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Document 32007R0636
Commission Regulation (EC) No 636/2007 of 7 June 2007 derogating from the Annex to Council Regulation No 79/65/EEC, as regards the divisions of Romania
Regolamento (CE) n. 636/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007 , recante deroga all’allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le circoscrizioni della Romania
Regolamento (CE) n. 636/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007 , recante deroga all’allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le circoscrizioni della Romania
GU L 146 del 8.6.2007, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 636/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2007
recante deroga all’allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le circoscrizioni della Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea (1), stabilisce un elenco di circoscrizioni ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del medesimo regolamento. |
(2) |
In base al suddetto allegato, la Romania è divisa in otto circoscrizioni. Su richiesta della Romania, ai fini del regolamento n. 79/65/CEE essa deve essere considerata una circoscrizione unica per i primi tre anni successivi all’adesione all’Unione europea al fine di facilitare la definizione di un piano di selezione realistico. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’allegato del regolamento n. 79/65/CEE, ai fini dell’applicazione del medesimo regolamento la Romania costituisce una circoscrizione unica fino al 31 dicembre 2009.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica per l’esercizio contabile 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).