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Document 32007R0739

Regolamento (CE) n. 739/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 493/2006 recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

GU L 169 del 29.6.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/739/oj

29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/22


REGOLAMENTO (CE) N. 739/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 493/2006 recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la campagna di commercializzazione dei prodotti del settore dello zucchero inizia il 1o ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2006/2007 inizia il 1o luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007. Essa dura pertanto 15 mesi anziché i 12 mesi di una campagna normale.

(2)

Tenuto conto della durata della campagna di commercializzazione 2006/2007, l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione (2) istituisce una quota transitoria per l'isoglucosio onde garantire un'attribuzione corrispondente a quella della campagna precedente.

(3)

Alcuni Stati membri attribuiscono quote di zucchero a imprese specializzate nella produzione di zucchero per estrazione dal melasso. Come per l'isoglucosio, si tratta di una produzione a carattere regolare che si svolge per l'intera durata della campagna di commercializzazione. Il quantitativo attribuito per la campagna 2006/2007, tuttavia, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, è uguale al quantitativo attribuito per la campagna 2005/2006. Per motivi di equità nei confronti dei produttori di isoglucosio è opportuno attribuire anche a tali imprese una quota transitoria che tenga conto della durata della campagna 2006/2007.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 493/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 493/2006 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli Stati membri attribuiscono a ogni impresa cui è attribuita una quota di zucchero per tale campagna a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, e che ha utilizzato tale quota esclusivamente per produrre zucchero per estrazione dal melasso, una quota transitoria pari al 25 % di tale quota. Detta quota transitoria può essere utilizzata soltanto per la produzione di zucchero per estrazione dal melasso.»;

2)

al paragrafo 4, la frase introduttiva dell'elenco è sostituita dalla seguente:

«Le quote transitorie previste ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis:»;

3)

il paragrafo 6 è sostituito dai seguenti paragrafi 6 e 7:

«6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

anteriormente al 15 luglio 2006, la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3;

b)

anteriormente al 30 giugno 2007, la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma del paragrafo 3 bis.

7.   Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo e adottano tutte le misure necessarie per verificare la produzione dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza dello zucchero con le barbabietole da zucchero seminate anteriormente al 1o gennaio 2006.

Anteriormente al 31 dicembre 2007 essi comunicano alla Commissione le misure di controllo adottate e i loro risultati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 119/2007 (GU L 37 del 9.2.2007, pag. 3).


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