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Document 32007R0537
Commission Regulation (EC) No 537/2007 of 15 May 2007 concerning the authorisation of the fermentation product of Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) as a feed additive (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007 , relativo all’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’ Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) in qualità di additivo per i mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007 , relativo all’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’ Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) in qualità di additivo per i mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 128 del 16.5.2007, pp. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 27/09/2023; abrogato da 32023R1711
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16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 537/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2007
relativo all’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) in qualità di additivo per i mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone l’autorizzazione di additivi destinati all’alimentazione animale e definisce le motivazioni e le procedure per la concessione delle autorizzazioni in questione. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda è stata corredata dei documenti e delle informazioni dettagliate di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm), quale additivo per i mangimi destinati alle vacche da latte, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
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(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), nel suo parere dell’8 marzo 2006, è giunta alla conclusione che il prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) non ha effetti nocivi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente (2). È giunta inoltre alla conclusione che il prodotto di fermentazione non presenta nessun altro rischio che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, escluderebbe l’autorizzazione. L’Amaferm ha dimostrato di avere effetti positivi per quanto riguarda la produzione di latte delle vacche da latte. L’Autorità raccomanda l’adozione di adeguate misure per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene che siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere viene inoltre verificata la relazione sul metodo d’analisi dell’additivo per i mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Pertanto l’uso del preparato viene autorizzato, come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale dei «promotori della digestione», viene autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product «Amaferm» authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adottato il 18 marzo 2006. The EFSA Journal (2006) 337, pagg. da 1 a 17.
ALLEGATO
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Numero d’identificazione dell’additivo |
Nome del detentore dell’autorizzazione |
Additivo (Nome commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo d’analisi |
Categoria o specie animale |
Età massima |
Contenuto minimo |
Contenuto massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo per kg di alimento completo con tenore di umidità del 12 % |
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Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione |
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4a2 |
Trouw Nutrition BV |
Prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) |
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Vacche da latte |
— |
85 |
300 |
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5 giugno 2017 |
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(1) 1 IU si riferisce alla cellulasi che libera 1 micromole di glucosio da carbosimetilcellulosa al minuto, con pH 6,5 e a 39 °C.
(2) 1 IU si riferisce all’amilasi che libera 1 micromole di glucosio da fecola di patate al minuto, con pH 6,5 e a 39 °C.