'esatta identificazione delle zone in cui possono essere pescati i vari contingenti. |
(8) |
È opportuno rettificare taluni contingenti relativi a talune specie e le rispettive note in calce che sono stati indicati in modo errato nel regolamento. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio (5) stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. |
(10) |
È opportuno chiarire talune disposizioni speciali relative agli sbarchi e ai trasbordi di pesce surgelato catturato da navi di paesi terzi nella zona di regolamentazione NEAFC. |
(11) |
È opportuno precisare il titolo dell'allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007 e la designazione di alcune zone al fine di garantire la corretta identificazione delle zone in cui possono essere pescati i vari contingenti. |
(12) |
I limiti di cattura finali per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa, IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa sono fissati sulla scorta del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e conformemente al punto 8 dell'allegato II D del regolamento (CE) n. 41/2007. Il cicerello è uno stock del Mar del Nord condiviso con la Norvegia ma attualmente non gestito congiuntamente. I limiti di cattura finali sono conformi al verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni sulla pesca con la Norvegia del 22 maggio 2007. |
(13) |
È opportuno limitare le condizioni che si applicano ai contingenti di catture accessorie di razze a quantitativi superiori a 200 kg di tali specie. |
(14) |
Il periodo di riferimento relativo alla quantificazione dello sforzo di pesca attuato dalle flotte beneficiarie dell'assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca è indicato in modo errato e dovrebbe essere rettificato. |
(15) |
Le coordinate che indicano la zona relativa alle misure tecniche nel Mare d'Irlanda di cui all'allegato III non sono indicate in modo corretto e dovrebbero essere rettificate. |
(16) |
Nella sua terza riunione annuale svoltasi dall'11 al 15 dicembre 2006, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale ha adottato, tra l'altro, una serie di misure per la protezione delle risorse tonniere ed altre misure intese a regolamentare la pesca del pesce spada in alcune zone. È opportuno che tali misure siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità. |
(17) |
Le consultazioni svoltesi tra la Comunità, le Isole Færøer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa il 18 gennaio 2007 hanno permesso di raggiungere un accordo sulle possibilità di pesca per lo stock di aringa atlantico-scandinava (fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia) nell'Atlantico nordorientale. Tale accordo prevede un aumento del numero di licenze della Comunità da 77 a 93. È necessario recepire l'accordo nel diritto comunitario. |
(18) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1941/2006
Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1941/2006 sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 2015/2006
La parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 è modificata in conformità dell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Modifiche del regolamento (CE) n. 41/2007
Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 51, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il capitano di ogni nave da pesca o il suo rappresentante che detenga a bordo pesce di cui all'articolo 49 e che intenda entrare in un porto per effettuare uno sbarco o un trasbordo deve comunicarlo alle autorità competenti dello Stato membro di tale porto almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.»; |
2) |
l'articolo 52 è modificato come segue:
|
3) |
l'articolo 53, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o dei trasbordi da navi da pesca di paesi terzi, di cui all'articolo 49, avvenuti ogni anno nei loro porti.»; |
4) |
gli allegati I A, II A, III e IV del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati in conformità dell'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, l'articolo 1, per quanto riguarda le modifiche figuranti nell'allegato I, punti 1 e 2, del presente regolamento, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
S. GABRIEL
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 441/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 28).
(3) GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 609/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 33).
(4) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 609/2007.
(5) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 643/2007 (GU L 151 del 13.6.2007, pag. 1).
ALLEGATO I
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1941/2006 sono modificati come segue:
1) |
Nell'allegato I:
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2) |
l'allegato II è modificato come segue:
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3) |
Il punto 2.7.1 dell'allegato III è sostituito dal seguente:
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ALLEGATO II
La parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 è modificata come segue:
1) |
La voce relativa alla specie berici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:
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2) |
La voce relativa alla specie granatiere nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIbcd è sostituita dalla seguente:
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3) |
La voce relativa alla specie granatiere nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM VIII, IX, X, XII e XIV e nelle acque della zona V (acque della Groenlandia) è sostituita dalla seguente:
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4) |
La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV è sostituita dalla seguente:
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5) |
La voce relativa alla specie molva azzurra nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM VI e VII è sostituita dalla seguente:
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6) |
La voce relativa alla specie occhialone nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi è sostituita dalla seguente:
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(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Gli Stati membri assicurano che la pesca della molva azzurra sia scientificamente sorvegliata, in particolare le attività dei pescherecci che sbarcavano più di 30 tonnellate di molva azzurra nel 2005. Tutti i pescherecci devono presentare un preavviso di sbarco per quanto riguarda gli sbarchi superiori a 5 tonnellate di molva azzurra e non possono sbarcare più di 25 tonnellate di molva azzurra alla fine di ogni bordata di pesca.»
(3) Fino al 10 % dei contingenti per il 2008 può essere catturato nel dicembre 2007.»
ALLEGATO III
Gli allegati del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati come segue:
1) |
l'allegato IA è così modificato
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2) |
L'allegato IIA è così modificato:
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3) |
L'allegato III è così modificato:
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4) |
L'allegato IV è così modificato:
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(1) Escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair Isle e Foula.
(2) Di cui non più di 125 459 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Le 18 865 t restanti possono essere pescate esclusivamente nella zona CIEM IIIa.
(3) Di cui non più di 2 742 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Le 413 t restanti possono essere pescate esclusivamente nelle acque CE della zona CIEM IIIa.
(4) Di cui non più di 4 799 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV. Le 722 t restanti possono essere pescate esclusivamente nella zona CIEM IIIa; gli Stati membri diversi dalla Svezia possono pescare esclusivamente nelle acque CE della zona CIEM IIIa.
(5) Eccetto Danimarca e Regno Unito.
(6) Di cui non più di 133 000 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV. Le 20 000 t restanti possono essere pescate esclusivamente nella zona CIEM IIIa.
(7) Da prelevare nella zona CIEM IV.
(8) Non più di 170 000 t possono essere pescate nelle zone CIEM IIa e IV in conformità del verbale concordato con la Norvegia il 22 maggio 2007.»
(9) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone CIEM IVa e IVb.
(10) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso
|
Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) |
CE |
50 000» |
(11) Si tratta della popolazione di aringhe della zona CIEM VIa, a nord di 56° 00′ N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07° 00′ O e a nord di 55° 00′ N, escluso lo stock di Clyde.
(12) Contingente da prelevarsi esclusivamente nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.»
(13) Contingente di catture accessorie. Quando più di 200 kg di queste specie sono catturate in un periodo continuo di 24 ore, queste specie non comprendono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo.»
(14) Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.
(15) Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00′ N.
(16) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer”.
(17) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.
(18) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce “Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer”.»
(19) Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.
Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve accompagnare la domanda di licenza.
Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.»