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Document 32007R0519

Regolamento (CE) n. 519/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

GU L 123 del 12.5.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/519/oj

12.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/1


REGOLAMENTO (CE) N. 519/2007 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In deroga all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 527/2003 (2) autorizza l’importazione nella Comunità di vini prodotti in Argentina e sottoposti ad alcune pratiche enologiche non previste dalla normativa comunitaria, in particolare l’aggiunta di acido malico. L’autorizzazione è scaduta il 31 dicembre 2006.

(2)

L’utilizzo di acido malico è una pratica enologica approvata dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

(3)

Tra la Comunità e il Mercosur, di cui fa parte l’Argentina, sono tuttora in corso negoziati per la conclusione di un accordo sul commercio del vino. Tali negoziati vertono in particolare sulle rispettive pratiche enologiche delle due parti e sulla protezione delle indicazioni geografiche.

(4)

In attesa dell’entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il Mercosur sul commercio del vino che disponga il riconoscimento reciproco delle pratiche enologiche di ciascuna parte, facilitando così l’importazione nella Comunità di vini originari dell’Argentina che possono essere stati addizionati di acido malico, è opportuno prorogare fino alla suddetta entrata in vigore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, l’autorizzazione di tale trattamento per i vini argentini.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 527/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 527/2003, la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «31 dicembre 2008».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1912/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 1).


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