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Document 32007R0500
Commission Regulation (EC) No 500/2007 of 7 May 2007 amending Regulation (EC) No 1463/2004 as regards the introduction of a maximum residue limit for the feed additive Sacox 120 microGranulate , belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 500/2007 della Commissione, del 7 maggio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1463/2004 per quanto riguarda l'introduzione di un limite massimo di residui per l'additivo per mangimi Sacox 120 microGranulate , appartenente al gruppo coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 500/2007 della Commissione, del 7 maggio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1463/2004 per quanto riguarda l'introduzione di un limite massimo di residui per l'additivo per mangimi Sacox 120 microGranulate , appartenente al gruppo coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 118 del 8.5.2007, pp. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2017; abrog. impl. da 32017R1914
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8.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 500/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1463/2004 per quanto riguarda l'introduzione di un limite massimo di residui per l'additivo per mangimi «Sacox 120 microGranulate», appartenente al gruppo coccidiostatici e altre sostanze medicamentose
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’additivo salinomicina sodica («Sacox 120 microGranulate») è stato autorizzato a certe condizioni in conformità con la direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). Il regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione (3) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, associando l’autorizzazione al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo. Tale additivo è stato notificato quale prodotto esistente in base all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché sono state presentate tutte le informazioni richieste a norma di tale disposizione, l’additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»). Il titolare dell'autorizzazione dell'additivo salinomicina sodica («Sacox 120 microGranulate») ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di autorizzazione che propone l'introduzione di un limite massimo di residui (LMR) basato su una valutazione dell'Autorità. |
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(3) |
Nel parere adottato il 30 giugno 2004 (4) l'Autorità ha proposto di istituire un LMR di 5 μg/kg per la sostanza attiva in questione. Può risultare necessario rivedere tale LMR alla luce dei risultati di una futura valutazione della sostanza attiva in questione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1463/2004. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1463/2004 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).
(3) GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 249/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 22).
(4) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi relativo a una richiesta presentata dalla Commissione riguardante la sicurezza dei coccidiostatici Sacox® 120 microGranulate, conformemente all'articolo 9g della direttiva 70/524/CEE del Consiglio. Adottato il 30 giugno 2004, EFSA Journal (2004) 76, pagg. 1-49.
ALLEGATO
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Numero di registrazione dell'additivo |
Nome e numero di registrazione del responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti d’origine animale interessati |
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mg di sostanza attiva/kg di alimento per animali completo |
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Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose: |
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E 766 |
Huvepharma NV Belgium |
Salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 micro-granulate) |
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Polli da ingrasso |
— |
60 |
70 |
Impiego vietato almeno 1 giorno prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d’uso:
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21.8.2014 |
5 μg di salinomicina/kg per tutti i tessuti in condizione umida |
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