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Document 32007R0700

    Regolamento (CE) n. 700/2007 del Consiglio, dell' 11 giugno 2007 , relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

    GU L 161 del 22.6.2007, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32008R0361

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/700/oj

    22.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 161/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 700/2007 DEL CONSIGLIO

    dell'11 giugno 2007

    relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 2, secondo comma, in combinato con il primo comma, lettera b) di detto articolo del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), prevede che le misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle carni bovine devono essere adottate dal Consiglio.

    (2)

    I sistemi di produzione dei bovini di età non superiore a dodici mesi e le loro caratteristiche al momento della macellazione spesso variano da uno Stato membro all’altro. Sui principali mercati di consumo della Comunità, le carni ottenute da questi diversi sistemi di produzione sono generalmente commercializzate sotto una stessa denominazione di vendita.

    (3)

    L’esperienza dimostra che tale pratica falsa gli scambi e favorisce l’affermarsi di condizioni di concorrenza sleale, con un’incidenza diretta sulla creazione e sul funzionamento del mercato interno.

    (4)

    Tale pratica potrebbe inoltre essere fonte di confusione per il consumatore e indurlo in errore.

    (5)

    Per migliorare il funzionamento del mercato interno, è opportuno riorganizzare la commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi, in modo da renderla il più trasparente possibile. Ciò consentirà inoltre una migliore organizzazione della produzione corrispondente. A tal fine è opportuno precisare le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate, in ognuna delle lingue degli Stati membri, al momento della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi. In tal modo migliorerà l’informazione dei consumatori.

    (6)

    In taluni casi, le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi beneficiano di una protezione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2). In tali casi esse sono commercializzate sotto l’indicazione o la denominazione protetta e, quindi, possono essere perfettamente identificate dagli operatori e dai consumatori. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe arrecare pregiudizio a dette indicazioni e denominazioni protette.

    (7)

    Vari studi hanno dimostrato che le caratteristiche organolettiche delle carni, come la consistenza tenera, il sapore e il colore, cambiano in particolare con l’età e l’alimentazione degli animali da cui provengono.

    (8)

    Secondo una consultazione pubblica organizzata dalla Commissione nel 2005, per una maggioranza di consumatori l’età e l’alimentazione degli animali sono criteri importanti ai fini della caratterizzazione delle carni che ne vengono ottenute. Il peso degli animali al momento della macellazione, invece, sembra rivestire per loro meno importanza in questo contesto.

    (9)

    I sistemi di produzione e il tipo di alimentazione utilizzati per gli animali che non superano i dodici mesi sono in generale legati all’età scelta per la macellazione degli animali. È più facile controllare l'età al momento della macellazione che il tipo di alimentazione utilizzata. Pertanto, l’utilizzo di denominazioni di vendita diverse in funzione dell’età degli animali dovrebbe essere sufficiente a garantire la trasparenza necessaria.

    (10)

    Secondo la suddetta consultazione, la maggior parte dei consumatori ritiene una categoria a sé stante gli animali di età non superiore a otto mesi. Tale limite di età è utilizzato inoltre nell’articolo 130 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), al fine di stabilire l’ammissibilità degli animali al premio alla macellazione. Pertanto, si dovrebbe utilizzare tale limite di età per dividere la categoria degli animali di età non superiore a dodici mesi in due sottocategorie.

    (11)

    La consultazione ha inoltre rivelato che, a seconda degli Stati membri, per una stessa denominazione di vendita possono esistere aspettative diverse da parte dei consumatori. Sembra quindi ragionevole, al momento della scelta delle denominazioni di vendita, tenere conto nella maggior misura possibile degli usi e delle tradizioni culturali, per consentire ai consumatori di effettuare una scelta conforme alle loro aspettative.

    (12)

    Si dovrebbe inoltre prevedere l’identificazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi mediante una lettera corrispondente alla loro categoria di appartenenza.

    (13)

    Gli operatori che desiderano completare le denominazioni di vendita previste nel presente regolamento con altre informazioni fornite a titolo volontario dovrebbero poterlo fare secondo la procedura di cui agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (4).

    (14)

    Al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni che figurano sulle etichette a norma del presente regolamento, si dovrebbe prevedere la registrazione dei dati che permettono di garantire la veridicità di tali informazioni in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione. A tal fine dovrebbe essere possibile applicare, fermi restando gli adeguamenti necessari, il sistema di registrazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (5).

    (15)

    Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti per effettuare i controlli relativi alle condizioni definite nel presente regolamento, nonché adottare le disposizioni che consentano alla Commissione di assicurarsi, se necessario attraverso controlli in loco, del rispetto delle suddette condizioni.

    (16)

    Per motivi di coerenza, si dovrebbero prevedere disposizioni che consentano di assicurare che le carni importate dai paesi terzi rispettino i requisiti del presente regolamento. A tal fine, quando i controlli sono effettuati da un organismo terzo indipendente, quest’ultimo deve offrire tutte le garanzie in materia di capacità tecnica, imparzialità e oggettività.

    (17)

    Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e assicurarne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    (18)

    Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Finalità e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento mira a definire le condizioni di commercializzazione nella Comunità delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, in particolare le denominazioni di vendita da utilizzare.

    Esso si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi macellati dopo il 1o luglio 2008, sia prodotte all'interno della Comunità sia importate da paesi terzi.

    2.   Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1183/2006, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (7).

    3.   Il presente regolamento non si applica alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata una denominazione d’origine o una indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006, anteriormente al 29 giugno 2007.

    Articolo 2

    Definizione

    Ai fini del presente regolamento, per «carni» si intende l’insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

    Articolo 3

    Classificazione dei bovini alla macellazione

    Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, in una delle categorie elencate nell’allegato I.

    Articolo 4

    Denominazioni di vendita

    1.   La denominazione di vendita è la denominazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (8).

    Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, stabilite per ogni Stato membro.

    Le denominazioni di vendita di cui al primo comma possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.

    2.   Le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, parte A, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita sono utilizzate solo se vengono soddisfatti tutti i requisiti del presente regolamento.

    In particolare, i termini «veau», «telecí», «Kalb», «μοσχάρι», «ternera», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» e «teletina» non sono utilizzati in una denominazione di vendita o indicati sull’etichettatura di carne ottenuta da bovini di età superiore a dodici mesi.

    Articolo 5

    Informazioni obbligatorie sull'etichetta

    1.   Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione gli operatori appongono sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un’etichetta recante le informazioni seguenti:

    a)

    l’età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, con la formula «età alla macellazione: sino a otto mesi» per le carni ottenute da animali di età non superiore a otto mesi, o «età alla macellazione: da otto a dodici mesi» per le carni ottenute da animali di età superiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi;

    b)

    la denominazione di vendita a norma dell’articolo 4 del presente regolamento.

    Tuttavia, in deroga alla lettera a), gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con la lettera di identificazione della categoria definita nell'allegato I del presente regolamento.

    2.   Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui sono indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

    Articolo 6

    Informazioni facoltative sull'etichetta

    Gli operatori possono integrare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 5 con informazioni facoltative approvate secondo la procedura di cui agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

    Articolo 7

    Registrazione

    Per ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, gli operatori, al fine di garantire la veridicità delle informazioni dell’etichettatura di cui agli articoli 5 e 6, registrano in particolare le seguenti informazioni:

    a)

    un'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, solo a livello di macello;

    b)

    un'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra, da un lato, l’identificazione degli animali che sono all’origine delle carni e, dall’altro, la denominazione di vendita, l’età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che figurano sull’etichetta di tali carni;

    c)

    un'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra le entrate e le uscite.

    Articolo 8

    Controlli ufficiali

    1.   Entro il 1o luglio 2008 gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l’applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.

    2.   I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (9).

    3.   La Commissione, congiuntamente con le autorità competenti, verifica che gli Stati membri si conformino alle disposizioni del presente regolamento.

    Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente con le autorità competenti interessate e, se del caso, con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi dell’applicazione del presente regolamento.

    Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce agli esperti della Commissione tutta l’assistenza necessaria di cui possono aver bisogno nell’esecuzione dei loro compiti.

    Articolo 9

    Carni importate da paesi terzi

    1.   Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi importate da paesi terzi sono commercializzate nella Comunità a norma del presente regolamento.

    2.   Un operatore di un paese terzo che desideri immettere sul mercato comunitario delle carni di cui al paragrafo 1 sottopone le sue attività al controllo di un'autorità competente designata dal paese terzo o, in assenza di quest’ultima, di un organismo terzo indipendente. L'organismo indipendente deve offrire tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla norma europea EN 45011 o dalla guida ISO/CEI 65 («Requisiti generali relativi agli organismi che procedono alla certificazione di prodotti»).

    L’autorità competente designata o, se del caso, l’organismo terzo indipendente garantiscono il rispetto dei requisiti del presente regolamento.

    Articolo 10

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni sulle sanzioni alla Commissione entro il 1o luglio 2009 e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.

    Articolo 11

    Misure di attuazione

    1.   Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Tali misure riguardano in particolare:

    a)

    le modalità pratiche di indicazione della lettera di identificazione della categoria, come definite nell'allegato I, relativamente alla collocazione e alle dimensioni dei caratteri utilizzati;

    b)

    l'importazione di carne dai paesi terzi di cui all’articolo 9, per quanto riguarda le modalità di controllo del rispetto del presente regolamento.

    2.   L'allegato II, parte B può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

    Articolo 12

    Comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le carni bovine istituito dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

    Articolo 13

    Misure transitorie

    Le carni degli animali di età non superiore a dodici mesi macellati anteriormente al 1o luglio 2008 possono rimanere sul mercato senza soddisfare i requisiti del presente regolamento.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. SEEHOFER


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).

    (4)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

    (5)  GU L 216 del 26.8.2000, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 275/2007 (GU L 76 del 16.3.2007, pag. 12).

    (6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (7)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.

    (8)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

    (9)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Categorie di bovini di età non superiore a dodici mesi

    Al momento della macellazione, i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati in una delle due categorie seguenti:

    A)

    Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi

    Lettera di identificazione della categoria: V;

    B)

    Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi ma non a superiore a dodici mesi

    Lettera di identificazione della categoria: Z.

    Negli Stati membri tale suddivisione dev'essere effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua assenza, dei dati contenuti nella banca dati informatica di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000.


    ALLEGATO II

    Elenco delle denominazioni di vendita di cui all’articolo 4

    A)

    Per le carni ottenute da bovini della categoria V:

    Paese di commercializzazione

    Denominazioni di vendita da utilizzare

    Belgio

    veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch

    Bulgaria

    месо от малки телета

    Repubblica ceca

    telecí

    Danimarca

    lyst kalvekød

    Germania

    Kalbfleisch

    Estonia

    vasikaliha

    Grecia

    μοσχάρι γάλακτος

    Spagna

    ternera blanca, carne de ternera blanca

    Francia

    veau, viande de veau

    Irlanda

    veal

    Italia

    vitello, carne di vitello

    Cipro

    μοσχάρι γάλακτος

    Lettonia

    teļa gaļa

    Lituania

    veršiena

    Lussemburgo

    veau, viande de veau / Kalbfleisch

    Ungheria

    borjúhús

    Malta

    vitella

    Paesi Bassi

    kalfsvlees

    Austria

    Kalbfleisch

    Polonia

    cielęcina

    Portogallo

    vitela

    Romania

    carne de vițel

    Slovenia

    teletina

    Slovacchia

    teľacie mäso

    Finlandia

    vaalea vasikanliha / ljust kalvkött

    Svezia

    ljust kalvkött

    Regno Unito

    veal

    B)

    Per le carni ottenute da bovini della categoria Z:

    Paese di commercializzazione

    Denominazioni di vendita da utilizzare

    Belgio

    jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch

    Bulgaria

    телешко месо

    Repubblica ceca

    hovězí maso z mladého skotu

    Danimarca

    kalvekød

    Germania

    Jungrindfleisch

    Estonia

    noorloomaliha

    Grecia

    νεαρό μοσχάρι

    Spagna

    ternera, carne de ternera

    Francia

    jeune bovin, viande de jeune bovin

    Irlanda

    rosé Veal

    Italia

    vitellone, carne di vitellone

    Cipro

    νεαρό μοσχάρι

    Lettonia

    jaunlopa gaļa

    Lituania

    jautiena

    Lussemburgo

    jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch

    Ungheria

    növendék marha húsa

    Malta

    vitellun

    Paesi Bassi

    rosé kalfsvlees

    Austria

    Jungrindfleisch

    Polonia

    młoda wołowina

    Portogallo

    vitelão

    Romania

    carne de tineret bovin

    Slovenia

    meso težjih telet

    Slovacchia

    mäso z mladého dobytka

    Finlandia

    vasikanliha / kalvkött

    Svezia

    kalvkött

    Regno Unito

    beef


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