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Document 32007R0549
Council Regulation (Euratom) No 549/2007 of 14 May 2007 on the implementation of Protocol No 9 on Unit 1 and Unit 2 of the Bohunice V1 nuclear power plant in Slovakia to the Act concerning the conditions of accession to the European Union of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007 , relativo all’applicazione del protocollo n. 9 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, relativo all’unità 1 e all’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia
Regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007 , relativo all’applicazione del protocollo n. 9 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, relativo all’unità 1 e all’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia
GU L 131 del 23.5.2007, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1368
23.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/1 |
REGOLAMENTO (EURATOM) N. 549/2007 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2007
relativo all’applicazione del protocollo n. 9 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, relativo all’unità 1 e all’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (il «regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 110,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (2), in particolare l’articolo 166,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La Slovacchia si è impegnata a chiudere l’unità 1 e l’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 rispettivamente entro il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008. L’Unione europea ha dichiarato la sua volontà di continuare a fornire un aiuto finanziario fino al 2006 in prosecuzione degli aiuti di preadesione di cui al programma Phare a sostegno dello sforzo di disattivazione intrapreso dalla Slovacchia. |
(2) |
Il protocollo n. 9 allegato all’atto di adesione del 2003 relativo all’unità 1 e all’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia ricorda l’impegno della Slovacchia di chiudere la centrale nucleare di Bohunice V1 ed attua a tal fine un programma di assistenza dotato di un bilancio di 90 milioni di EUR per il periodo 2004-2006. |
(3) |
L’Unione ha anche riconosciuto nel protocollo n. 9 che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrà continuare oltre le prospettive finanziarie 2000-2006 e che questo sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006 si terrà conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell’assistenza dell’Unione in questo settore. |
(4) |
Da diversi anni sono stati istituiti fondi internazionali di sostegno alla disattivazione gestiti dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), il cui principale contribuente è la Comunità, mediante il programma Phare. |
(5) |
Di conseguenza, è opportuno prevedere a carico del bilancio generale dell’Unione europea una somma di 423 milioni di EUR (4) per il finanziamento della disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 durante il periodo 2007-2013. |
(6) |
Gli stanziamenti di bilancio comunitari per la disattivazione non dovrebbero comportare distorsioni della concorrenza per le società che forniscono energia elettrica sul mercato energetico dell’Unione europea. Tali stanziamenti dovrebbero inoltre essere utilizzati per finanziare misure che compensino la perdita di capacità di produzione conformemente al pertinente acquis. |
(7) |
L’assistenza finanziaria può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla BERS. |
(8) |
Le funzioni della BERS comprendono la gestione dei fondi pubblici assegnati ai programmi di disattivazione degli impianti nucleari e il controllo della gestione finanziaria di questi programmi per ottimizzare l’utilizzazione dei fondi pubblici. Inoltre la BERS esegue le operazioni di bilancio assegnatele dalla Commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 53, paragrafo 7, e del regolamento finanziario. |
(9) |
Il protocollo n. 9 lascia aperta la possibilità di stabilire diverse modalità di attuazione dell’assistenza per realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 2, incluso un canale accreditato, gestito a livello nazionale. La Commissione e la Slovacchia potrebbero elaborare le modalità di attuazione in linea con le parti pertinenti del regolamento finanziario. |
(10) |
Al fine di garantire la massima efficienza, la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrebbe essere effettuata ricorrendo alle migliori competenze tecniche disponibili e tenendo debito conto della natura e delle specifiche tecniche delle unità che dovranno essere chiuse. |
(11) |
La disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrebbe essere realizzata conformemente alla legislazione ambientale, in particolare la direttiva del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (5). |
(12) |
La dotazione finanziaria, ai sensi del punto 38 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6), è inserita nel presente regolamento per tutta la durata del programma, senza alcun pregiudizio delle competenze dell’autorità di bilancio definite dal trattato che istituisce le Comunità europee. |
(13) |
Per l’adozione delle misure di attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da un comitato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento istituisce il programma che fissa le modalità di attuazione del contributo finanziario della Comunità previsto nel protocollo n. 9 allegato all’atto di adesione del 2003.
Articolo 2
Il contributo comunitario accordato al programma dal presente regolamento è concesso al fine di sostenere finanziariamente misure connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1, misure per il ripristino delle condizioni ambientali in linea con l’acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale di Bohunice V1 e altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino delle condizioni ambientali e all’ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell’energia in Slovacchia nonché all’accrescimento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e al miglioramento dell’efficienza energetica in Slovacchia.
Articolo 3
1. La dotazione finanziaria necessaria all’attuazione del programma di cui all’articolo 2 per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 423 milioni di EUR (7).
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nel limite del quadro finanziario.
3. L’importo degli stanziamenti assegnati al programma potrà essere modificato dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 per tener conto dei progressi registrati nell’attuazione del programma e per garantire che la programmazione e l’allocazione delle risorse si basino sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali.
Articolo 4
Il contributo previsto può, per talune misure, coprire fino al 100 % della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare, da un lato, la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell’assistenza preadesione e dell’assistenza fornita nel periodo 2004-2006 per l’opera di disattivazione da parte della Slovacchia e, dall’altro, ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.
Articolo 5
1. Le misure e l’assistenza finanziaria ai sensi del programma sono decise e attuate conformemente alle disposizioni dell’articolo 53, paragrafo 2 e dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario.
2. L’assistenza finanziaria per misure nel quadro del programma o di sue parti può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla BERS.
3. Le misure nel quadro del programma sono adottate ai sensi della procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 6
1. La Commissione ha il diritto di effettuare direttamente, tramite suoi agenti, oppure mediante qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta una verifica contabile sull’utilizzo della sovvenzione. Queste verifiche contabili possono effettuarsi durante la durata del contratto e nei cinque anni successivi alla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di queste verifiche contabili potranno, se del caso, dare luogo a decisioni di recupero della Commissione.
2. Il personale della Commissione e le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno il diritto di un accesso adeguato, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per condurre a buon fine le verifiche contabili.
La Corte dei conti dispone degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto di accesso.
Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari delle Comunità contro le frodi ed altre irregolarità, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato ad effettuare controlli e verifiche in loco nell’ambito del presente programma, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (8).
3. Nel caso di azioni comunitarie finanziate dal presente regolamento, l’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (9), comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un’omissione da parte di un operatore economico che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o a bilanci gestiti da esse a causa di una spesa indebita o ancora a bilanci gestiti da altre organizzazioni internazionali per conto delle Comunità.
4. Gli accordi conclusi tra la Comunità e la BERS relativi alla messa a disposizione dei fondi comunitari per il Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice prevedono adeguate disposizioni per proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro la frode, la corruzione e altre irregolarità e per permettere alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti di effettuare i controlli in loco.
Articolo 7
La Commissione garantisce l’attuazione del presente regolamento e riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio. Essa effettuerà una valutazione intermedia conformemente all’articolo 3.
Articolo 8
1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la seguente procedura:
— |
il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 118, paragrafo 2, del trattato Euratom per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell’articolo citato. Il presidente non partecipa al voto; |
— |
la Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest’ultimo caso la Commissione può differire l’applicazione delle misure da essa decise per un periodo di 30 giorni; |
— |
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine summenzionato. |
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento tipo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel proprio regolamento interno il comitato definisce regole specifiche per la consultazione del comitato stesso che permettano alla Commissione di adottare, ove necessario, misure speciali, con procedura d’urgenza.
Al comitato si applicano i principi e le condizioni relativi all’accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.
Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori del comitato. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni del comitato, i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).
(3) GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 108.
(4) Questa somma è calcolata a prezzi correnti ed equivale a 375 milioni di EUR ai prezzi del 2004.
(5) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
(6) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(7) Tale importo è calcolato a prezzi correnti ed equivale a 375 milioni di EUR ai prezzi del 2004.
(8) Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(9) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.