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Document 32007R0675

    Regolamento (CE) n. 675/2007 della Commissione, del 15 giugno 2007 , recante fissazione dei limiti entro i quali possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nei primi 10 giorni di giugno 2007 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182

    GU L 156 del 16.6.2007, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/675/oj

    16.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 156/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 675/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 15 giugno 2007

    recante fissazione dei limiti entro i quali possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nei primi 10 giorni di giugno 2007 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

    visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l’articolo 35 bis, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    Le domande di titoli di importazione presentate dal 1o gennaio 2007 al 10 giugno 2007 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182 di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 e notificate alla Commissione entro il 13 giugno 2007 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto fissare coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di titoli di importazione per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182, presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 dal 1o giugno 2007 al 10 giugno 2007 e notificate alla Commissione entro il 13 giugno 2007 sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione di cui all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2007 (GU L 114 del 1.5.2007, pag. 8).


    ALLEGATO

    Numero del contingente

    Coefficiente di assegnazione

    09.4195

    20,172164 %

    09.4182

    100 %


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