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Document 32007R0497

Regolamento (CE) n. 497/2007 della Commissione, del 4 maggio 2007 , relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 117 del 5.5.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/497/oj

5.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/11


REGOLAMENTO (CE) N. 497/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2007

relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda un nuovo impiego, come additivo nei mangimi per i suinetti (svezzati), del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) (Safizym X), da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'impiego di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione (2), a tempo indeterminato per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione (3) e a tempo indeterminato per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione (4).

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per i suinetti (svezzati). L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso, nel suo parere del 17 ottobre 2006, che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) (Safizym X) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (5). Essa ha inoltre concluso che il preparato non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il suddetto parere l'impiego del preparato non ha effetti dannosi per questa ulteriore categoria di animali. L'Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.

(3)  GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6.

(4)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 184/2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 1).

(5)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi concernente la sicurezza e l’efficacia del preparato enzimatico Safizym X (endo-1,4-beta-xilanasi) per l'impiego come additivo nei mangimi per suinetti in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato il 17 ottobre 2006, The EFSA Journal (2006) 405, pagg. 1-10.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Data di scadenza dell'autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a1613

Société Industrielle Lesaffre

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

 

Composizione dell’additivo:

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) con un'attività minima di:

 

in polvere: 70 000 IFP (1)/g

 

in forma liquida: 7 000 IFP/ml

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10)

 

Metodo analitico  (2)

Prova degli zuccheri riduttori per l'endo-1,4-beta-xilanasi mediante reazione colorimetrica del reagente acido dinitrosalicilico sulla resa in zuccheri riduttori

Suinetti (svezzati)

840 IFP

 

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 1 680 IFP.

3.

Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg di peso corporeo.

4.

Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di frumento.

25.5.2017


(1)  1 IFP è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di avena, al minuto, con pH 4,8 e 50 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi d’analisi si trovano nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


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