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Document 32007R0546

    Regolamento (CE) n. 546/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007 , relativo al divieto di pesca dell'aringa nel Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, per le navi battenti bandiera tedesca

    GU L 129 del 17.5.2007, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/11/2007; abrogato da 32007R1435

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/546/oj

    17.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 129/23


    REGOLAMENTO (CE) N. 546/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 16 maggio 2007

    relativo al divieto di pesca dell'aringa nel Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, per le navi battenti bandiera tedesca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, fissa i contingenti per il 2007 (3).

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

    (3)

    È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007.

    Per la Commissione

    Fokion FOTIADIS

    Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

    (3)  GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1.


    ALLEGATO

    N.

    09

    Stato membro

    Germania

    Stock

    HER/3D-R31

    Specie

    Aringa (Clupea harengus)

    Zona

    Mar Baltico — Sottodivisioni 25–27, 28.2, 29 e 32

    Data

    20 aprile 2007


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